Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
E N A IO L Z L A 02489 /0 1 E R D T ITALIANA 9 IS . G T E R EPUBBLICA R 'A L A L D R E E D N. T I N 1967 S E N S E 5- "E S 3- I E A G G LE LA CORT S RT M (CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.8574/98 Presidente Dott. Corrado CARNEVALE Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Cron. 5158 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Cons. Rel. Ud. 18/12/00 Dott. Luigi MACIOCE ha pronunciato la seguente: SENTENZA a sul ricorso proposto da: TI OS, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 5, presso l'avv. Enrico Romanelli, e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Gaetano La Rocca di Trapani
- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio
- intimato -
PREFETTO DI PARMA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 diritti L.per FEB. 20 avverso l'ordinanza n. 8574 del 29.10.97 del ET di Parma. 01 IL CANCELLIERE Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.12.2000 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto CANCELLERIA Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 3.12.96 IN OS adìva il ET di Parma opponendosi alla esecuzione esattoriale promossa dal concessionario in adempimento della 2444 2000 iscrizione a ruolo n. 369945, richiesta dal Comune di Parma per il recupero di sanzioni amministrative irrogate con ordinanze-ingiunzioni notificate al IN il 27.10.92. Deduceva l'opponente trattarsi di pretese violazioni a norme del CdS contestategli con verbali notificati nel 1987 e nel 1988: sosteneva che le ordinanze conseguentemente emesse erano nulle per violazione dell'art. 141 Cds. Si costituiva l'intimato Prefetto e l'adito ET, con ordinanza a verbale 29.10.97, dichiarava inammissibile il ricorso essendo state le ordinanze ingiunzioni - che l'opposta cartella esattoriale semplicemente eseguiva - notificate nell'anno 1992. Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso IN OS notificando l'atto al Prefetto il 6.5.98 ed in esso articolando sei motivi. L'intimato non si è costituito né difeso. a MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso - proposto avverso provvedimento dichiarativo della inammissibilità della opposizione per tardività della sua proposizione - è certamente ammissibile (art. 23 comma 1° L. 689/81) ma altrettanto certamente infondato, posto che tutte le censure mosse avverso la decisione definitiva del ET di Parma sono da respingere se pur alla esatta decisione di dichiarare inammissibile il ricorso è stata premessa motivazione (la tardività) totalmente errata e, come tale, sottoposta a correzione ai sensi dell'art. 384 cpv.c.p.c. Il ET, infatti, non si è avveduto che era stata opposta la cartella esattoriale per • ragioni afferenti le non opposte ordinanze ingiunzioni not. 27.10.92 e che cioè era state attivato il noto strumento di recupero -a livello del titolo esecutivo delle garanzie assegnate all'ingiunto le volte in cui l'ordinanza o il verbale non esistano o non siano stati notificati (cfr. SS.UU. 190/92 e 582/00 e Cass. 4369/00 - 799/00 –- 12192/99). Il Giudice di merito, palesemente ritenendo essere stata proposta opposizione alle menzionate ordinanze ne ha rilevato - e conseguentemente la tardività essendo ampiamente spirato al 3.12.96 il termine di cui dichiarato- all'art. 22 comma 1° L. 689/81 decorrente dalle notifiche del 27.10.92: ed in tal guisa ha conferito alla esatta decisione di inammissibilità della opposizione una motivazione assolutamente sbagliata. Di contro, essendo del tutto ammissibile la proposizione di opposizione alla esecuzione esattoriale per dedurre, in tal sede, i vizi delle sanzioni le volte in cui esse non siano state notificate all'esecutando, da un canto la tempestività della opposizione stessa devesi ragguagliare alla notificazione della cartella e, dall'altro canto, e come avrebbe dovuto rilevare il ET, l'opposizione non ск ammissibile se ad essa difetti la previa deduzione della impossibilità, per le ridette ragioni di assenza del provvedimento o della sua notificazione, di muovere tempestive difese avverso lo stesso. Sol che il ET avesse letto, ed inteso, il ricorso 3.12.98 avrebbe quindi bensì dichiarato inammissibile il ricorso ma fondato tale statuizione sul rilievo che le censure mosse (inefficacia ai sensi dell'art. 141 CdS 393/59) attingevano direttamente le oo.ii. delle quali era incontestata la rituale notificazione sì da far ritenere imricevibili, in quella sede, le censure stesse. Venendo all'esame delle censure che il IN muove in ricorso alla ordinanza in discorso, appare evidente che esse, in gran parte nuove rispetto a quella proposta in opposizione 3.12.96 (e già per tal ragione inammissibili), neanche intendono la portata di ratio e decisum del provvedimento impugnato, avverso il quale dispiegano argomenti la cui cognizione è preclusa (oltre che dalla richiamata novità) dalla loro omessa deduzione a vizi delle oo.ii. ritualmente notificate e ritualmente opponibili. 3 Così il primo motivo (violazione art. 142 bis. CdS 393/59 introdotto dall'art. 24 L. 122/89), là dove lamenta la preclusione al ricorso avverso verbale "esecutivo”, mostra di aver confuso tra la facoltà conferita dalla nota giurisprudenza della Corte Costituzionale sull'articolo citato in rubrica e sull'art. 203 comma 3° CdS approvato con D.Leg. 285/92 e possibilità di dedurre avverso iscrizione a ruolo esattoriale i vizi della contestazione/sanzione presupposta. Così, ancora, il secondo ed il quarto motivo, che deducono violazione degli artt. 203-206 CdS e 28 L. 689/81, per non essere stata dichiarata la prescrizione quinquennale già maturata alla data di notifica (15.10.92) delle oo.ii., prospetta censura relativa alla estinzione del potere sanzionatorio, deducibile solo avverso le mai impugnate ordinanze del 1992. Del pari la censura posta al terzo motivo, di violazione dell'art. 204 comma 1° CdS per mancata adozione dell'ordinanza nel termine perentorio di gg. 60 (novanta ex art. 18 L. 340/00) enuncia un vizio proprio delle ridette ordinanze. Cosiccome le denunzie, articolate al quinto e sesto motivo, di violazione dell'art. 141 CdS e dell'art. 121 comma 3° CdS (rispettivamente per assenza di tempestive contestazioni dall'accertamento dei fatti e per mancata adozione del principio della continuazione nella fissazione della pena per plurime infrazioni) espongono doglianze che - in presenza di confessata rituale notifica delle oo.ii.-mai avrebbero potuto trovare ingresso nella ridetta sede della tutela 皇 "recuperatoria". Respinto il ricorso, sulla base delle esposte considerazioni, non è luogo a provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva dell'intimato.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione Rigetta il ricorso Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2000 lowerХашена il Presidente Cons.est. Juve % segue DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, 2.1 FEB. 2001 IL CANCELLIERE Maja Di UZDi Nuzzand C! きど ☐ IL CANCELLIERE. Maria Di UZ Marie Dr Nwas "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" 10 / . ง