Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2002, n. 11415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11415 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL PO OLO ALLA1 1 4 1 5 2 LA CORTE UPIE SAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE A SEZIONE SECONDA CIVILE DECRED INGLUNTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SPADONEDott. Mario R.G.N. 21586/01 - Cron. 29023 Dott. Ugo RIGGIO Rel. Consigliere - Rep. 3002 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - Ud. 19/04/02Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere C.C. Dott. Ettore BUCCIANTE - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE EDILABRUZZESE SAS, in persona del legale Richiesta copia studio dal Sig. Sore rappresentante pro tempore Osvaldo ABRUZZESE, per diritti € 0,77 1 AGO. 2002. elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. MERCATI 38, IL CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MANDARA, difeso dall'avvocato CESIDIO D'ALOISIO, giusta delega in atti;
€0.77 L1500|| CANCELLE ricorrente
contro
COND. "CIMA" VIA LIVENZA 10 MONTESILVANO;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 346/01 del Tribunale di 635 PESCARA, depositata il 19/03/01; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/04/02 dal Consigliere Dott. Ugo RIGGIO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA con le quali si chiede che visto l'art.375, comma 2°cpc, che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso con le conseguenze di legge. -- -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 3 settembre 2001 la Edilabruzzese s.a.s. ha chiesto la cassazione della sentenza del Tribunale di Pescara in data 21 febbraio 2001 la quale. in riforma della sentenza del Pretore di quella città. accoglieva l'appello da essa proposta contro la decisione pretorile emessa a favore del Condominio "Cima" di via Livenza n. 10 di Montesilvano e revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio. Con il ricorso, articolato in un solo motivo illustrato anche con memoria. si deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c. e la falsa applicazione dell'art. 92 dello stesso codice. Il condominio non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merito accoglimento. Infatti il tribunale, compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio sebbene l'Edilabruzzesse fosse risultata vittoriosa. non ha commesso alcuna violazione o falsa applicazione delle norme in materia, ma ha esercitato il proprio potere discrezionale in materia di regolamento delle spese giudiziali, che incontra l'unico limite del divieto di porre le stesse a carico della parte che risulti totalmente vittoriosa. Conseguentemente in tale materia il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione è limitato alla violazione di legge che si può verificare solo nel caso in cui dette spese vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula invece da tale sindacato e rientra nei poteri discrezionali del giudice la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese, sia nell'ipotesi di soccombenza 21586 2001 Edilabruzzese s.a.s. Condominio Cima di via Di Livenza n. 10 Montesilvano. Camera di cons. del 19 aprile 202. Presidente Spadone: relatore Riggio. reciproca che in quella di sussistenza di altri giusti motivi espressi, nel caso di specie, con il rilievo "dell'oggettiva situazione di confusione, cui non è estranea la stessa appellante ed il suo legale rappresentante" (pag. 7 della sentenza). Tale motivazione non è quindi censurabile perché, a giustificazione della disposta compensazione, non sono state addotte ragioni illogiche od erronce. L'infondatezza dell'unico motivo illustrato con il ricorso determina il rigetto dello stesso. Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo il Condominio Cima svolto attività difensiva.
P. Q. M.
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2002. citндо Андрій вралми FLCANCELLIERE 01 Paold Talarico Cole & co DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 1 AGO. 2002 IL CANCELLIERE C1 129,11 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 10,33 delle Entrate di Roma 2 il 4.7.2012presso l'Agenzia Si attesta la registrazione TC133,44 versate € 151, h 26700 alle copia autentica 8067 12.00 serie 4 al n. apposta in cate (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) fog 5/2002) 157,44 21586 2001 Edilabruzzese s.a.s. Condominio Cima di via Di Livenza n. 10 Montesilvano. Camera di cons. del 19 aprile 202. Presidente Spadone: relatore Riggio.