Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2002, n. 11828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11828 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
ee60125 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 828 /0 2 Sostituto d'imposta SEZIONE TRIBUTARIA - tardiva dichiarazione - sanzioni Composta R.G.N. 10411/98 SACCUCCI Dott. Presidente Consigliere PAPA Dott. Enr Cron. 29437 Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano MONACI Consigliere Ud. 07/05/02 Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA ha pronunciato la seguente $ S E NT ENZA M. 60125/ sul ricorso proposto da: A. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
NE MA SRL;
- intimato Commissione avversO la sentenza n. 67/97 della tributaria regionale di TORINO, depositata il 15/05/97; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1832 udienza del 07/05/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. § 1. Svolgimento del processo La s.r.l. IA AR impugnava l'avviso di ir- rogazione di sanzione dell'ufficio imposte dirette di Torino per la tardiva presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta ( mod. 770 ) per il 1987. La com- missione tributaria di primo grado accoglieva il ricor- SO, ritenendo applicabile la sanzione di cui al- l'art. 46, primo comma, del d. P. R. n.600 del 1973, ri- dotta di un quarto ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo. La commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l'appello dell'ufficio con sentenza 4 marzo 15 maggio 1997, osservando che la dichiarazione del SO- stituto d'imposta svolge una mera funzione riepilogati- va dei versamenti regolarmente effettuati dal sostitu- to, per cui nel caso di omessa o tardiva, non supe- riore al mese ) presentazione, non era applicabile la sanzione prevista dall'art.47 del d. P. R. n.600/73, in quanto tale articolo richiama il quinto e il sesto com- ma dell'art.46 e, attraverso l'ulteriore richiamo di 2 quest'ultimo, il primo comma dell'art. 46. Tale inter- pretazione era preferibile, considerato che, nella specie, vi era stato un regolare pagamento delle rite- nute d'imposta dovute, senza alcun danno per l'erario. Avverso tale sentenza il Ministero delle Finanze ha presentato ricorso per cassazione, sulla base di un mo- tivo. La società intimata non ha svolto attività difensi- va in questa sede. $ 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 47 e 46, primo e sesto comma, del d. P.R. n.600 del 1973, nonché motivazione omessa e contraddittoria, la difesa erariale lamenta l'erroneità dell'interpreta- zione accolta dalla sentenza impugnata, secondo cui il richiamo al sesto comma dell'art.46 contenuto nel- l'art.47 determinerebbe l'applicazione del primo comma dello stesso art. 46, in forza del rinvio contenuto nel detto sesto comma. L'Avvocatura richiama il principio affermato da questa Corte nella sentenza 29 maggio 1996, n.4973, se- condo cui, nell'ipotesi di presentazione della dichia- razione dei sostituti d'imposta con ritardo non supe- riore ad un mese il richiamo dell'ultimo comma del- l'art. 47 al sesto comma dell'art.46 non comporta l'ap- 3 plicazione del primo comma di tale articolo, essendo questo estraneo alla ratio dell'art. 47, senza che tale interpretazione si ponga in contrasto con gli articoli 3 e 53 Cost. $ 3. Motivi della decisione Le censure dell'amministrazione finanziaria, pur richiamando principi affermati da una consolidata giu- risprudenza della Corte ( si veda oltre a quella ri- chiamata dalla difesa dell'amministrazione, la sentenza 4 settembre 1996, n.6074 ) non possono condurre alla cassazione della decisione impugnata nel senso preteso dall'Avvocatura erariale, per la ragioni che seguono. Secondo la citata giurisprudenza, la presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta con ritardo superiore al mese rispetto al termine previsto integra l'ipotesi di omessa dichiarazione prevista dall'art.47 del d. P.R. 29 settembre 1973, n.600, e legittima l'ap- plicazione della sanzione comminata dal primo comma, senza che possa distinguersi l'ipotesi del sostituito che abbia effettuato e versato le ritenute da quelle del sostituto che abbia violato anche gli obblighi di prelievo e di versamento. L'ultimo comma dell'art.47, infatti, richiama soltanto il sesto comma, e non anche il primo comma, dell'art. 46, norma che deve conside- rarsi estranea alla ratio dell'art. 47, senza che tale 4 interpretazione si ponga in contrasto con gli articoli 3 e 53 Cost. Tuttavia, come la Corte ha ritenuto nella sentenza Occorre tener conto dello jus 12 marzo 2002, n.3542, dal d.l.vo 18 dicembre 1997, superveniens introdotto lett. b), ha abrogato l'art. n.471, che, all' art.16, 47 del d. P.R. 29 settembre 1973, n.600, ed ha introdot- to, all'art.2, un diverso sistema sanzionatorio in tema di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. Il terzo comma di tale articolo prevede la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a tre milioni nel caso di omessa dichiarazione, quando le ri- но tenute siano state interamente versate. L'applicazione di tale norma ai procedimenti in corso, imposta dai principi di legalità e del favor rei, introdotti dall'art.3 del d.l.vo 18 dicembre 1997, n. 472, comporta la cassazione della sentenza, con rin- vio ad altra sezione della commissione tributaria re- gionale del Piemonte. I giudici di rinvio dovranno, pertanto, verificare secondo la nuova disciplina sussistano i presup- se posti per un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello previsto dall'art. 47 del d. P.R. n. 600 / 73 e decidere anche sulle spese del presente giudizio di le- gittimità. 5
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Piemonte. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria del 7 maggio e nella riconvoca- zione del 21 maggio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Bruno Saccucci Enrico Altieri зимо кочиез 2 IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA EN BA Oggi - 6 AGO, 2002 IL CANCELLIERE C1 IN BA 6