Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI IR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO ARETINO 101, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GRASSI, difesa dagli avvocati GINO PERROTTA, FRANCESCO MASELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LAVANDERIA ART EKOCLEAN DI STUMPO ROSETTA in persona della titolare STUMPO ROSETTA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 128/01 del Giudice di pace di PAOLA, depositata il 23/04/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 09/07/03 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con ogni conseguenza di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato LV RA conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Paola la Lavanderia Art. Ekoclean di PO Rosetta chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati alla tenda di proprietà dell'esponente nella misura di lire 1.500.000 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e comunque entro il limite di competenza per valore di lire 2.000.000; l'attrice assumeva di aver consegnato nel novembre 1999 alla convenuta due tende in lino e cotone con ricami a mano per il lavaggio e lo stiraggio e che al ritiro delle tende aveva riscontrato su una di esse dei fori in corrispondenza dei punti trattati per la eliminazione di alcune macchie. Costituendosi in giudizio la convenuta chiedeva il rigetto della domanda.
Con sentenza del 23.4.2001 il Giudice di Pace rigettava la domanda. Per la cassazione di tale sentenza la RA ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo;
la Lavanderia Art. Ekoclean non ha svolto attività difensiva.
Il Pubblico Ministero ha chiesto ai sensi dello art. 375 c.p.c. il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo formulato la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, censura la sentenza impugnata per avere affermato che le tende consegnate dall'attrice alla lavanderia Ekoclean non erano nuove, erano caratterizzate da delle macchie e presentavano dei fori come dichiarato dalla teste NE IA.
La RA rileva che sulla base delle deposizioni sia della IA sia della teste IN PO era emerso che entrambe le tende in questione erano prive di fori all'atto della loro consegna in lavanderia e che una di esse si era bucata dopo il lavaggio;
pertanto il giudicante aveva omesso la valutazione di tali risultanze istruttorie ed aveva reso una motivazione soltanto apparente. La censura è inammissibile.
Premesso che l'impugnata sentenza è stata pronunciata dal Giudice di Pace secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. in causa di valore inferiore a lire 2.000.000, deve rilevarsi che secondo l'orientamento consolidato di questa Corte tali sentenze sono impugnabili per Cassazione solo nei casi di inosservanza di norme costituzionali, comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie) e processuali;
le suddette sentenze non sono invece impugnabili per violazione di norme ordinarie di diritto sostanziale nè, sotto altro profilo, per vizi della motivazione che non si concretino in mancanza assoluta di essa ovvero in una motivazione solo apparente o radicalmente ed insanabilmente contraddittoria (Cass. S.U. 15.10.1999 n. 716). Ciò posto, deve osservarsi che nella fattispecie il giudicante ha esposto sia pure sinteticamente in modo chiaro e logico le ragioni del proprio convincimento, evidenziando sulla base della deposizione della teste Siciliani che la tenda per cui è causa presentava già dei fori la cui formazione non era quindi ascrivibile alla opera di lavaggio e stiratura eseguita dalla convenuta.
Orbene la censura sollevata dalla ricorrente si risolva in una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo, trascurando da un lato che l'apprezzamento delle risultanze istruttorie rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione se sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici, e dall'altro che nelle sentenze pronunciate secondo equità dal Giudice di Pace nelle controversie di valore non superiore a lire L.
2.000.000 anche la denuncia del vizio di motivazione è consentita nei più ristretti limiti o sopra richiamati.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato per manifesta infondatezza;
non occorre procedere alla pronuncia sulle spese di giudizio atteso che la intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004