Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM 1 7 26 /0 1 IN NOME DEL POPLOITALIANO SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente R.G. N. 12305/97 Cron. 36kM Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. 560 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud.15/06/00 SPAGNA MUSSO ConsigliereDott. Bruno ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig per diritti L. NT RR IA, ER SA, ✓✓ FEB. 2001 IL CANCELLIERE elettivamente domiciliate in ROMA VIA A BERTOLONI 1/E, presso l'avvocato MORACCI C., rappresentate e difese LIRE 3000 CANCELLERIA dall'avvocato RIANNA ANDREA, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrenti -
CGD66727
contro
LI PO, AV RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI TAURINI 47, presso l'avvocato SORBO PIETRO, rappresentati e difesi 2000 dall'avvocato GIANNELLI ANTONIO, giusta procura a 1297 margine del controricorso;
-1- 14% BY controricorrenti avverso il decreto della Corte d'Appello di NAPOLI, depositato il 25/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- I SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Napoli, con il decreto 25 giugno 1997, rigettando il reclamo proposto da NN NO IT e RO GL contro il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, a norma dell'art. 2409 c.c. - su ricorso di IL OL e IO TT, soci della società a r.l. Fin Vanvitelli - le aveva revocate dall'incarico di componenti del consiglio di amministrazione della stessa società, condannava le reclamanti al rimborso delle spese di entrambi i del procedimento a favore dell'OL egradi dell'TT. Contro questo decreto la NO IT hanno proposto ricorso pere la GL cassazione - ex artt. 111 Costituzione con tre motivi di impugnazione, lamentando, nel primo, la erronea condanna alle spese, incompatibile con la natura speciale del procedimento;
nel secondo, la violazione del principio del contraddittorio con riguardo alla GL che, non avendo partecipato al procedimento di primo grado, non poteva essere condannata al rimborso delle spese a favore dei ricorrenti;
nel terzo, la omessa - nei confronti TI condanna alle spese in solido 3 pure degli altri componenti del consiglio di amministrazione, anch'essi revocati e in ipotesi dunque allo stesso titolo soccombenti. Hanno resistito con controricorso IL OL e IO TT che preliminarmente eccepiscono la inammissibilità del ricorso contro provvedimento pronunciato a conclusione del procedimento di cui all'art. 2409 Cod. Civ. (al quale deve negarsi natura contenziosa). MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è sicuramente ammissibile poiché è diretto a censurare la pronuncia di condanna al rimborso delle spese (del primo e del secondo grado inerendo a posizioni didel procedimento) che, diritto soggettivo, ha contenuto di decisione lagiurisdizionale, idonea perciò а conseguire efficacia di giudicato, indipendentemente dalla natura del procedimento (cui debbono invece riconoscersi i connotati della volontaria giurisdizione) а conclusione del quale è stata dalla Corte d'appello di Napoli - adottata: sicchè tale pronuncia di condanna, in difetto di uno specifico mezzo di impugnazione, soggetta al rimedio del ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 Costituzione. (In tal senso Losa⭑ 4 con riferimento ai provvedimenti dati ex art. 2409 Cod. Civ. Cass. 420 e 9636/1997).
2. Il primo motivo del ricorso è fondato e rimangono assorbiti ilnell'accoglimento di esso prospettati in linea secondo e il terzo subordinata. Richiamano le ricorrenti l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (che ben può dirsi sul punto consolidato) nel senso, da un lato, che i procedimenti di volontaria giurisdizione, pur articolati in due gradi di giudizio, non registrano posizioni di diritto soggettivo, sicchè rispetto ai provvedimenti che li concludono non può configurarsi una "parte soccombente" tenuta al rimborso delle spese a favore di "altra parte" (vittoriosa) a norma dell'art. 91 c.p.c. (Cass. 3246/1998); dall'altro, che il procedimento ex art. 2409 cod. civ. ha carattere non contenzioso, essendo diretto al riassetto amministrativo e contabile della società; e anche quando conduca nei casi più gravi come nella specie - alla revoca di amministratori e sindaci, un tale provvedimento è disposto nell'interesse della società a una corretta gestione e non implica la tutela giurisdizionale di diritti soggettivi fatti valere 5 dai soci nei confronti degli amministratori (per tutte, Cass. 9636/1997). Sicchè i provvedimenti dati al riguardo così dal Tribunale come dalla Corte d'appello in sede di reclamo (essendo applicabili le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio: art. 724 bis c.p.c.) sono intrinsecamente inidonei a contenere il regolamento delle spese a norma dell'art. 91 c.p.c. e la pronuncia di condanna che sia in quella sede tuttavia adottata assume - come già si è rilevato sub 1. contenuto di decisione giurisdizionale contro la quale è dato il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione.
3. Accolto dunque il primo motivo del ricorso (che deduce la illegittimità della pronuncia di condanna al rimborso delle spese del giudizio di primo e secondo grado, dalla Corte d'appello pronunciata in accoglimento del reclamo proposto in via incidentale da IL OL e IO TT) e rimasti assorbiti il secondo e il terzo motivo prospettati in subordine al mancato accoglimento del primo -, il provvedimento impugnato deve essere cassato senza rinvio limitatamente alla pronuncia di condanna alle spese del procedimento di primo e iday di secondo grado, in applicazione analogica 6 dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., poiché la domanda di condanna al rimborso delle spese non poteva essere in quel procedimento proposta (Cass. 9636/1997). Ravvisa il Collegio giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato nella parte in cui ha condannato le ricorrenti alle spese di entrambi i compensa tra le parti legradi del procedimento;
spese di questa fase del giudizio. Roma, 15 giugno 2000. 40'000 formulased, est. IA R E L L 230000 E C 1 N 0 A 0 C 2 IN . B A E T F A IL CANCELLIERE E T I R S 7 Maria Di Nuzzi LIE овного O P L o E case z E i, z D C u g N i N g ت A D C O ria лодт 128,11 IL a M 4567 20,00 8067 1200 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 15174 delle Entrate di Roma 21, 11.3.2011 sene 4 al n. 14607 versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n 115/del 20/5/2002) 7