Sentenza 9 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7144 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
Aula A 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 7 144/03 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli l.mi Sig ri Presidente R.G.N. 19755/00 Dott. Gugliel Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron..15929 - Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE - Consigliere Ud. 09/01/03 Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR FE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato ANNA CATERINA MIRAGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO DI CELMO, giusta I delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso2003 13 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', -1- giusta procura speciale atto notar Carlo Federico Tuccari di Roma, del 26/10/00, rep. 55364; resistente con procura avverso la sentenza n. 1046/00 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 01/06/00 R.G.N. 767/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato DE FERRA' GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio DO MO impugnò dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la sentenza del locale Pretore che aveva rigettato la sua domanda di accertamento di una ipoacusia professionale. Il giudice del gravame, dopo aver espletato c.t.u., in accoglimento dell'appello incidentale dell'INAIL, dichiarò improcedibile la domanda, per mancato esperimento del prescritto iter amministrativo. Questa sentenza è stata impugnata dall'MO per revocazione, ai sensi dei nn. 1 e 4 dell'art. 395 c.p.c, e l'impugnazione, nella resistenza dell'INAIL, è stata rigettata dal Tribunale di Torre Annunziata. Nella motivazione, il Tribunale ha osservato, quanto al profilo dell'errore revocatorio, che i documenti atti a dimostrare l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo erano stati prodotti solo nel giudizio di revocazione, onde il convincimento del giudice non poteva ritenersi frutto di errore, essendo derivato dal comportamento della parte che non aveva prodotto la documentazione che aveva onere di produrre. Quanto al dolo, secondo il Tribunale, esso non era integrato dalla mera deduzione fatta dall'INAIL in primo grado, e reiterata con l'appello incidentale, circa l'insussistenza del presupposto per l'azione giudiziaria, dal momento che, ammesso pure che l'INAIL fosse stato a conoscenza del contrario, l'onere di provare tale presupposto gravava sull'assicurato, il quale era pienamente in grado di adempiervi, come aveva dimostrato, del resto, con la produzione documentale effettuata nel giudizio di revocazione. DO MO chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di un unico articolato motivo. L'INAIL resiste con controricorso. Motivi della decisione Il ricorrente, denunziando "error in iudicando” per omessa, insufficiente 0 contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" si duole innanzitutto che il Tribunale non abbia considerato integrare dolo revocatorio la affermazione dell'INAIL circa l'inesistenza di atti di opposizione dell'assicurato, ex art. 104 del d.P.R 30 giugno 1965, n. 1124, avverso il silenzio-rifiuto dell'INAIL, benché l'esistenza di tali atti, depositati nel giudizio di revocazione, fosse indubbia e il comportamento dell'INAIL dovesse considerarsi contrario al dovere di lealtà processuale previsto dall'art. 88 c.p.c. In secondo luogo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver dato rilievo, sotto il profilo dell'errore revocatorio, alla circostanza che nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata per revocazione il Tribunale aveva ammesso la c.t.u. sulla percentuale di inabilità dell'assicurato e solo successivamente, in sede di decisione, aveva accolto l'eccezione di improcedibilità formulata dall'INAIL con l'appello incidentale, senza tener conto che nella memoria di replica a tale appello l'MO aveva indicato di aver esperito l'iter amministrativo. Con il conferimento dell'incarico peritale la questione della procedibilità risultava quindi superata e il Tribunale, nel decidere diversamente in sede di sentenza, era incorso nella tipica "svista" che integra l'errore di cui all'art. 395, n.4, c.p.c. Il motivo è infondato in entrambi i profili. Quanto al primo profilo, va tenuto presente che per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art.395, n. 1 c.p.c. non basta la semplice violazione dell'obbligo di lealtà e probità, né sono sufficienti il mendacio o le false allegazioni o le reticenze se questi non abbiano costituito elementi essenziali di una attività diretta a trarre in inganno la controparte su fatti decisivi della causa, idonea a ledere il diritto di questa e ad impedire l'accertamento della verità da parte del giudice (v. fra le molte, di recente Cass. 19 giugno 2002, n. 8916; 22 gennaio 2001, n. 888). Il giudice di merito nell'escludere che ricorressero le condizioni del dolo revocatorio, ha esattamente osservato che gravava sulla parte l'onere di provare l'avvenuto esperimento dell'iter amministrativo e che questa prova era tanto agevole da darsi che l'MO vi aveva provveduto sia pure solo nel giudizio di revocazione. In tal modo il giudice di merito, con motivazione incensurabile perché congruamente argomentata, ha in sostanza escluso che l'eccezione dell'INAIL fosse atta a pregiudicare il diritto di difesa dell'MO e a rendere impossibile al giudice di accertare i fatti di causa. ; 2 0 277 O 29589 OLLIIO N 84-8:11 SI SNES IV OU DS INDO VO H N I VA THE 9 2 O VS V O VSSVL 10 'OTTO IQ Quanto al profilo dell'errore, essendo pacifico che, nel giudizio conclusosi con la sentenza poi impugnata per revocazione, l'assicurato non aveva dato la prova documentale dell'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo ed aveva prodotto documenti idonei a tal fine solo nel giudizio di revocazione, il Tribunale ha esattamente escluso che si versasse in ipotesi di errore revocatorio, poiché questo, quale errore di percezione del giudice risultante dagli atti o documenti della causa ( per tutte Cass.11 aprile 2001 n. 5369; 12 aprile n. 2001, n. 5515) non e' configurabile rispetto ad atti o documenti che non siano stati prodotti, il che rende anche ragione della inammissibilità di una produzione di nuovi documenti nel giudizio di revocazione al fine di dimostrare la sussistenza dell'errore medesimo( v. Cass. 20 giugno 2002, n. 8974).E' appena da aggiungere, infine, che la decisione istruttoria circa l'espletamento della consulenza, non potendo mai pregiudicare la decisione finale, non è idonea a determinare alcuna certezza sull'avvenuto compimento dell'iter amministrativo e non offre quindi alcun utile elemento per stabilire la sussistenza dell'errore revocatorio. Nulla fer be ofse ex and. 152 distratt. c./.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma 9 gennaio 2003 Il Presidente Il cons.est. Guglielmo Sciarelli Filippo Curcuruto IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggh -9 MAG, 2003 N E R P U S CANCELLIERE 3