Sentenza 26 giugno 1999
Massime • 1
Il principio secondo il quale l'energia elettrica impiegata in opifici industriali elettrochimici ed elettromagnetici non è soggetta all'addizionale d'imposta di cui all'art. 6 D.L. 511/88 si applica limitatamente all'ipotesi di uso dell'energia come materia prima nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici (giusta disposto dello "ius superveniens" di cui all'art. 4 D.L. 250/95), e non anche all'uso della stessa in funzione termica o di riscaldamento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/1999, n. 6620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6620 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTEGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AFIM SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. FERRARI 11, presso l'avvocato D. VALENZA, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE MISTURA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15/97 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 17/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il resistente, l'Avvocato Mistura, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4/8/1993 la AFIM S.p.A. chiedeva al Tribunale di Brescia di condannare l'Amministrazione delle Finanze dello Stato al rimborso della somma di lit. 2.014.188.000, oltre ad interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c., versata quale pagamento indebito di addizionali all'imposta sul consumo di energia elettrica istituite con d.l. 28/11/1988 n. 511, art. 6, convertito in legge con L. n. 384 del 1989, in relazione all'energia elettrica impiegata quale materia prima nei processi produttivi, previo accertamento della non debenza delle addizionali in questione. Il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda, con sentenza resa il 7 dicembre 1995. Proponeva quindi appello la Finanza, ma la Corte di Brescia lo respingeva.
Contro quest'ultima sentenza la stessa Amministrazione ricorre per cassazione.
Resiste la società con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo della impugnazione, l'Amministrazione ripropone la tesi secondo la quale lo ius superveniens, di cui all'art. 4 del D.L. 28 giugno 1995 n. 250 conv. in l. 8 agosto 1995 n. 349, avrebbe natura e portata interpretativa nella sola parte in cui appunto stabilisce che le disposizioni delle leggi n. 20 e n. 384 del 1989 (introduttive di addizionali sull'imposta di consumo di energia elettrica) "si interpretano nel senso che è assoggettata alle addizionali anche l'energia elettrica impiegata negli edifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri"; ed avrebbe consistenza invece, innovativa nella successiva parte in cui aggiunge che "non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie", dovendo quindi tale esenzione ritenersi introdotta solo con effetto "ex nunc".
-Si tratta per altro, di tesi che questa Corte ha già funditus esaminato e respinto con sentenza n. 6776 del 26 luglio 1996, e nuovamente poi confutato con la successiva e più recente n. 4565 del 6 maggio 1998.
- L'opzione esegetica accolta nei richiamati precedenti (alle cui più diffuse argomentazioni può farsi direttamente rinvio), risolventesi nell'affermazione del carattere integralmente interpretativo e della valenza in ogni parte retroattiva dell'esaminato contesto normativo, sub art. 4 l. 349/1995, trova pienamente consenziente anche questo Collegio. Il quale, a sua volta, ritiene che tale interpretazione è conforme alle indicazioni emergenti dal dato letterale (i due periodi in cui si articola il citato art. 4 sono entrambi retti dallo stesso verbo assoggettare, adottato nel primo caso in positivo ("...è assoggettata...") e nel secondo in negativo ("...non è assoggettata"..., con un parallelismo strutturale, del periodo stesso, che postula appunto una identità del piano di riferimento temporale delle due prescrizioni); è ulteriormente confortata dal dato sistematico (espresso dal collegamento delle due proposizioni fra di loro e con le norme che le hanno precedute, da cui complessivamente emerge l'intenzione del legislatore di superare, in senso favorevole all'Amministrazione, la problematica insorta sulla estensibilità delle addizionali agli usi dell'energia come "riscaldamento" nei processi industriali, con contestuale puntualizzazione della diversità e non tassabilità degli usi come "materia prima" non contemplati dalle disposizioni pregresse): ed è altresì supportata, sul piano logica, dalla considerazione che la scelta del legislatore sul significato vincolante da assegnare a norme in precedenza emanate, al fine di dirimere il contenzioso che ne era derivato, "non si concilierebbe con una contemporanea scelta di significato difforme per il futuro" (n. 4565/98 cit.). Con il secondo motivo del ricorso, di natura subordinata, si sostiene, sotto il profilo della violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., che la Corte d'appello non poteva accogliere la pretesa attrice in base soltanto all'affermazione della natura interpretativa anche della seconda proposizione dell'art. 4 del D.L. n. 250 del 1995, dovendo preventivamente verificare se fosse riferibile alla domanda proposta il diverso presupposto di fatto del consumo di energia elettrica come materia prima.
Il motivo è fondato, sulla scorta e nei limiti delle considerazioni seguenti.
La Società, con la domanda avanzata dinanzi al Tribunale e poi riproposta in fase di gravame, ha sostenuto l'inapplicabilità delle addizionali, rispetto agli usi di tipo indispensabile per i propri procedimenti, sulla premessa che tale connotazione di per sè li collocasse oltre l'ambito di operatività tanto dell'imposta di consumo quanto delle addizionali medesime;
ha anche addotto l'equiparabilità di detti usi dell'energia elettrica, nel loro complesso, all'impiego di materie prime.
La norma sopraggiunta dopo l'instaurazione del giudizio d'appello, rispetto ai consumi indispensabili ai procedimenti industriali, ha nettamente differenziato, con rispettive previsioni di tassabilità e non tassabilità, l'uso come riscaldamento in detti procedimenti in generale dall'uso come materia prima nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici, e, quindi, ha introdotto una propria nozione di "energia-materia prima", assente nella legislazione anteriore e più circoscritta rispetto a quella voluta dalla contribuente. Il dibattito processuale si è così arricchito, per effetto dello "ius superveniens", di una problematica ulteriore, e non può essere risolto con il mero riscontro dell'appartenenza della Società istante alle aziende che si avvalgono dell'elettricità in procedimenti chimici e metallurgici, occorrendo acclarare, quale concorrente condizione per l'inapplicabilità delle addizionali, l'imputabilità in tutto od in parte dei consumi in discorso alle menzionate esigenze intrinseche di tali procedimenti, diverse dalla funzione termica o di riscaldamento (che è ugualmente presente, o comunque può essere presente anche nel settore elettrochimico ed elettrometallurgico).
Il relativo accertamento può presentarsi non agevole, e richiedere, se del caso, l'utilizzazione di parametri presuntivi, ove nel contratto di fornitura manchino dati conferenti per la distinzione effettuata dal legislatore;
l'accertamento stesso non è però eludibile, a fronte di una norma d'interpretazione che proprio sulla demarcazione fra uso come riscaldamento ed uso come materia prima incentra la tassabilità o meno dei consumi elettrici con il tributo addizionale.
All'indicata indagine la Corte d'appello doveva provvedere, tenendosi conto che l'assenza di specifiche contestazioni dell'Amministrazione, sulla predetta deduzione della Società circa la globale assimibilabità dei suoi consumi all'impiego come materia prima, non poteva rendere pacifica la riconducibilità di tutti i consumi stessi nella più ristretta nozione dell'uso come materia prima adottata dalla norma sopravvenuta in contrapposizione all'uso come riscaldamento.
3- Per emendare la relativa omissione, va disposta la prosecuzione della causa in sede di rinvio, previo accoglimento in parte del secondo motivo del ricorso ed annullamento sul punto della sentenza impugnata.
Al Giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della Corte d'appello di Torino, è opportuno affidare anche la pronuncia sulle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia.
Roma, 19 febbraio 1999 Depositata in cancelleria il 26 giugno 1999.