Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 6021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6021 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
ITALIANA BBLICA REGISTRAZIONE A CORTE SUPREMA6021/01 DELL 317IN NOME DEL POPOLITA 9 AI SENSI DELL'ART. DA "ESENTE N.
8-1087 LEGGE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 546/99 Dott. Pasquale REALE Consigliere Cron. 13025 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Ud.13/02/01 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA . sul ricorso proposto da: UFFICIO PROVINCIALE METRICO DI COSENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
AS TA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 163, presso l'avvocato ASTA PIETRO, che lo rappresenta e difende, giusta procura 2001 in calce al controricorso;
391 controricorrente - -1- avvers0 la sentenza n. 79/97 del OR di ROGLIANO, depositata 1'08/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente, l'Avvocato Asta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 2.9.1993 GA AN SA proponeva opposizione avanti al OR di Rogliano avverso l'ordinanza- ingiunzione emessa dall'Ufficio Metrico Provinciale di Cosenza per violazione dell'art. 8 della Legge 30.3.1987 n. 132 in quanto, come accertato con sommario procesSO verbale n.649865 dalla Polizia Stradale di Cosenza. aveva messo in circolazione il CS 33169 con veicolo ATC OM Titano ta. inefficiente. Deduceva che il cronotachiqrafo verbale di contestazione non gli era stato mai notificato. Si costituiva l'Ufficio Provinciale Metrico, chiedendo il rigetto dell'opposizione. All'esito del giudizio il OR con sentenza del 7.7-8.11.1997, in accoglimento del ricorso, annullava l'ordinanza-ingiunzione e compensava le spese, rilevando la nullità della notifica del processo verbale eseguita a mezzo posta in quanto l'atto era stato consegnato a persona estranea qualificata come "delegato" al ritiro, senza alcuna specificazione. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Ufficio Provinciale Metrico di 3 Cosenza, deducendo un unico motivo di ricorso. controricorso GA AN Resiste con SA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'Ufficio Provinciale Metrico della Provincia di Cosenza denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 della Leage 890/82 e 2700 C.C. in relazione all'art.360 n.3 C.P.C. Sostiene che erroneamente il OR non ha ritenuto valida la в notifica, esequita in conformità del richiamato art. 12 a persona qualificatasi come delegata e facente prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 C.C.. La censura è fondata. La notifica eseguita а mezzo del servizio postale presso il domicilio о la residenza del destinatario mediante consegna del plico a persona che, pur non essendo della famiglia, sia addetta alla casa comunque al servizio del destinatario medesimo è perfettamente valida ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge 20.11.1982 n.890, applicabile anche alle notificazioni dei verbali di delle violazioni al codice dellaaccertamento strada in virtù dell'art. 12 della stessa legge. 4 Orbene risulta dall'impugnata sentenza che il plico è stato consegnato a. persona che. firmando per ricevuta, si è qualificata come "delegato" e che il OR ha dichiarato l'invalidità della notifica per mancanza di specificazioni al riguardo. Ma la qualifica di delegato integra già indubbiamente quel rapporto di servizio che la norma ritiene sufficiente ai fini in esame. presumendo che, in virtù proprio di tale rapporto, в egli ne curi la consegna al destinatario. La legge non impone infatti all'ufficiale giudiziario O, come nella fattispecie, all'agente postale di effettuare ricerche in ordine all'effettiva sussistenza di un tale rapporto, incombendo invece a chi contesti la veridicità di una tale dichiarazione di fornire la prova contraria in considerazione della conoscenza legale basata su detta presunzione. Estranea alla questione in esame è poi l'osservazione contenuta nel controricorso, secondo cui la notifica sarebbe avvenuta in luogo diverso da quello indicato dal plico, non risultando una tale circostanza dalla sentenza impugnata che ha invalidità unicamentebasato il giudizio di 5 sull'asserita genericità della qualifica resa da colui che ha ricevuto il plico. La sentenza del OR deve essere pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, al quale deve ritenersi trasferita la competenza a sequito della soppressione dell'ufficio del OR operata dal D.Lgs. 19.2.1998 n.51 e che si uniformerà al principio accolto. Né a tal fine può trovare applicazione l'art. 98 del D.Lgs. 30.12.1999 n.507 che ha attribuito al Giudice di Pace la competenza nei qiudizi di opposizione di cui alla Legge 689/81, ad eccezione di alcune materie non rientranti però nel caso in esame. in quanto. non contenendo il D.Lgs. 507/99 disposizioni transitorie in ordine alla sua efficacia retroattiva, trova applicazione l'art.5 C.P.C. novellato in base al quale "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della decisione e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo". In tal senso del resto si sono espresse le Sezioni Unite (562/00).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Cosenza in composizione monocratica. Roma, 13.2.2001 Il Consigliere est. iden Ricardo forРомыми Moo CELLERIA CAN 2001 IL CANCELLIERE IN PR. Maria Di DEPOSITATA Marie Do u A 4 E LLIER uzzo i, E g C g i N N O D A aria C Maria Juso IL M E A N L L O I E Z D " A 7 R 9 1 T . 3 S T I . R G N A E ' 7 L R 6 L 9 A E 1 - D D 5 - I E 3 S T N N E E E G S S G E I E " A L 7