Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA TA0 3 7 5 8 / 0 3 IN NOME DEL POR I ITALI NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20170/01 Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere Cron. Dott. Ettore MERCURIO 8548 Consigliere Rep. Dott. Michele DE LUCA - Rel. Consigliere Ud.27/11/02 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: FERRIERE NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DELL'OLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NUNZIA BARRA, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVAN LUCA, ALBERICO II N. 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente 2002 all'avvocato ADRIANO VIRGILIO, giusta delega in atti;
4890 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 14/01 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 06/04/01 R.G.N. 106/2000; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato DELL'OLIO; udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore : Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Ferriere Nord s.p.a.
contro
VA CA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 21 luglio 1999 CA VA conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Tolmezzo le Ferriere Nord s.p.a., alle cui dipendenze aveva lavorato in qualità di operaio, chiedendo che venisse dichiarata la illegittimità del licenziamento intimatogli nell'aprile del 1999 per avere interrotto per due volte il funzionamento del forno fusorio senza autorizzazione del capo turno con conseguente affermata perdita di una colata di produzione. Il lavoratore rappresentava che aveva effettivamente arrestato la marcia del forno fusorio perché, essendo presente in azienda nella sua qualità di componente delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza degli impianti̟ e avendo aderito allo sciopero degli altri dipendenti,proclamato in campo nazionale, aveva predisposto l'inizio del funzionamento alle ore 22 del 13 aprile 1999 e cioè alla programmata fine dello sciopero, mentre l'azienda a mezzo del capo turno aveva tentato di fare marciare il forno fusorio con anticipazione di circa mezz'ora rispetto alla programmata fine dello sciopero. Con sentenza in data 26 aprile 2000 il Tribunale adito accoglieva la domanda del lavoratore confermando il provvedimento d'urgenza di reintegrazione nel posto di lavoro adottato in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c.- La Corte d'Appello di Trieste rigettava l'appello della società osservando che in relazione ai precedenti fatti verificatisi in azienda per analoghe vicende, in relazione alla circostanza che da oltre sette anni il VA non aveva subito sanzioni disciplinari e in relazione alla particolarità dell'episodio, nel cui contesto s'era verificata l'insubordinazione, l'intimato licenziamento non appariva proporzionato alla mancanza contestata. Le Ferriere Nord ricorrono per cassazione con unico articolato motivo illustrato da memoria. 1 Resiste il lavoratore con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo la società ricorrente si duole che la Corte d'Appello di Trieste abbia ritenuto non grave la mancanza del VA, nonostante questi avesse compiuto un fatto positivo e non già omissivo nell'esercizio del diritto di sciopero, e che nonostante egli fosse presente in azienda, pur avendo dichiarato divaderire allo sciopero e, e quindi, pur essendo tenuto al rispetto del vincolo gerarchico nei confronti dell'imprenditore, con violazione dell'art. 40 Cost., degli artt. 1175, 1218, 1223, 2104, 2119, 2697 c.c.. 1 e 3 legge 15 luglio 1966 n. 604 e 7 e 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 nonché con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su tali punti decisivi della controversia, avendo ritenuto non proporzionata la mancanza della avvenuta interruzione della produzione alla sanzione dell'intimato licenziamento,senza considerare, peraltro, il grave danno causato alla produzione dall'arresto della marcia del forno fusorio. Il ricorso è infondato. Il licenziamento per giusta causa costituisce la più grave delle sanzioni disciplinari e, pertanto, può considerarsi legittimo soltanto quando, considerato ogni aspetto del caso concreto sia in riferimento al fatto oggettivo e sia in riferimento all'elemento soggettivo, è valutabile nella sua gravità in modo tale da far venire meno irrimediabilmente e immediatamente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore in prospettiva del futuro e leale adempimento della prestazione lavorativa. ( v. Cass. 2 agosto 1996 n. 6984 ; Cass.23 giugno 1998 n. 6382 ). Il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione del licenziamento inflitta costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato. In particolare nel caso di licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c. intimato, come nella specie, in conseguenza del non autorizzato uso di beni aziendali da parte del 2 dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non già l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ovvero la circostanza che il fatto illecito sia stato commesso sul posto di lavoro o fuori dal posto e dall'orario di lavoro, bensì la ripercussione che tale fatto possa avere avuto sulla futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto espressione del futuro atteggiamento del lavoratore rispetto agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro. (v. Cass. 18 giugno 1998 n. 69 ). Sotto gli indicati profili la sentenza impugnata non merita censure, avendo adeguatamente e logicamente motivato sulla ritenuta non proporzionalità dell'intimato licenziamento rispetto alla pacificamente accertata mancanza dell'arresto della marcia del forno fusorio sino al momento della cessazione del programmato sciopero ( arresto protrattosi, peraltro, per un trascurabile lasso di tempo di circa mezz'ora ), posto che tale mancanza aveva avuto il carattere della eccezionalità e della occasionalità, in quanto tale, perciò, inidonea a rappresentare una minaccia alla correttezza del futuro adempimento della prestazione lavorativa e del rapporto fiduciario tra datore e lavoratore. Il proposto ricorso, pertanto, va rigettato.. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio in euro...18,20 oltre euro 2000,00( duemila) per onorario. Così deciso in Roma il 27 novembre 2002. Il Consigliere estensore"Matale Capitaniy Il Presidente Vincente Milco IL CANCELLIERE 'Depositato in Cancelleria 113 MAR 20031 IL CANCELLIERE