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Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11983 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'LO DA, nato a [...] [...] avverso l'ordinanza del 10/06/2022 della CORTE DI APPELLO DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SE LA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. Roberto ROMANO, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano con ordinanza del 10/06/2022 ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta dal D'LO in relazione alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 19/04/2021, a seguito della quale è stato notificato al condannato l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 25/01/2022, ritenendo l'intervenuta conoscenza da parte dello stesso del giudizio a suo carico, in considerazione di una serie di atti procedimentali e in particolare la notifica dell'avviso di fissazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 11983 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 10/01/2023 dell'udienza preliminare in uno con la richiesta di rinvio a giudizio in data 31 ottobre 2019 presso il domicilio dichiarato, con immissione dell'avviso nella cassetta. 2. D'LO IL, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., con il quale ha dedotto violazione di norme processuali ex artt. 420-bis, 420-quater e 604, comma 5-bis, cod.proc.pen., oltre che mancanza di motivazione in ordine alla rescissione del giudicato, non ricorrendo effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. Il processo si era svolto, ma ricorreva oggettivamente una mancata conoscenza incolpevole del processo, in presenza di un difensore di ufficio che non aveva mai avuto contatti con il D'LO. Già in sede di udienza preliminare, in data 13/02/2020, era stata dichiarata l'assenza del D'LO in modo non corretto, atteso che all'epoca lo stesso era già detenuto per altro (dal 14/11/2019). AV al giudice monocratico il D'LO era risultato di fatto irreperibile e il Tribunale anziché effettuare nuove ricerche, aveva disposto la rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., al difensore di ufficio nominato. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico, aspecifico e manifestamente infondato. 2. In tal senso, occorre osservare come il ricorrente nel proporre le proprie doglianze, seppure approfonditamente articolate, non si sia compiutamente confrontato con l'ordinanza impugnata, limitandosi a proporre una propria lettura parcellizzata, ed una interpretazione limitata, dell'esito processuale a carico del D'LO, senza richiamare e confrontarsi con le argomentazioni spese dalla Corte di appello di Milano, che ha ricostruito compiutamente un insieme di significative scansioni processuali, che hanno dimostrato la piena conoscenza da parte del ricorrente della pendenza del procedimento e della sua conseguente vocatio in iudicium. Il ricorrente, difatti, omette di considerare effettivamente alcuni elementi evidenziati, in modo specifico, dalla Corte di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni, persuasivamente e logicamente articolate, con le quali è stata dimostrata la ricorrenza di dati di fatto estremamente significativi ed univoci che portavano il Tribunale a dichiarare, correttamente, l'assenza del D'LO. In 2 particolare, occorre considerare come il D'LO avesse eletto domicilio e fosse dotato di difensore di fiducia, circostanza questa del tutto pretermessa dalla difesa, che, nel non confrontarsi con la motivazione della Corte di appello sul punto, propone, di fatto, un motivo del tutto aspecifico. In altri termini, come puntualmente evidenziato nella propria argomentata motivazione dalla Corte di appello, anche in considerazione del principio di diritto enunciato da Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, D., Rv. 282848-02 (secondo il quale la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.) il difensore di fiducia ha ricevuto regolarmente avviso della richiesta di rinvio a giudizio e l'avviso di fissazione di udienza preliminare. Tale atto, correttamente notificato al difensore di fiducia, con vocatio in iudicium per l'udienza preliminare, unita a tutti gli altri atti espletati in precedenza con l'assistenza di difesa tecnica di fiducia, valgono a rendere effettiva e piena la conoscenza da parte del ricorrente della pendenza del giudizio e della sua citazione in giudizio per l'udienza preliminare. L'ampia e condivisibile lettura resa dalla Corte di appello evidenzia, dunque, come il D'LO avesse avuto piena conoscenza del procedimento, della citazione per l'udienza preliminare, anche avendo discusso con il difensore di fiducia, ed adottato conseguentemente, specifiche strategie processuali nella fase delle indagini, scegliendo di non rendere interrogatorio, con consapevolezza delle imputazioni provvisorie ascritte, della pendenza del procedimento e della fissazione della udienza preliminare per il giudizio, oltre che della successiva rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia. Con tali argomentazioni, logiche, persuasive, e del tutto prive di aporie, il ricorrente non si confronta, articolando, di fatto, un motivo aspecifico e generico. 3. La dichiarazione d'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SE LA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. Roberto ROMANO, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano con ordinanza del 10/06/2022 ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta dal D'LO in relazione alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 19/04/2021, a seguito della quale è stato notificato al condannato l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 25/01/2022, ritenendo l'intervenuta conoscenza da parte dello stesso del giudizio a suo carico, in considerazione di una serie di atti procedimentali e in particolare la notifica dell'avviso di fissazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 11983 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 10/01/2023 dell'udienza preliminare in uno con la richiesta di rinvio a giudizio in data 31 ottobre 2019 presso il domicilio dichiarato, con immissione dell'avviso nella cassetta. 2. D'LO IL, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., con il quale ha dedotto violazione di norme processuali ex artt. 420-bis, 420-quater e 604, comma 5-bis, cod.proc.pen., oltre che mancanza di motivazione in ordine alla rescissione del giudicato, non ricorrendo effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. Il processo si era svolto, ma ricorreva oggettivamente una mancata conoscenza incolpevole del processo, in presenza di un difensore di ufficio che non aveva mai avuto contatti con il D'LO. Già in sede di udienza preliminare, in data 13/02/2020, era stata dichiarata l'assenza del D'LO in modo non corretto, atteso che all'epoca lo stesso era già detenuto per altro (dal 14/11/2019). AV al giudice monocratico il D'LO era risultato di fatto irreperibile e il Tribunale anziché effettuare nuove ricerche, aveva disposto la rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., al difensore di ufficio nominato. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico, aspecifico e manifestamente infondato. 2. In tal senso, occorre osservare come il ricorrente nel proporre le proprie doglianze, seppure approfonditamente articolate, non si sia compiutamente confrontato con l'ordinanza impugnata, limitandosi a proporre una propria lettura parcellizzata, ed una interpretazione limitata, dell'esito processuale a carico del D'LO, senza richiamare e confrontarsi con le argomentazioni spese dalla Corte di appello di Milano, che ha ricostruito compiutamente un insieme di significative scansioni processuali, che hanno dimostrato la piena conoscenza da parte del ricorrente della pendenza del procedimento e della sua conseguente vocatio in iudicium. Il ricorrente, difatti, omette di considerare effettivamente alcuni elementi evidenziati, in modo specifico, dalla Corte di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni, persuasivamente e logicamente articolate, con le quali è stata dimostrata la ricorrenza di dati di fatto estremamente significativi ed univoci che portavano il Tribunale a dichiarare, correttamente, l'assenza del D'LO. In 2 particolare, occorre considerare come il D'LO avesse eletto domicilio e fosse dotato di difensore di fiducia, circostanza questa del tutto pretermessa dalla difesa, che, nel non confrontarsi con la motivazione della Corte di appello sul punto, propone, di fatto, un motivo del tutto aspecifico. In altri termini, come puntualmente evidenziato nella propria argomentata motivazione dalla Corte di appello, anche in considerazione del principio di diritto enunciato da Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, D., Rv. 282848-02 (secondo il quale la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.) il difensore di fiducia ha ricevuto regolarmente avviso della richiesta di rinvio a giudizio e l'avviso di fissazione di udienza preliminare. Tale atto, correttamente notificato al difensore di fiducia, con vocatio in iudicium per l'udienza preliminare, unita a tutti gli altri atti espletati in precedenza con l'assistenza di difesa tecnica di fiducia, valgono a rendere effettiva e piena la conoscenza da parte del ricorrente della pendenza del giudizio e della sua citazione in giudizio per l'udienza preliminare. L'ampia e condivisibile lettura resa dalla Corte di appello evidenzia, dunque, come il D'LO avesse avuto piena conoscenza del procedimento, della citazione per l'udienza preliminare, anche avendo discusso con il difensore di fiducia, ed adottato conseguentemente, specifiche strategie processuali nella fase delle indagini, scegliendo di non rendere interrogatorio, con consapevolezza delle imputazioni provvisorie ascritte, della pendenza del procedimento e della fissazione della udienza preliminare per il giudizio, oltre che della successiva rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia. Con tali argomentazioni, logiche, persuasive, e del tutto prive di aporie, il ricorrente non si confronta, articolando, di fatto, un motivo aspecifico e generico. 3. La dichiarazione d'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2023.