Sentenza 17 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2003, n. 3904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3904 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIA0 39 04 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente - R.G.N. 19383/00 Consigliere Cron. 8942 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere 04.04/12/02 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IG NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GONZAGA 37, presso lo studio dell'avvocato € difesa dagli TO GL, rappresentata avvocati FRANCESCO MODICA, OLINDO DI FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, i persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente 5114 | -1- avverso la sentenza 11. 2533/99 del Tribunale di -PALERMO, depositata il 04/10/99 R.G.N. 113/97; udita la relazione della causa avolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso il rigetto del ricorso. ! -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 3 febbraio 1997 VA ON proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Agrigento del 12 febbraio 1996, con cui era stata rigettata la propria domanda diretta ad ottenere, nei confronti del Ministero dell'Interno, la declaratoria di invalidità civile, ai fini dell'attribuzione delle provvidenze economiche previste dalla legge 30 marzo 1971 n. 118, deducendone la crroneità. Ritualmente costituitosi, il Ministero dell'Interno resisteva al gravame, chiedcndone il rigetto. All'esito della rinnovata consulenza tecnica, l'adito Tribunale di Palermo, con sentenza del 10 giugno-4 ottobre 1999, confermava l'impugnata decisione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la ON con due motivi. Resiste il Ministero dell'Intemo con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il proposto ricorso, articolato su due motivi strettamente connessi, VA ON, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n.118/71, del D.M. 25 luglio 1980, del D.lgs 23 novembre 1988 n. 509, artt. 1, 2, 3, 4 e 5 e del D.M. 5 febbraio 1992, nonché motivazione insufficiente, si duole che il Tribunale di Palermo abbia recepito acriticamente le conclusioni della consulenza medico-legale disposta in secondo grado, nonostante essa fosse espressione -così come quella svolta in primo grado- di una valutazione delle minorazioni invalidandi fondate solamente sulla anmnesi e sull'esame obiettivo, e non anche su approfondite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio. Inoltre, in entrambe le consulenze si riscontrerebbero errori nella determinazione delle percentuali di riduzione della capacità lavorativa, non avendo i periti operato nel rispetto dell'art.1 n.4 del D.Lgs 509/88, in quanto le loro valutazioni non descrivevano l'entità della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati, né la possibilità o meno dell'applicazione di apparecchi protesici, né l'incidenza dell'organo o apparato, sede del danno anatomico o funzionale, in attività lavorative. Le critiche alla decisione impugnata non possono essere condivise. Va in proposito preliminarmente osservato che, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare in tema di trattamento di invalidità costituisce lipico accertamento di fatto la valutazione espressa dal giudice del merito in ordine alla obiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, nonché alla incidenza delle stesse sulla capacità di utilizzazione delle energie lavorative. Tale accertamento è incensurabile in questa sede quando è sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici che consenta di identificare l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione. Cio' in quanto il controllo di legittimita non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma si estrinseca nella verifica, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, cui e' appunto riservato l'apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova acquisiti al processo (ex plurimis, Cass. 11 gennaio 2000 n.225). In tale corretta prospettiva, la censura non può essere indivisa, giacché il Tribunale, con motivazione congrua e priva di contraddizioni, ha evidenziato come il nominato consulente, nel rispondere ai quesiti postigli, aveva affermato, sulla base degli esami clinici e complementari effettuati, che la ON era affetta da diabete mellito di 2° tipo con manifestazioni cliniche di medio grado. poliartrosi a modesta incidenza funzionale, deficit visivo corretto da lenti, edentulia parziale, piccole varici non complicate degli arti inferiori;
infermità, queste, che escludevano una incidenza tale, per natura, decorso, entità ed effetti prodotti, da determinare una riduzione della capacità lavorativa nei limiti previsti dalla legge (74%); ciò sia alla stregua delle tabelle di cui al D.M. 25 luglio 1980, 2 che conducevano ad una invalidità del 62%, sia in base a quelle del D.M. del 5 febbraio 1992, la cui applicazione comportava una invalidità del 67%. Le conclusioni del CTU, ribadite -come specificato nella sentenza impugnata- nei chiarimenti dallo stesso forniti in corso di giudizio, con i quali sono state dettagliatamente ribattute le contestazioni mosse dalla difesa dell'appellante, sono state condivise dal Tribunale perché conformi e conseguenziali agli accertamenti medico-legali effettuati e riportati nel relativo elaborato. D'altro canto, le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla incidenza delle invalidità riscontrate sulla capacità lavorativa specifica c/o semi-specifica, con conseguente possibile elevazione del 5% della percentuale complessiva ai sensi dell'art.3/1 del D.Lgs. n. 509/88, appaiono generiche e prive di decisività. La censura di violazione di legge, pertanto, è priva di ogni consistenza, non ravvisandosi alcun contrasto tra quanto accertato ed argomentato dal Tribunale ed il dettato legislativo. Analogamente privo di fondamento è il preteso vizio di motivazione da cui sarebbe affetta l'impugnata sentenza, non essendo ravvisabile, per quanto esposto, nell'iter argomentativo del Giudice a quo alcuna deficienza o incongruenza ed esprimendo le critiche delle parti alla consulenza medico-legale una diversa valutazione della incidenza delle riscontrate malattic, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 4 dicembre 2002. Il PresidentLighted Il Consigliere est тебни CANCELLIERE Depositato in Canceller MAK 3!