Sentenza 26 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN RI MA, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. prof. Giorgio Canesi, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Genovesi 3, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Merlino;
- ricorrente -
contro
UFFICIO DEL REGISTRO PER GLI ATTI GIUDIZIARI E LE AMMENDE DI MILANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 152/66/00 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez. 66, il 27-03-2000, depositata il 4-07-2000. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 14-10-2003 dal Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI RI AR adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano lamentando il mancato rimborso dell'INVIM, versata in sede di esecuzione esattoriale e ritenuta non dovuta in base a decisioni della C.T.R. di Milano, divenute definitive.
La Commissione adita, con sentenza n. 92/46/99, accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al rimborso e spese processuali per complessive L. 800.000.
La contribuente impugnava il capo di decisione relativo alle spese reclamando la liquidazione dell'intero importo della parcella, ma la C.T.R. di Milano, con la decisione in epigrafe indicata, rigettava l'appello ritenendo rientrare nel potere del giudice quello di compensare parzialmente o per intero le spese processuali in presenza di giusti motivi.
Con ricorso notificato all'Ufficio del Registro per gli atti giudiziari e le ammende di Milano, ed affidato a cinque mezzi, la contribuente ha chiesto la cassazione della decisione in epigrafe indicata.
L'Amministrazione intimata non ha svolto difese in questa sede. Con memoria 15 settembre 2003 la ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, in via preliminare, rileva che il ricorso è diretto nei confronti dell'Ufficio del registro per gli atti giudiziari e le ammende di Milano e risulta a detto Ufficio notificato in Milano, Via Freguglia 1 in data 13 settembre 2000.
Esso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte non può, pertanto, sfuggire alla declaratoria di inammissibilità (Cass. N. 717/2000; 657/2000; 12315/99; 2807/99), dovendo considerarsi proposto in contestuale violazione degli artt. 366 comma 1^ n. 1 c.p.c. ed 11 R.D. n. 1611/1933. L'Ufficio Territoriale, infatti, è munito della qualità di parte nei soli giudizi davanti alle Commissioni Provinciali e Regionali (art. 10 D. Legs. n. 546/1992), restando, nel processo di Cassazione, applicabili, in difetto di deroga, le regole generali, secondo le quali il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, è il legittimo contraddittore del contribuente, e va evocato in giudizio con atto notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
Nel caso, quindi, l'impugnazione è a ritenersi non valida per difetto riguardante l'identificazione della controparte (Ufficio Territoriale e non Ministero).
Oltretutto, va anche rilevata la nullità della notificazione perché non effettuata, così come prescritto dalla legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
Nulla va disposto per le spese in assenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004