Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10679 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Oggetto10 679 /01 REPUBBLICA ITALIANA ) 4 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 7 C 3 . A N P , I 1 D LA CORTE SUPR M 9 9 1 E - 1 C 1 Risarcimento - O 1 SEZIONE ERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 20549/98 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Cron. 23287 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere TRIFONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Ud. 27/04/01 ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT SC, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso 10 studio dell'avvocato BARTOLO SPALLINA, difesa dall'avvocato VANNA GAFFORIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BE AT, elettivamente domiciliata in ROMA VLE CARSO 63, presso lo studio dell'avvocato BRUNELLA GRENCI, difesa dall'avvocato ADRIANA BARTOLO, giusta delega in atti;
2001
- controricorrente -
818 avversO la sentenza n. 165/98 del Giudice di pace di 1 SIENA, emessa il 04/07/98 e depositata il 25/07/98 (R. G. 36/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato salvatore Politano (per delega Avv. A. BARTOLO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 4.12.1997 CA BE con- veniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Sie- na, RA TI per ottenerne la condanna, nei limi- ti della somma di due milioni di lire, al risarcimento dei danni per la morte di un cane di razza yorkshire di sua proprietà cagionata dall'aggressione del cane pa- store di proprietà della convenuta. RA TI contrastava la domanda eccependo il difetto di legittimazione attiva della BE, la quale non aveva fornito la prova della proprietà dell'animale deceduto, essendo il medesimo privo di ta- tuaggio e non risultante iscritto all'anagrafe canina comunale. Per il resto, chiedeva il rigetto della do- manda per carenza di dimostrazione circa la razza york- 2 зги shire dell'animale e circa il suo valore, insistendo anche perchè fosse disattesa la istanza di danno mora- le, non costituendo reato il fatto prospettato a soste- gno della avversa pretesa. L'adito giudice, con sentenza depositata il 25.7.1998, condannava la convenuta а risarcire alla BE il danno, liquidato nella somma di lire 1.500.000, compreso il danno morale, oltre interessi e svalutazione, e poneva a carico della soccombente le spese del giudizio. Il giudice di pace considerava che la legge n. 281 del 14.8.1991, emanata per reprimere ogni forma di mal- trattamento in danno di animali e per salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente dai danni derivanti dal randagismo, attraverso la previsione della obbligatoria iscrizione all'anagrafe canina e l'obbligo per l'animale di una sigla di riconoscimento da imprimere mediante tatuaggio, non perseguiva lo scopo di assog- gettare i cani ad una sorta di regime di beni mobili registrati, sicchè per essi restava del tutto applica- bile la regola dell'art. 1153 cod. civ. circa il pos- sesso quale titolo per l'appartenenza in proprietà. Ri- levava, altresì, che la convenuta non aveva superato la presunzione di responsabilità, che la norma dell'art. 2052 cod. civ. poneva a suo carico. Riteneva che nel м 3 и р danno da risarcire alla BE rientrava anche quel- lo, definito "danno morale", che la istante aveva pati- to alla sua personalità, quale riduzione della capacità e della qualità di vita, tanto da essersi dovuta sotto- porre a terapia psicologica dopo l'accaduto. PerPer la cassazione della sentenza ha proposto ricor- So, illustrato anche da memoria, RA TI, che affida la impugnazione a quattro mezzi di doglianza. Resiste con controricorso CA BE. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso deducendo la vio- lazione e la falsa applicazione delle norme di diritto sulla carenza di legittimazione attiva e, in particola- re, della norma dell'art. 3 della legge n. 281 del 1981 lamenta la ricorrente che il giudice di pace avrebbe disatteso il principio di diritto per il quale, in de- roga alla disposizione dell'art. 1153 cod. civ., la di- mostrazione della proprietà dell'animale poteva essere data esclusivamente in base all'iscrizione di esso all'anagrafe canina comunale con obbligo di tatuaggio, giacchè la predetta legge, introducendo detti obblighi, aveva conferito all'animale medesimo la qualificazione di bene mobile registrato, anche perchè per i cani di razza i trasferimenti di proprietà debbono risultare da certificazione dell'Ente Nazionale della Cinofilia Ita- т и з liana sottoscritta dal proprietario cedente e dall'Ente stesso vidimata a pena di inefficacia dell'alienazione. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorren- te, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., denun- cia la violazione delle norme di cui agli artt. 2059 e 185 c.p. nonchè la omessa motivazione su un punto deci- sivo della controversia, per avere il giudice di merito liquidato il danno morale pure in assenza di un fatto integrante l'ipotesi di reato e per non avere lo stesso giudice indicato gli elementi di prova circa l'avvenuto acquisto da parte della danneggiata di altro cane al prezzo indicato, nello scontrino prodotto, di lire no- vecentomila. Con il terzo motivo del ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., la istante censura la impugnata decisione per violazione delle norme sulla liquidazione del danno, avendo il giudice di pace riconosciuto gli interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dalla data dell'illecito extracontrattuale e non invece dalla data della sentenza. La impugnata sentenza è stata pronunciata dal giu- dice di pace in una controversia di valore non superio- re a due milioni di lire e si verte, perciò, in tema di giudizio di equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.. и л 5 и р Questa Corte a sezioni unite, con la sentenza n. 716/1999, ha dettato in materia i seguenti principi. innanzitutto, stabilito che, a seguito della На, formulazione della norma dell'art. 113, comma 2, nuova c.p.c., nelle suddette controversie il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicare facendo immediata applicazione della equità cd. formativa (o sostitutiva), fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con Osservanza delle norme processuali, nonchè di quelle in cui la re- gola del giudizio è contenuta in una norma di procedu- ra, che rinvia ad una norma sostanziale;
senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma osservando le norme costituzionali nonchè quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie. Ha, quindi, affermato che il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di decisione di equità - abbia il giudice dichiarato di una norma diavere applicato una norma equitativa legge perchè corrispondente all'equità o si sia limita- to ad applicare una norma di legge ed è ammissibile per violazione di norme processuali, nei sensi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 1, 2 e 4 c.p.C., laddove la и u и j 6 u н j censura di violazione di legge, attinente alla decisio- ne di merito, è consentita per violazione di norme Co- stituzionali e di norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria, senza che in ciò sia ravvisabile contrasto con la garanzia del diritto di azione di cui all'art. 24 Cost.. На, altresì, precisato che la pronuncia secondo equità non esclude la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. nei casi di inesi- stenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5, allorchè la enunciazione del criterio di equità I che, altemendo ad un punto decisivo del adottato sia inficiato da un vizio, & ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà la controversia, sim Solva in una della motivazione. fun certamente uniformar-Ai suddetti principi occorre si, per cui ritiene il Collegio che i primi tre motivi della impugnazione non hanno pregio, giacchè la censura esposta è inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione delle norme sostanziali di cui all'art. 3 della legge n. 281 del 1981 (che regola, peraltro, adempimenti di natura amministrativa a carico dei pro- prietari dei cani, senza affatto introdurre nel nostro ordinamento altra categoria di beni mobili registrati), di cui agli artt. 2059 cod. civ., 185 cod. pen. e di w cui alla disciplina degli interessi sulle somme liqui- m 2 7 date a titolo di danno da responsabilità aquiliana. Allo stesso modo è inammissibile la censura nella parte in cui denuncia vizio di motivazione circa la di- mostrazione della entità del danno, non essendo ravvi- sabile alcuna delle ipotesi nelle quali, sempre secondo indirizzo interpretativo, il vizio exil suindicato art. 360 n. 5 c.p.c. è prospettabile. Infondato, infine, è anche il quarto motivo di do- glianza, con cui la ricorrente deduce la omessa e falsa applicazione di norme di diritto sulla liquidazione delle competenze giudiziali per avere il giudice di pa- ce proceduto a liquidare le spese processuali a suo ca- rico secondo un calcolo complessivo e senza la specifi- ca indicazione degli importi dovuti a titolo di diritti e di onorari. Premesso che anche il giudice di pace, ai sensi della norma processuale di cui all'art. 91 c.p.c., è tenuto ad osservare le tariffe professionali in tema di liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, occorre rilevare che la mancata spe- cificazione, nella sentenza di condanna, delle somme attribuite alla parte vittoriosa rispettivamente a ti- tolo di rimborso spese, di diritti di procuratore e di onorari di avvocato non vizia la sentenza per il capo relativo alla suddetta liquidazione, ove non sia dimo- и 8 и з strata la violazione delle tariffe medesime mediante la indicazione delle singole voci (Cass. n. 588/98; Cass , n. 4468/97). hel caso in esame, la ricorrente non ha assolto all'onere di specificare gli errori in proposito adde- bitabili al giudice di pace e di precisare, in riferi- mento alla tariffa forense, quali sarebbero state le somme non dovute. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 131.000/ oltre lire 1.000.000 (un mi- lione) per onorari. Roma, 27 aprile 2001 Il Consigliere est. Il Presidente россо от f lour IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria -3 AGO. 2001 oggi, li IL CANCELLIERE C1 Giovann Giambattista 9