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Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2023, n. 13099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13099 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ LB nato a [...] il [...]; EL OS nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 07/07/2021 della Corte di appello di Messina;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del PG dr.ssa Marilia Di Nardo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato ZZ LB, avv.to Gianpiero Calabrese, il quale ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 luglio 2021, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del tribunale di Messina del 2 novembre 2020 con la quale ZZ LB e EL OS erano stati condannati in ordine ai reati, rispettivamente, di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del DPR 309/90, e 73 DPR 309/90. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13099 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 14/03/2023 2. Avverso tale sentenza ZZ LB e EL OS hanno ha proposto ricorso mediante il rispettivo difensore, deducendo ciascuno quattro motivi di impugnazione. 3. ZZ LB con il primo motivo deduce il vizio di cui ALart. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., Si sostiene che l'ZZ, alla luce della contiguità temporale dei fatti e delle intercettazioni idonee a rivelare come sia venuta in rilievo sempre la stessa sostanza stupefacente, sarebbe stato processato due volte, con violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem, per uno stesso fatto, quale la detenzione e la cessione della medesima droga. I giudici poi, non avrebbero tenuto conto del profilo dell'elemento soggettivo del reato. 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 522 cod. proc. pen., 192 cod. proc. pen. e Legge Costituzionale n. 2/1999, Si osserva che secondo la sentenza impugnata il ricorrente sarebbe stato condannato anche per ulteriori cessioni mentre invece egli sarebbe stato condannato per il solo capo di imputazione di cui alla sentenza in esame. Sarebbe dunque anomalo il richiamo ad altra sentenza per la quale sarebbe ancora da svolgersi il processo di appello, non concernendo esso i capi di imputazione qui contestati. In altri termini vi sarebbe violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. perché le convinzioni espresse dai giudici sarebbero fondate su un fatto non contestato in alcuno del procedimenti connessi qui rilevanti. 5. Con il terzo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione. Trattandosi di droga parlata i giudici avrebbero dovuto dare credito a quanto emergente dalle intercettazioni, per cui si sarebbe trattato di droga di scarsa qualità. Sarebbe quindi illogico sul punto il riferimento contenuto in sentenza ad una consulenza tecnica relativa alla qualità della droga che come tale avrebbe dovuto far luce anche sulla esistenza della droga stessa. 6. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine ALart. 99 cod. pen. Si osserva che il ricorrente avrebbe avuto diritto ad un trattamento più lieve anche nel confronto con altro imputato. Si contesta la eccessività della pena rispetto alla contestata recidiva. 7. Con motivi aggiunti l'ZZ ha ribadito la violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem. Si sottolinea che l'ZZ sarebbe stato condannato, in via irrevocabile, in altro procedimento con riguardo al capo b) secondo cui" LB UZ in concorso con BELLISSIMA Orario, TA 2 OL, MA OS, ET AL - sarebbe stato ritenuto responsabile - "Del reato p.p. ALart.110 c.p. 81 c.p. 73 DPR 309/90 perché in più occasioni Bellissima cedeva a LE, PA e EL, sostanza stupefacente di tipo marijuana i quali a loro volta la cedevano ad LB ZZ per rivenderla a terzi" - In Messina in più occasioni tra luglio e ottobre 2018. I giudici avrebbero riconosciuto l'UZ colpevole per il predetto reato in ragione delle cessioni compiute a terzi tra il luglio e il novembre 2018 Si osserva poi che nel presente procedimento l'ZZ risulta poi condannato in ordine al capo h) in concorso con TA OL, MA OS, UZ HE per il reato "p.p. ALart.110 c.p. 81 c.p. 73 DPR 309/90 per avere LE e EL, in più occasioni ceduto ad LB ZZ, il quale a sua volta l'ha ceduta ad ZZ HE, per la successiva vendita una quantità imprecisata di sostanza stupefacente di tipo marijuana" - In Messina in epoca antecedente al 29 novembre 2018; In ordine al primo capo di imputazione citato, il giudice, alla luce di quanto emergente da conversazione del 16.10.2018 (RIT 396/2018 n.1096), avrebbe rilevato come a seguito della cessione di sostanza stupefacente ottenuta dal TA per il tramite del BELLISSIMA, la sostanza giungeva ALUZ LB il quale rappresentava sin da subito allo stesso TA serie difficoltà a pagare la merce ricevuta (in quanto di scarsa qualità drogante dunque di difficile spaccio) pur manifestando al contempo l'impegno "a pagare" la fornitura in tempi brevi, rappresentando di avere a sua volta consegnato lo stupefacente a un terzo che si era impegnato a smerciarlo e a corrispondergli di sacca propria l'invenduto. Da ciò seguivano le rimostranze formulate dal TA al BELLISSIMA in merito alla scadente qualità della sostanza ceduta - condizione peraltro confermata anche da MA e del ET - la quale avrebbe evidentemente determinato un ritardo nel piazzamento della sostanza con conseguentemente ritardo nel pagamento della stessa da parte dell'UZ al TA e da questi al BELLISSIMA. A distanza di una settimana il BELLISSIMA chiedeva al TA notizie circa il pagamento della merce e questi rispondeva facendo "leggere al Bellissima un messaggio di testo in cui l'UZ comunicava di non avere al momento disponibilità di denaro". Il Tribunale avrebbe quindi dato evidenza ALinadempimento dell'UZ il quale chiedeva del tempo per il pagamento in quanto il soggetto al quale aveva ceduto la sostanza non aveva ancora corrisposto il prezzo della sostanza. Il BELLISSIMA si sarebbe mostrato spazientito e il "TA lo tranquillizzava, sostenendo che, nella peggiore delle ipotesi, sarebbero potuti rientrare dell'esborso impossessandosi della motocicletta dell'ZZ". Il Tribunale 3 avrebbe quindi valorizzato le successive captazioni ambientali nel corso delle quali il BELLISSIMA si sarebbe messo alla ricerca di altri soggetti considerati più affidabili dell'UZ LB a cui cedere la sostanza stupefacente. Sempre secondo il Tribunale dopo il richiamato messaggio, "a distanza di un mese l'UZ non aveva ancora saldato il proprio debito". Per il Tribunale, il TA contattava quindi il MA al quale esternava la propria rabbia per l'inaffidabilità dell'UZ "dichiarando di essere persino disposto a rinunciare al denaro che gli doveva, piuttosto che continuare ad avere rapporti con lui" ma il MA "cercava di dissuadere l'interlocutore (il TA) dal recedere dalla propria legittima pretesa. All'uopo sarebbe stata valorizzata dal Tribunale la conversazione intercorsa tra il TA e il MA del 29 novembre 2018 ore 18:44 di cui al progressivo n.5571 del RIT 322/18 E' su tale captazione, richiamata dalla sentenza passata in giudicato, che si aprirebbe la sentenza di primo grado emessa nel presente giudizio in cui il GUP, dopo aver indicato il TA come soggetto dedito allo smercio di sostanza stupefacenti in favore dell'UZ, avrebbe richiamato in prima battuta proprio la conversazione RIT PM 322/18 progressivo n.5571 del 29 novembre 2018 ore 18:44 per affermare che "emergeva la scarsa considerazione che il TA aveva di UZ LB, evidentemente inaffidabile nei pagamenti delle somme dovute". Da questo punto in poi il materiale probatorio, le valutazioni e le argomentazioni utilizzate dai giudicanti per addivenire alla condanna dell'UZ LB nei due differenti procedimenti risulterebbero l'uno sovrapponibile ALaltro. Si sostiene, quindi, che le valutazioni compiute dai Giudici di merito nel presente giudizio circa la colpevolezza dell'UZ LB oltreché totalmente sovrapponibili a quelle espresse nella sentenza passata in giudicato, risulterebbero assorbite l'una nell'altra e ciò in virtù della parzialità del fatto contestato nel capo H oggetto del presente giudizio rispetto invece al più largo spettro contestativo e fattuale oggetto del capo B. Rispetto al capo B (passato in giudicato) infatti, il Tribunale, a dispetto di quanto contestato (ossia la cessione di sostanza stupefacente avvenuta tra il luglio e l'ottobre 2018) avrebbe allargato la forbice temporale motivando la condanna del TA, ET, MA, UZ LB e il BELLISSIMA Orazio per aver "ceduto a più riprese, ad LB UZ, tra il mese di luglio (quando veniva registrato il primo contatto) e il mese di novembre (quando, nel riscuotere un primo acconto sul saldo del debito, il MA, consegnava allo stesso imputato altra sostanza stupefacente), una non modesta quantità di marijuana da essi a loro volta ricevuta da BELLISSIMA Orazio". Peraltro, sempre ALinterno del giudicato, nel motivare il rigetto alla richiesta 4 difensiva di riqualificare i fatti ai sensi dell'art.73 co. 5 D.P.R. 309/90 il Giudice avrebbe dato risalto proprio al radicamento dei rapporti illeciti intrattenuti dALUZ con i predetti che lo stesso individuava "nei mesi compresi tra il luglio e il dicembre 2018". E di fatto le cessioni ottenute dal UZ HE per il tramite dALUZ LB, oggetto del presente giudizio, venivano contestate, secondo il ricorrente, in epoca antecedente al novembre 2018 (dunque "coperte" dalle cessioni sanzionate ALinterno della sentenza principale), con il GUP che riteneva indubbio che "il TA, in concorso con il MA, chiaramente socio in affari, abbia rifornito più volte UZ LB che a sua volta ha rifornito il cugino EL contraendo i debiti di cui si è detto". Si evidenzia quindi che la sanzione penale applicata nel presente giudizio ALLB UZ sarebbe stata formulata sulla base del medesimo fatto storico già oggetto del precedente giudicato. Vi sarebbe la duplicazione della sanzione penale avuto riguardo al fatto che la cessione di sostanza stupefacente compiuta nei confronti del cugino HE UZ - avvenuta, come da contestazione, in data antecedente al 29 novembre 2018 -, non potrebbe che ritenersi inserita nella cornice comportamentale già sanzionata nel precedente giudizio in ragione della cessione di sostanza stupefacente compiuta indistintamente verso una pluralità di soggetti (tra i quali non potrebbe che contarsi anche il HE UZ) tra il luglio 2018 e il novembre 2018, data in cui si accertava l'ultima cessione ottenuta dALUZ LB per il tramite del MA. Si eccepisce altresì l'infondatezza, l'apparenza e l'intrinseca contraddittorietà della motivazione assunta nel presente giudizio per escludere la violazione del divieto del "ne bis in idem". Il Giudice di prime cure avrebbe rigettato l'eccepita violazione sostenendo che il capo H), da lui esaminato, avrebbe avuto riguardo ad una serie "sistematica di cessioni non riconducibile univocamente a quella di cui al Capo B". Tanto alla luce di una conversazione - (R.I.T:) 475/18 - tra TA e UZ LB in cui si preciserebbe come le cessioni da cui erano originati i debiti fossero almeno due: una effettuata direttamente dal TA in favore degli UZ e una in cui la droga proveniva "da un terzo fornitore". Avendo il Gup "trattato" la prima delle predette cessioni ossia quella "effettuata direttamente dal TA in favore degli UZ", il punto di diversità tra i due procedimenti veniva agganciato, si osserva, dal GUP, alla "diversa cessione proveniente da un terzo fornitore". Tuttavia si contesta che quanto assunto dal GUP sarebbe in realtà infondato in quanto smentito non solo in virtù della identità storico naturalistica delle vicende trattate nei due procedimenti e, per 5 questo, della identità della provenienza e della destinazione della sostanza, ma anche in ragione della "larga" contestazione inerente il capo B rispetto alle vicende, in essa inglobate, contestate con il capo H. Contestazione, quella del capo B), da ritenersi inglobante il capo H) in ragione non solo delle predette circostanze unitarie ma anche in ragione del maggior profilo sia temporale (con il capo B che puniva l'UZ LB per attività di spaccio compiuta tra il luglio e il novembre 2018 mentre il capo H puniva l'UZ per cessioni avvenute antecedentemente al novembre 2018) che soggettivo (con il capo B inerente cessioni per rivendere la sostanza a terzi e il capo H per rivenderla ad ZZ HE) Infine, le ragioni sostenute dal GUP per rigettare l'eccepita violazione sarebbero anche illogiche se rapportate a quanto motivato nel giudicato principale allorquando si sarebbe utilizzata proprio la predetta conversazione e la medesima circostanza, ossia la possibilità di una diversa provenienza della sostanza stupefacente da parte di un gruppo diverso da quello facente capo al TA e al BELLISSIMA, per rigettare l'eccezione sollevata dalla difesa sulla scarsa qualità drogante della sostanza ceduta dALUZ LB. La predetta motivazione sarebbe altresì contraddittoria rispetto a quanto poi sostenuto dal Corte d'Appello posto che contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure che differenziava i due procedimenti in ragione della "provenienza della sostanza da un terzo fornitore", la Corte d'Appello ha invece ritenuto di dover rigettare l'eccepita violazione del divieto del "ne bis in idem" abbandonando il riferimento alla "provenienza" della sostanza per invece rilevare che "i fatti contestati sono diversi il profilo dei destinatari della cessione sia, di conseguenza, sotto il profilo della identità materiale della sostanza spacciata". Mentre invece rileverebbe l'unitario accertamento processuale compiuto nella sentenza principale che, per quanto sopra esposto, non solo avrebbe riguardato l'accertamento penale in ordine al medesimo fatto storico trattato ALinterno del presente giudizio, ma avrebbe accertato altresì la colpevolezza dell'UZ LB per tutti gli episodi di acquisto, detenzione e cessione di sostanza stupefacente a terzi avvenuti tra il luglio e il novembre 2018 con ciò inglobando anche la cessione di sostanza di sostanza stupefacente - sottoposta al vaglio del presente giudizio - compiuta nei confronti del cugino HE UZ in quanto avvenuta, come da contestazione, in data antecedente al novembre 2018. 8. EL OS con il Primo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto. 6 La tesi per cui il ricorrente sarebbe stato socio in affari con il LE non troverebbe riscontri, in un quadro probatorio costituito solo da intercettazioni. L'intercettazione valorizzata dai giudici rivelerebbe solo un tentativo del EL di mediare tra il LE e l'ZZ. 9. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge per la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90. In base alla scarsa qualità della sostanza stupefacente trattata e alla imprecisata quantità della stessa, vi sarebbe dovuta essere la predetta qualificazione dei fatti. 10. Con il terzo motivo rappresenta la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. per la mancata concessione delle attenuanti generiche alla luce delle risultanze processuali. 11. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine ai criteri di cui ALart. 133 cod. pen. La pena di anni cinque di reclusione applicata nel quadro del prescelto rito abbreviato sarebbe molto severa annullandosi così "la scelta premiale del rito" CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo dedotto da ZZ LB è manifestamente infondato, per l'assoluta genericità oltre che incomprensibilità della sua redazione. Emergono espressioni di una sorprendente inconcludenza oltre che di impossibile decrittazione logica ove si osservi che il ricorrente, a sostegno del vizio come sintetizzato nella rubrica del motivo in esame, richiama senza alcuna consecutio logica oltre che in maniera del tutto generica e ben poco concludente, una sentenza della Corte di Cassazione nella parte in cui ha richiamato "criteri fissati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo", sostenendo laconicamente che in tal modo il giudice di legittimità avrebbe "stabilito quali i casi del ne bis in idem", e subito dopo, con un insuperabile salto logico e grammaticale, sembra fare riferimento ai profili in esame sostenendo, ex abrupto, "in quanto la condotta di detenzione della sostanza stupefacente - quel mezzo chilo di marijuana acquistata dALZZ LB e poi ceduta ai cugini ZZ HE - sono legati certamente ...sia dalla contiguità temporale che dalla identità della sostanza stupefacente". Si tratta invero di passaggi di una 7 disarmante carenza logica e illustrativa, soprattutto ove si debba ritenere che lo scopo sia la illustrazione della violazione del divieto di cui al brocardo ne bis in idem, che presuppone, al contrario, una ben più attenta e articolata illustrazione circa la sussistenza di condanne intervenute sul medesimo fatto naturalistico. Né agevola e migliora tale argomentare il successivo passaggio con cui si citano, in maniera del tutto sintetica quanto generica oltre che priva di ogni connessione con il tema sollevato, intercettazioni che avrebbero avuto riferimento ad una scarsa qualità della sostanza stupefacente. Rispetto a tale poco lineare congerie di affermazioni, l'unica coerenza si rinviene nelle successive affermazioni, nella misura in cui anche esse si connotano per mere asserzioni e per l'improvvisa quanto non spiegata citazione della mancata considerazione dell'elemento psicologico del reato. Rispetto a così elaborata censura, si individua, al contrario, una puntuale, lineare e coerente motivazione con cui i giudici hanno escluso ogni violazione del ne bis in idem. Cosicchè in ogni caso emerge la mera rivalutazione di dati disponibili, in questa sede inammissibile. All'inammissibilità del motivo qui esaminato consegue quella dei correlati motivi aggiunti, stante il principio per cui l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione. (Sez. 5 - , n. 48044 del 02/07/2019 Rv. 277850 - 01). 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, siccome del tutto aspecifico nell'indicare le ragioni per cui la ritenuta citazione, in sentenza, della intervenuta condanna del ricorrente anche per ulteriori cessioni determinerebbe un vizio di violazione di legge rilevante rispetto alla motivazione di cui alla sentenza impugnata, oltre che completamente generico nell'invocare la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. 3. Inammissibile è il terzo motivo, siccome elaborato in maniera poco puntuale circa i dati specifici a supporto della tesi della scarsa qualità delle sostanze cedute dal ricorrente, a fronte di una congrua motivazione - emergente anche dalla lettura della prima sentenza -, circa in ogni caso la non incidenza di una ipotetica ridotta qualità sulla offensività del fatto e quindi circa comunque l'efficacia stupefacente della droga in questione, siccome inserita in un consolidato giro di spaccio connotato da una clientela abituale, estranea a contestazioni della qualità della droga;
del resto in tale contesto argomentativo i 8 riferimenti, seppur generici nel motivo in esame, di cui alle intercettazioni, in ordine ad una scarsa qualità della droga, risultano alfine adeguatamente spiegati con la sola finalità degli interessati di deprezzare la sostanza stupefacente, onde pagarla di meno. 4. Il quarto motivo è inammissibile per la assoluta genericità nel rivendicare un migliore trattamento sanzionatorio anche rispetto alla recidiva. Atteso che manca ogni illustrazione circa le concrete ragioni a supporto di quanto invocato. Peraltro alla luce del non contestato riepilogo dei motivi di appello (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 - 01 Ciccarelli) non risulta che il tema della recidiva sia stato già contestato in quella sede, così che appare nuovo. 5. Il primo motivo dedotto dal EL è inammissibile, siccome esso tende solo ad una diversa valutazione dei dati disponibili, sebbene sia ormai noto che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, a fronte di una congrua motivazione fondata sulla analisi delle modalità della condotta e sulla considerazione di una continuativa attività di spaccio per quantitativi non indifferenti, alla luce anche dei crediti maturati. Ad essa si oppone una mera rivalutazione personale dei fatti. 3. Inammissibile è il terzo motivo per la assoluta genericità nel rivendicare l'applicazione delle attenuanti generiche, al contrario escluse con una motivazione adeguata laddove si valorizzano le modalità della condotta, anche espressive di una personalità allarmante. 9 4. Manifestamente infondato è il quarto motivo, siccome del tutto generico in assenza di ogni specifica illustrazione delle circostanze concrete giustificative di un trattamento sanzionatorio più mite, a fronte peraltro di una puntuale motivazione sul punto, valorizzante oltre alle modalità dell'agire anche la particolare personalità criminale emergente da numerosi precedenti, anche specifici. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 marzo 2023 .
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del PG dr.ssa Marilia Di Nardo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato ZZ LB, avv.to Gianpiero Calabrese, il quale ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 luglio 2021, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del tribunale di Messina del 2 novembre 2020 con la quale ZZ LB e EL OS erano stati condannati in ordine ai reati, rispettivamente, di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del DPR 309/90, e 73 DPR 309/90. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13099 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 14/03/2023 2. Avverso tale sentenza ZZ LB e EL OS hanno ha proposto ricorso mediante il rispettivo difensore, deducendo ciascuno quattro motivi di impugnazione. 3. ZZ LB con il primo motivo deduce il vizio di cui ALart. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., Si sostiene che l'ZZ, alla luce della contiguità temporale dei fatti e delle intercettazioni idonee a rivelare come sia venuta in rilievo sempre la stessa sostanza stupefacente, sarebbe stato processato due volte, con violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem, per uno stesso fatto, quale la detenzione e la cessione della medesima droga. I giudici poi, non avrebbero tenuto conto del profilo dell'elemento soggettivo del reato. 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 522 cod. proc. pen., 192 cod. proc. pen. e Legge Costituzionale n. 2/1999, Si osserva che secondo la sentenza impugnata il ricorrente sarebbe stato condannato anche per ulteriori cessioni mentre invece egli sarebbe stato condannato per il solo capo di imputazione di cui alla sentenza in esame. Sarebbe dunque anomalo il richiamo ad altra sentenza per la quale sarebbe ancora da svolgersi il processo di appello, non concernendo esso i capi di imputazione qui contestati. In altri termini vi sarebbe violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. perché le convinzioni espresse dai giudici sarebbero fondate su un fatto non contestato in alcuno del procedimenti connessi qui rilevanti. 5. Con il terzo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione. Trattandosi di droga parlata i giudici avrebbero dovuto dare credito a quanto emergente dalle intercettazioni, per cui si sarebbe trattato di droga di scarsa qualità. Sarebbe quindi illogico sul punto il riferimento contenuto in sentenza ad una consulenza tecnica relativa alla qualità della droga che come tale avrebbe dovuto far luce anche sulla esistenza della droga stessa. 6. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine ALart. 99 cod. pen. Si osserva che il ricorrente avrebbe avuto diritto ad un trattamento più lieve anche nel confronto con altro imputato. Si contesta la eccessività della pena rispetto alla contestata recidiva. 7. Con motivi aggiunti l'ZZ ha ribadito la violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem. Si sottolinea che l'ZZ sarebbe stato condannato, in via irrevocabile, in altro procedimento con riguardo al capo b) secondo cui" LB UZ in concorso con BELLISSIMA Orario, TA 2 OL, MA OS, ET AL - sarebbe stato ritenuto responsabile - "Del reato p.p. ALart.110 c.p. 81 c.p. 73 DPR 309/90 perché in più occasioni Bellissima cedeva a LE, PA e EL, sostanza stupefacente di tipo marijuana i quali a loro volta la cedevano ad LB ZZ per rivenderla a terzi" - In Messina in più occasioni tra luglio e ottobre 2018. I giudici avrebbero riconosciuto l'UZ colpevole per il predetto reato in ragione delle cessioni compiute a terzi tra il luglio e il novembre 2018 Si osserva poi che nel presente procedimento l'ZZ risulta poi condannato in ordine al capo h) in concorso con TA OL, MA OS, UZ HE per il reato "p.p. ALart.110 c.p. 81 c.p. 73 DPR 309/90 per avere LE e EL, in più occasioni ceduto ad LB ZZ, il quale a sua volta l'ha ceduta ad ZZ HE, per la successiva vendita una quantità imprecisata di sostanza stupefacente di tipo marijuana" - In Messina in epoca antecedente al 29 novembre 2018; In ordine al primo capo di imputazione citato, il giudice, alla luce di quanto emergente da conversazione del 16.10.2018 (RIT 396/2018 n.1096), avrebbe rilevato come a seguito della cessione di sostanza stupefacente ottenuta dal TA per il tramite del BELLISSIMA, la sostanza giungeva ALUZ LB il quale rappresentava sin da subito allo stesso TA serie difficoltà a pagare la merce ricevuta (in quanto di scarsa qualità drogante dunque di difficile spaccio) pur manifestando al contempo l'impegno "a pagare" la fornitura in tempi brevi, rappresentando di avere a sua volta consegnato lo stupefacente a un terzo che si era impegnato a smerciarlo e a corrispondergli di sacca propria l'invenduto. Da ciò seguivano le rimostranze formulate dal TA al BELLISSIMA in merito alla scadente qualità della sostanza ceduta - condizione peraltro confermata anche da MA e del ET - la quale avrebbe evidentemente determinato un ritardo nel piazzamento della sostanza con conseguentemente ritardo nel pagamento della stessa da parte dell'UZ al TA e da questi al BELLISSIMA. A distanza di una settimana il BELLISSIMA chiedeva al TA notizie circa il pagamento della merce e questi rispondeva facendo "leggere al Bellissima un messaggio di testo in cui l'UZ comunicava di non avere al momento disponibilità di denaro". Il Tribunale avrebbe quindi dato evidenza ALinadempimento dell'UZ il quale chiedeva del tempo per il pagamento in quanto il soggetto al quale aveva ceduto la sostanza non aveva ancora corrisposto il prezzo della sostanza. Il BELLISSIMA si sarebbe mostrato spazientito e il "TA lo tranquillizzava, sostenendo che, nella peggiore delle ipotesi, sarebbero potuti rientrare dell'esborso impossessandosi della motocicletta dell'ZZ". Il Tribunale 3 avrebbe quindi valorizzato le successive captazioni ambientali nel corso delle quali il BELLISSIMA si sarebbe messo alla ricerca di altri soggetti considerati più affidabili dell'UZ LB a cui cedere la sostanza stupefacente. Sempre secondo il Tribunale dopo il richiamato messaggio, "a distanza di un mese l'UZ non aveva ancora saldato il proprio debito". Per il Tribunale, il TA contattava quindi il MA al quale esternava la propria rabbia per l'inaffidabilità dell'UZ "dichiarando di essere persino disposto a rinunciare al denaro che gli doveva, piuttosto che continuare ad avere rapporti con lui" ma il MA "cercava di dissuadere l'interlocutore (il TA) dal recedere dalla propria legittima pretesa. All'uopo sarebbe stata valorizzata dal Tribunale la conversazione intercorsa tra il TA e il MA del 29 novembre 2018 ore 18:44 di cui al progressivo n.5571 del RIT 322/18 E' su tale captazione, richiamata dalla sentenza passata in giudicato, che si aprirebbe la sentenza di primo grado emessa nel presente giudizio in cui il GUP, dopo aver indicato il TA come soggetto dedito allo smercio di sostanza stupefacenti in favore dell'UZ, avrebbe richiamato in prima battuta proprio la conversazione RIT PM 322/18 progressivo n.5571 del 29 novembre 2018 ore 18:44 per affermare che "emergeva la scarsa considerazione che il TA aveva di UZ LB, evidentemente inaffidabile nei pagamenti delle somme dovute". Da questo punto in poi il materiale probatorio, le valutazioni e le argomentazioni utilizzate dai giudicanti per addivenire alla condanna dell'UZ LB nei due differenti procedimenti risulterebbero l'uno sovrapponibile ALaltro. Si sostiene, quindi, che le valutazioni compiute dai Giudici di merito nel presente giudizio circa la colpevolezza dell'UZ LB oltreché totalmente sovrapponibili a quelle espresse nella sentenza passata in giudicato, risulterebbero assorbite l'una nell'altra e ciò in virtù della parzialità del fatto contestato nel capo H oggetto del presente giudizio rispetto invece al più largo spettro contestativo e fattuale oggetto del capo B. Rispetto al capo B (passato in giudicato) infatti, il Tribunale, a dispetto di quanto contestato (ossia la cessione di sostanza stupefacente avvenuta tra il luglio e l'ottobre 2018) avrebbe allargato la forbice temporale motivando la condanna del TA, ET, MA, UZ LB e il BELLISSIMA Orazio per aver "ceduto a più riprese, ad LB UZ, tra il mese di luglio (quando veniva registrato il primo contatto) e il mese di novembre (quando, nel riscuotere un primo acconto sul saldo del debito, il MA, consegnava allo stesso imputato altra sostanza stupefacente), una non modesta quantità di marijuana da essi a loro volta ricevuta da BELLISSIMA Orazio". Peraltro, sempre ALinterno del giudicato, nel motivare il rigetto alla richiesta 4 difensiva di riqualificare i fatti ai sensi dell'art.73 co. 5 D.P.R. 309/90 il Giudice avrebbe dato risalto proprio al radicamento dei rapporti illeciti intrattenuti dALUZ con i predetti che lo stesso individuava "nei mesi compresi tra il luglio e il dicembre 2018". E di fatto le cessioni ottenute dal UZ HE per il tramite dALUZ LB, oggetto del presente giudizio, venivano contestate, secondo il ricorrente, in epoca antecedente al novembre 2018 (dunque "coperte" dalle cessioni sanzionate ALinterno della sentenza principale), con il GUP che riteneva indubbio che "il TA, in concorso con il MA, chiaramente socio in affari, abbia rifornito più volte UZ LB che a sua volta ha rifornito il cugino EL contraendo i debiti di cui si è detto". Si evidenzia quindi che la sanzione penale applicata nel presente giudizio ALLB UZ sarebbe stata formulata sulla base del medesimo fatto storico già oggetto del precedente giudicato. Vi sarebbe la duplicazione della sanzione penale avuto riguardo al fatto che la cessione di sostanza stupefacente compiuta nei confronti del cugino HE UZ - avvenuta, come da contestazione, in data antecedente al 29 novembre 2018 -, non potrebbe che ritenersi inserita nella cornice comportamentale già sanzionata nel precedente giudizio in ragione della cessione di sostanza stupefacente compiuta indistintamente verso una pluralità di soggetti (tra i quali non potrebbe che contarsi anche il HE UZ) tra il luglio 2018 e il novembre 2018, data in cui si accertava l'ultima cessione ottenuta dALUZ LB per il tramite del MA. Si eccepisce altresì l'infondatezza, l'apparenza e l'intrinseca contraddittorietà della motivazione assunta nel presente giudizio per escludere la violazione del divieto del "ne bis in idem". Il Giudice di prime cure avrebbe rigettato l'eccepita violazione sostenendo che il capo H), da lui esaminato, avrebbe avuto riguardo ad una serie "sistematica di cessioni non riconducibile univocamente a quella di cui al Capo B". Tanto alla luce di una conversazione - (R.I.T:) 475/18 - tra TA e UZ LB in cui si preciserebbe come le cessioni da cui erano originati i debiti fossero almeno due: una effettuata direttamente dal TA in favore degli UZ e una in cui la droga proveniva "da un terzo fornitore". Avendo il Gup "trattato" la prima delle predette cessioni ossia quella "effettuata direttamente dal TA in favore degli UZ", il punto di diversità tra i due procedimenti veniva agganciato, si osserva, dal GUP, alla "diversa cessione proveniente da un terzo fornitore". Tuttavia si contesta che quanto assunto dal GUP sarebbe in realtà infondato in quanto smentito non solo in virtù della identità storico naturalistica delle vicende trattate nei due procedimenti e, per 5 questo, della identità della provenienza e della destinazione della sostanza, ma anche in ragione della "larga" contestazione inerente il capo B rispetto alle vicende, in essa inglobate, contestate con il capo H. Contestazione, quella del capo B), da ritenersi inglobante il capo H) in ragione non solo delle predette circostanze unitarie ma anche in ragione del maggior profilo sia temporale (con il capo B che puniva l'UZ LB per attività di spaccio compiuta tra il luglio e il novembre 2018 mentre il capo H puniva l'UZ per cessioni avvenute antecedentemente al novembre 2018) che soggettivo (con il capo B inerente cessioni per rivendere la sostanza a terzi e il capo H per rivenderla ad ZZ HE) Infine, le ragioni sostenute dal GUP per rigettare l'eccepita violazione sarebbero anche illogiche se rapportate a quanto motivato nel giudicato principale allorquando si sarebbe utilizzata proprio la predetta conversazione e la medesima circostanza, ossia la possibilità di una diversa provenienza della sostanza stupefacente da parte di un gruppo diverso da quello facente capo al TA e al BELLISSIMA, per rigettare l'eccezione sollevata dalla difesa sulla scarsa qualità drogante della sostanza ceduta dALUZ LB. La predetta motivazione sarebbe altresì contraddittoria rispetto a quanto poi sostenuto dal Corte d'Appello posto che contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure che differenziava i due procedimenti in ragione della "provenienza della sostanza da un terzo fornitore", la Corte d'Appello ha invece ritenuto di dover rigettare l'eccepita violazione del divieto del "ne bis in idem" abbandonando il riferimento alla "provenienza" della sostanza per invece rilevare che "i fatti contestati sono diversi il profilo dei destinatari della cessione sia, di conseguenza, sotto il profilo della identità materiale della sostanza spacciata". Mentre invece rileverebbe l'unitario accertamento processuale compiuto nella sentenza principale che, per quanto sopra esposto, non solo avrebbe riguardato l'accertamento penale in ordine al medesimo fatto storico trattato ALinterno del presente giudizio, ma avrebbe accertato altresì la colpevolezza dell'UZ LB per tutti gli episodi di acquisto, detenzione e cessione di sostanza stupefacente a terzi avvenuti tra il luglio e il novembre 2018 con ciò inglobando anche la cessione di sostanza di sostanza stupefacente - sottoposta al vaglio del presente giudizio - compiuta nei confronti del cugino HE UZ in quanto avvenuta, come da contestazione, in data antecedente al novembre 2018. 8. EL OS con il Primo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto. 6 La tesi per cui il ricorrente sarebbe stato socio in affari con il LE non troverebbe riscontri, in un quadro probatorio costituito solo da intercettazioni. L'intercettazione valorizzata dai giudici rivelerebbe solo un tentativo del EL di mediare tra il LE e l'ZZ. 9. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge per la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90. In base alla scarsa qualità della sostanza stupefacente trattata e alla imprecisata quantità della stessa, vi sarebbe dovuta essere la predetta qualificazione dei fatti. 10. Con il terzo motivo rappresenta la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. per la mancata concessione delle attenuanti generiche alla luce delle risultanze processuali. 11. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine ai criteri di cui ALart. 133 cod. pen. La pena di anni cinque di reclusione applicata nel quadro del prescelto rito abbreviato sarebbe molto severa annullandosi così "la scelta premiale del rito" CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo dedotto da ZZ LB è manifestamente infondato, per l'assoluta genericità oltre che incomprensibilità della sua redazione. Emergono espressioni di una sorprendente inconcludenza oltre che di impossibile decrittazione logica ove si osservi che il ricorrente, a sostegno del vizio come sintetizzato nella rubrica del motivo in esame, richiama senza alcuna consecutio logica oltre che in maniera del tutto generica e ben poco concludente, una sentenza della Corte di Cassazione nella parte in cui ha richiamato "criteri fissati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo", sostenendo laconicamente che in tal modo il giudice di legittimità avrebbe "stabilito quali i casi del ne bis in idem", e subito dopo, con un insuperabile salto logico e grammaticale, sembra fare riferimento ai profili in esame sostenendo, ex abrupto, "in quanto la condotta di detenzione della sostanza stupefacente - quel mezzo chilo di marijuana acquistata dALZZ LB e poi ceduta ai cugini ZZ HE - sono legati certamente ...sia dalla contiguità temporale che dalla identità della sostanza stupefacente". Si tratta invero di passaggi di una 7 disarmante carenza logica e illustrativa, soprattutto ove si debba ritenere che lo scopo sia la illustrazione della violazione del divieto di cui al brocardo ne bis in idem, che presuppone, al contrario, una ben più attenta e articolata illustrazione circa la sussistenza di condanne intervenute sul medesimo fatto naturalistico. Né agevola e migliora tale argomentare il successivo passaggio con cui si citano, in maniera del tutto sintetica quanto generica oltre che priva di ogni connessione con il tema sollevato, intercettazioni che avrebbero avuto riferimento ad una scarsa qualità della sostanza stupefacente. Rispetto a tale poco lineare congerie di affermazioni, l'unica coerenza si rinviene nelle successive affermazioni, nella misura in cui anche esse si connotano per mere asserzioni e per l'improvvisa quanto non spiegata citazione della mancata considerazione dell'elemento psicologico del reato. Rispetto a così elaborata censura, si individua, al contrario, una puntuale, lineare e coerente motivazione con cui i giudici hanno escluso ogni violazione del ne bis in idem. Cosicchè in ogni caso emerge la mera rivalutazione di dati disponibili, in questa sede inammissibile. All'inammissibilità del motivo qui esaminato consegue quella dei correlati motivi aggiunti, stante il principio per cui l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione. (Sez. 5 - , n. 48044 del 02/07/2019 Rv. 277850 - 01). 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, siccome del tutto aspecifico nell'indicare le ragioni per cui la ritenuta citazione, in sentenza, della intervenuta condanna del ricorrente anche per ulteriori cessioni determinerebbe un vizio di violazione di legge rilevante rispetto alla motivazione di cui alla sentenza impugnata, oltre che completamente generico nell'invocare la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. 3. Inammissibile è il terzo motivo, siccome elaborato in maniera poco puntuale circa i dati specifici a supporto della tesi della scarsa qualità delle sostanze cedute dal ricorrente, a fronte di una congrua motivazione - emergente anche dalla lettura della prima sentenza -, circa in ogni caso la non incidenza di una ipotetica ridotta qualità sulla offensività del fatto e quindi circa comunque l'efficacia stupefacente della droga in questione, siccome inserita in un consolidato giro di spaccio connotato da una clientela abituale, estranea a contestazioni della qualità della droga;
del resto in tale contesto argomentativo i 8 riferimenti, seppur generici nel motivo in esame, di cui alle intercettazioni, in ordine ad una scarsa qualità della droga, risultano alfine adeguatamente spiegati con la sola finalità degli interessati di deprezzare la sostanza stupefacente, onde pagarla di meno. 4. Il quarto motivo è inammissibile per la assoluta genericità nel rivendicare un migliore trattamento sanzionatorio anche rispetto alla recidiva. Atteso che manca ogni illustrazione circa le concrete ragioni a supporto di quanto invocato. Peraltro alla luce del non contestato riepilogo dei motivi di appello (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 - 01 Ciccarelli) non risulta che il tema della recidiva sia stato già contestato in quella sede, così che appare nuovo. 5. Il primo motivo dedotto dal EL è inammissibile, siccome esso tende solo ad una diversa valutazione dei dati disponibili, sebbene sia ormai noto che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, a fronte di una congrua motivazione fondata sulla analisi delle modalità della condotta e sulla considerazione di una continuativa attività di spaccio per quantitativi non indifferenti, alla luce anche dei crediti maturati. Ad essa si oppone una mera rivalutazione personale dei fatti. 3. Inammissibile è il terzo motivo per la assoluta genericità nel rivendicare l'applicazione delle attenuanti generiche, al contrario escluse con una motivazione adeguata laddove si valorizzano le modalità della condotta, anche espressive di una personalità allarmante. 9 4. Manifestamente infondato è il quarto motivo, siccome del tutto generico in assenza di ogni specifica illustrazione delle circostanze concrete giustificative di un trattamento sanzionatorio più mite, a fronte peraltro di una puntuale motivazione sul punto, valorizzante oltre alle modalità dell'agire anche la particolare personalità criminale emergente da numerosi precedenti, anche specifici. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 marzo 2023 .