Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/1999, n. 98
CASS
Sentenza 24 novembre 1999

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Il reato di sfruttamento della prostituzione si realizza col trarre una qualsiasi utilità dall'attività sessuale della prostituta e richiede il dolo specifico ossia la cosciente volontà del colpevole di trarre vantaggio economico dalla prostituzione mediante partecipazione di guadagni ottenuti con tale attività; con la puntualizzazione che il reato non si configura quando la corresponsione dei proventi avvenga per giusta causa e nei limiti dell'adeguatezza, cioè per servizi leciti, sempre che vi sia proporzione tra servizio e compenso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/1999, n. 98
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 98
    Data del deposito : 24 novembre 1999

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