Sentenza 13 luglio 1998
Massime • 1
La circostanza che l'inammissibilità dell'appello possa essere dichiarata con ordinanza prima del dibattimento non esclude che, una volta fissata l'udienza per il giudizio, il giudice la dichiari con sentenza, all'esito di un esame preliminare dell'ammissibilità dell'impugnazione, senza entrare nel merito dell'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/1998, n. 11027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11027 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 13.07.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 845
3.Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 17342/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) LE OL n. il 07.03.1952
avverso sentenza del 02.02.1998 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. LA GIOIA VITO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Giuseppe Veneziano che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo
AL LO è stata condannato, con sentenza pronunziata il 18/4/1995 dal Tribunale di Marsala, alla pena di mesi 4 di reclusione e lire 350.000 di multa per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo.
Con sentenza pronunziata il 2/2/1998 la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, a sensi dell'art.591 co.1 lett. a) c.p.p., l'appello perché proposto da un difensore, non munito di apposito mandato, nell'interesse dell'imputato che nel giudizio di primo grado era rimasto contumace.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo la violazione del diritto di difesa, in relazione all'art. 486 c.p.p., e la mancanza assoluta di motivazione sulla istanza di rinvio per impedimento professionale fatta pervenire alla Corte il giorno dell'udienza. Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato perché la inammissibilità originaria dell'appello, in quanto proposto da difensore non munito di mandato speciale conferito dall'imputato contumace, rendeva ovviamente irrilevante l'esame della istanza di rinvio.
È sufficiente osservare in proposito che la inammissibilità dell'appello poteva essere dichiarata con ordinanza, prima del dibattimento, a sensi dell'art.591 co.2 c.p.p. Il semplice fatto che la inammissibilità non sia stata dichiarata immediatamente con ordinanza e sia stata invece fissata l'udienza per il giudizio, non precludeva ovviamente al giudice di appello l'esame preliminare della causa di inammissibilità della impugnazione e la sua immediata dichiarazione, con sentenza, prima di esaminare l'appello nel merito. Quanto alla sussistenza della causa di inammissibilità derivante dalla mancanza di un mandato speciale al difensore che ha sottoscritto l'atto, va rilevato che sul Punto non è stata proposta alcuna censura da parte del ricorrente.
Per la manifesta infondatezza dei motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, che viene fissata nella misura minima di lire 500.000, alla Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire 500.000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 1998