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Sentenza 29 agosto 2023
Sentenza 29 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/08/2023, n. 36047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36047 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RE VI nato a [...] il [...] NZ RI nato a [...] il [...] NI EM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità per tutti i ricorsi impugnati. udito il difensore L'avv. BUTTAZZO Antonio si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avv. SINOPOLI Vincenzo si riporta ai motivi dei ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avv. TARANTOLA Rosario si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36047 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti di IA LI, EL AN e ID EL sono ascritti i reati di costituzione di associaziDne per delinquere finalizzata alla commissione di truffe (capo A) e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo D); nei confronti di IA LI e EL AN anche i reati di truffa continuata (capo B) e di illecito conferimento di onorificenze (capo C); fatti commessi sino a tutto l'anno 2012. Con sentenza in data 19 novembre 2014 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. Con sentenza pronunciata in data 28 marzo 2022 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'aggravante dell'utilizzo di mezzi internazionali di trasporto ascritta al capo D e la recidiva contestata a EL, rideterminando la pena inflitta in anni sette di reclusione per EL, anni otto di reclusione per LI e in anni sette e mesi quattro di reclusione per AN, con conferma nel resto. A seguito della denuncia presentata in data 9 novembre 2012 da EN e SA ZZ, titolari di una tipografia in Roma, che avevano riferito di aver ricevuto da tale ID EL l'ordine di stampare n. 70 libretti stile "passaporto" da realizzare con le caratteristiche di tre passaporti rilasciati allo stesso ID EL e a tale LV RA AR che venivano consegnati, veniva accertato, dapprima, che i passaporti erano falsi e che il nominato LV RA AR si qualificava come Gran Maestro dell'ordine cavalleresco Cavalieri di Malta, e, quindi, tramite perquisizioni, l'avvenuta costituzione, nel novembre 2009, del citato ente "Cavalieri di Malta" e, nel luglio 2011, dell'associazione "Volontari di Protezione Civile", per opera di un gruppo di soggetti fra i quali il AR, IA LI e EL AN. Veniva accertato che sia l'ente che si presentava come ordine cavalleresco Cavalieri di Malta, sia l'associazione "Volontari di protezione civile" non erano stati , costituiti dall'Ordine dei Cavalieri di Malta né erano iscritti alla rete delle associazioni di protezione civile. Presso l'abitazione di ID EL venivano rinvenuti passaporti di cittadini tunisini con cartellini di appartenenza' all'ente Cavalieri di Malta, attestati di assicurazione temporanea in favore di cittadini tunisini durante la loro permanenza a Roma dal 15 novembre al 15 dicembre 2012 e copia di un 3_......, richiesta inviata al Ministero degli Affari Esteri dall'associazione Volontari di , 2 ft}u, protezione Civile per il rilascio di visto d'ingresso in favore di n. 350 cittadini tunisini iscritti ad un corso di formazione sull'uso del defibrillatore in programma in un hotel di Pomezia dal 23 al 25 novembre 2012. In data 23 novembre 2012, all'aeroporto di Fiumicino, veniva accertato l'arrivo, tramite volo da Tunisi di n. 66 cittadini tunisini, privi di visto di ingresso, ma muniti di lettera, apparentemente, rilasciata dal Ministero Affari Esteri in favore dell'associazione Volontari di Protezione civile di autorizzazione al transito del personale dell'associazione. In relazione a tale intervento, che aveva determinai:o l'arresto dei tre cittadini italiani (LV RA AR, NZ LO e RE IU), lo stesso giorno 23 novembre 2012 EL AN inviava al Centro Visti del Ministero Affari esteri richiesta di intervento urgente in merito alla situazione dei 66 cittadini tunisini bloccati all'aeroporto. Venivano acquisite sommarie informazioni testimoniali, dalle quali risultava che i cittadini tunisini avevano pagato rilevanti somme di danaro per raggiungere l'Italia con la prospettiva di trovarvi un impiego, e non quella di frequentare il corso di formazione all'uso del defibrillatore. Veniva anche accertato che l'ordine cavalleresco "Cavalieri di Malta", sin dall'anno 2009, aveva rilasciato, dietro pagamento di somme variabili da € 3.000 e € 10.000, nomine, onorificenze e decorazioni, nel corso di cerimonie dove i soggetti in rappresentanza dell'ente indossavano abiti riproducenti le immagini identificative del "Sovrano Ordine Cavalieri di Malta", ente di diritto internazionale. Veniva quindi accertato che gli imputati, in concorso con gli altri soggetti che avevano operato in nome delle due associazioni di cui si è detto, avessero costituito e partecipato ad associazione finalizzata al compimento di truffe connesse al rilascio di fittizie onorificenze e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La condotta associativa di LI era desumibile dalla partecipazione ai momenti costitutivi delle due associazioni, dalla sua presen2:a alle cerimonie di conferimento delle onorificenze, il cui prezzo aveva incassato in numerose occasioni, dall'invio della richiesta al Ministero Affari Esteri di rilascio dei visti di ingresso per i cittadini tunisini nel novembre 2012. ID EL si era attivato per la realizzazione dei falsi passaporti diplomatici e per il reperimento di documentazione idonea a consentire l'ingresso in Italia. LE AN aveva partecipato alla costituzione dell'ordine cavalleresco ed era intervenuta per rendere possibile l'ingresso dei citta ini tunisini bloccati all'aeroporto di Fiumicino. 71f 3 I fatti accertati, inoltre, avevano integrato anche le ulteriori imputazioni di cui ai capi B, C e D. 2. I difensori di IA LI, EL AN e ID EL hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. LI. Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio relativo al capo D, sia sotto il profilo oggettivo - atteso che la condotta non era idonea a realizzare l'ingresso nel territorio nazionale - che sotto quello soggettivo - essendo il LI convinto della regolarità dei documenti di ingresso forniti al gruppo di tunisini. Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al capo B, fattispecie che, essendo stata esclusa, sin dal giudizio di primo grado, l'aggravante contestata, era improcedibile per difetto di querela. Con il terzo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio relativo al capo D, in relazione al profilo soggettivo - essendo il LI convinto della regolarità dei documenti di ingresso forniti al gruppo di tunisini. Con il quarto motivo viene denunciata assenza di motivazione del giudizio in ordine alla partecipazione del LI al sodalizio di cui al capo A. Con il quinto motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. 2.2. AN. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza in ordine ai reati ascritti. Quanto alla partecipazione dell'imputata alle cerimonie di conferimento delle onorificenze, la teste Bollettin, che l'aveva affermata, aveva anche precisato che CiAN 12_ 411V-i-C1- la presenza della OL era in quanto coniuge del LI, e non per un suo specifico ruolo attivo. Il dato è riscontrato dal fatto che le persone offese hanno dichiarato di non conoscere la AN. Quanto alla vicenda dei cittadini tunisini, l'imputata non aveva curato la prenotazione alberghiera, eseguita, invece, da LV RA AR. La comunicazione, inviata via mail il 23 novembre 2012, era stata formalizzata sulla base di incarico professionale, ricevuto, quale legai , dal 4 (11, marito LI per risolvere la situazione che aveva determinato il fermo del AR e della comitiva di tunisini. Con il secondo motivo vengono denunciati violazione ci legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio che riguarda il capo A. I giudici del merito avevano valorizzato alcune condotte, relative alle cerimonie di conferimento di onorificenze e alla vicenda dei cittadini tunisini, di cui si era evidenziata la connessione al rapporto di coniugio col LI, da una parte, e alla professione di legale, dall'altra, senza alcun dato significativo di una effettiva assunzione del vincolo associativo e quindi della stabile messa a disposizione del sodalizio. Con il terzo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio relativo al capo D, sia sotto il profilo oggettivo - atteso che la condotta non era idonea a realizzare l'ingresso nel territorio nazionale - sia sotto il profilo soggettivo - essendo la condotta dell'imputata finalizzata a consentire ai cittadini tunisini la partecipazione al corso di formazione -. Con il quarto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio relativo al capo D, risultando la condotta non idonea a realizzare l'ingresso nel territorio nazionale. Con il quinto motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. 2.3. EL. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine ai capi AeDe all'aggravante del fine di profitto. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., delle attenuanti generiche e della commisurazione della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. L'imputato EL ha depositato dichiarazione scritta;
i difensori di LI e AN hanno depositato memoria di motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi risultano, in parte, fondati, nei limiti di cui alle considerazioni che seguono. 5 1. Innanzitutto, va pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente ai capi B e C, ascritti a LI e AN. 1.1. Quanto ai reati di truffa ascritti al capo B, si deve rilevare che, come denunciato dal secondo motivo del ricorso del difensore di LI, estensibile anche alla posizione della ricorrente AN, difetta la condizione di procedibilità con riguardo ai reati commessi in danno dei soggetti diversi da TA DR e RT UD, gli unici che le sentenze indicano come querelanti. Con riguardo a quest'ultime posizioni, va rilevato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, risultando i fatti consumati in data anteriore al novembre 2012. Considerati i periodi di sospensione del decorso della prescrizione, indicati dalla sentenza di appello in giorni 632, il termine massimo di anni sette e mesi sei risulta decorso. Va, dunque, pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata nei confronti di IA AN:a e EL AN in ordine al reato di cui al capo B perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela in relazione ai fatti commessi in danno di tutte le persone offese, diverse da DR TA e UD RT ed in ordine ai fatti commessi in danno di questi per essere il reato estinto per prescrizione. 1.2. Con riguardo alla fattispecie delittuosa di cui al capo C va parimenti rilevato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione. Si tratta di fatti tutti risalenti ad epoca anteriore al novembre 2012, e quindi, anche tenuto conto dell'indicato periodo di sospensione, il termine massimo di anni sette e mesi sei risulta ormai decorso. Va, quindi, pronunciato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di IA LI e EL NI in ordine al reato ascritto al capo C perché estinto per prescrizione. 2. In relazione alla condanna per i capi A e D le posizioni idei ricorrenti vanno esaminate separatamente. 2.1. EL. Il primo motivo di ricorso articola censura motivazionale in relazione al giudizio di colpevolezza relativo ai capi A e D. 6 Peraltro, la doglianza consiste in argomentazioni che attengono direttamente al merito, mediante l'indicazione di circostanze di fatto e documentazione di cui la difesa propone una lettura alternativa a quella fatta propria dai giudici del merito. Il collegio, dunque, viene sollecitato ad un nuovo giudizio nel merito delle imputazioni, in una prospettiva estranea al contenuto ,del sindacato sulla motivazione consentito nel giudizio di legittimità. Il motivo propone censura anche in relazione al giudizio sulla circostanza aggravante, contestata al capo D, del fine di profitto, e al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Quanto alla circostanza aggravante, il motivo non è consentito, trattandosi di punto della decisione non devoluto alla cognizione del giudice di appello e dunque non impugnabile con ricorso per cassazione. Si deve aggiungere che il motivo è generico, in quanto non si confronta con le specifiche considerazioni svolte dalla sentenza di appello, alla pagina 21, sulle chiare dichiarazioni rese da IS UE e sulla documentazione rinvenuta a casa del ricorrente. Con riguardo al diniego della circostanza attenuante della minima partecipazione, il motivo è generico et contenuto di merito. A fronte della motivazione della sentenza impugnata che, alla pagina 21, ha ritenuto che EL avesse svolto un ruolo significativo, siccome coinvolto nella richiesta di visto al Ministero Affari esteri e nella realizzazione di passaporti contraffatti, il ricorso prospetta l'ipotesi che EL, a sua volta, sia stato ingannato dal AR ed evidenzia "il limitato ruolo anche temporale" del ricorrente e l'assenza di un profitto economico, tutti argomenti di merito che nel giudizio di legittimità non possono essere valutati. 2.2. LI. 2.2.1. Con riguardo al capo A, viene proposta, con il quarto motivo, censura motivazionale, sul rilievo che il secondo giudice non avrebbe risposto ai motivi di appello proposti in relazione al giudizio sulla partecipazione associativa del ricorrente. Il motivo è generico. La difesa, infatti, non si confronta criticamente con i condivisi rilievi delle sentenze di merito che hanno osservato che al dato, formale, della partecipazione del ricorrente agli atti costitutivi dei due enti che avevano svolto la funzione di schermo legale al sodalizio criminoso si accompagnava il dato sostanziale del ruolo assunto, all'interno del gruppo, dal LI, detentore 7 //CL della documentazione inerente le due associazioni, attivo nell'attività funzionale al conferimento di onorificenze e al conseguimento del profitto delle truffe, coinvolto anche nell'organizzazione della messa in scena che doveva dare "veste legale" all'ingresso di un significativo numero di cittadini tunisini intenzionati all'immigrazione clandestina. Dati, incontroversi, che attestano una stabile e duratura adesione del LI al vincolo e al programma associativo e quindi ne provano la sua effettiva partecipazione. 2.2.2. In ordine alla condanna per il capo D, con i motivi primo e terzo - tra loro, in parte, sovrapponibili -, la difesa formula censura motivazionale sia in relazione al requisito della necessaria offensività del fatto sia in relazione all'accertamento del dolo in capo al LI. I motivi sono, in parte, manifestamente infondati e, in parte, con contenuto di merito e generico. Quanto all'elemento oggettivo del reato, la difesa sostiene che l'attività oggetto dell'imputazione e dell'accertamento compiuto non avrebbe mai avuto possibilità di successo e quindi non avrebbe mai consentito ai cittadini tunisini l'ingresso sul territorio nazionale. Infatti, i cittadini tunisini si erano presentati alla barriera doganale di Fiumicino aeroporto muniti di passaporto, ma privi del necessario visto d'ingresso. La deduzione proposta con il motivo è manifestamente infondata. In fatto, si deve rilevare che la sentenza di primo grado ha rilevato che i cittadini tunisini erano muniti di passaporto, di tesserino di riconoscimento emesso dall'associazione Volontari di Protezione civile Cavalieri di Malta e di lettera datata 14 novembre 2012, proveniente dal Ministero degli Affari Esteri, avente ad oggetto l'autorizzazione al transito per il personale dell'associazione Volontari di Protezione civile. In diritto, è stato chiarito che la fattispecie delittuosa di cui all'art. 12 d.lvo n. 286/1998 - che punisce chi compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato - integra reato di pericolo a consumazione anticipata, che dunque prescinde dall'effettivo ingresso illegale nel territorio dello Stato (Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, Mizanur,Rv. 273937;Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017 , Bouslim, Rv. 271127). Dunque, la sussistenza della fattispecie oggettiva non va verificata in relazione all'evento costituito dall'ingresso illegale nel territorio dello Stato, con conseguente individuazione della soglia di punibilità, al più, con l'integrazionet._ 8 /» della fattispecie tentata, e dunque col verificarsi di atti idonei e univocamente diretti a realizzare l'ingresso illegale, bensì in relazione alla direzione degli atti. In particolare, si è precisato che non è necessario che l'agente ponga in essere una condizione sufficiente a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero, bensì che concorra a realizzare, con la propria condotta, una condizione (necessaria o no), teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero, così integrando la situazione di pericolo, che è l'oggetto giuridico della norma incriminatrice (Sez. 1, n. 28819 del 22/05/2014, Pancini, Rv. 259915). Le sentenze hanno evidenziato plurimi indicatori della situazione di reale pericolo del verificarsi dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, in quanto la comitiva di cittadini tunisini era dotata di segni di riconoscimento come gruppo facente capo all'associazione Volontari di Protezione Civile (giacche ad alta visibilità con logo e denominazione dell'associazione Volontari di protezione civile) cui dava riscontro la missiva del Ministero degli Affari esteri che ne autorizzava il transito, che poi aveva ricevuto ulteriore conferma dalla mail inviata lo stesso giorno dalla AN per conto dell'associazione medesima. Pericolo che non si era concretizzato anche per la predisposizione dell'intervento della polizia giudiziaria che, sulla scorta della denuncia già ricevuta, aveva già raccolto elementi di sospetto nei confronti del progettato corso di formazione in Italia per un gran numero di cittadini tunisini. Quanto all'elemento soggettivo del reato, e dunque alla consapevolezza in capo al LI di concorrere alla realizzazione di una operazione diretta a favorire l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, la difesa argomenta nel senso che LI si sarebbe limitato a inviare al Ministero Affari Esteri la richiesta di rilascio del visto di ingresso per i cittadini tunisini iscritti al corso di formazione all'uso del defibrillatore e poi avrebbe ricevuto da LV RA AR, in data 14 novembre 2012, "i visti in pdr, circostanza che lo avrebbe confermato della regolarità dell'intera operazione. Il motivo ha contenuto di merito. La difesa propone una lettura dei dati desumibili dal compendio probatorio acquisito, esaminando direttamente le comunicazioni intercorse nelle settimane che hanno preceduto il viaggio aereo dalla Tunisia, ed assume che da questi elementi risulterebbe la buona fede del LI, convinto che i cittadini tunisini, muniti di regolare visto d'ingresso, sarebbero venuti in Italia esclusivamente per frequentare il menzionato corso di formazione e il loro ingresso. 9 Viene quindi sollecitata al collegio una rivisitazione della decisione nel merito, al di là dei limiti del sindacato sulla motivazione consentito nel giudizio di legittimità. Inoltre, il motivo non si confronta con l'accertamento compiuto dalle sentenze di merito, le quali hanno evidenziato che LI si era attivato sottoscrivendo la previa richiesta di visto, inoltrata al Ministero Affari Esteri, e, nel momento in cui la comitiva era stata bloccata alla barriera doganale, aveva incaricato la AN di inviare al Ministero Affari esteri una richiesta di intervento e di chiarimenti sulla situazione della comitiva di cittadini tunisini, mail nella quale veniva menzionata solo la (falsa) autorizzazione di transito per il personale dell'associazione, e non i visti dei cittadini tunisini, silenzio incompatibile con l'assunto difensivo circa la buona fede del Nliglioranza. 2.3. AN. Le censure proposte in relazione alla motivazione del giudizio di colpevolezza relativo alle fattispecie di cui ai capi A e D sono fondate. Invero, le sentenze di merito hanno fondato la condanna, da una parte, sul coinvolgimento della AN nel conferimento delle onorificenze e, dall'altra, sull'intervento compiuto nel momento in cui la polizia giudiziaria aveva bloccato la comitiva di tunisini e tratto in arresto i tre accompagnatori della associazione Volontari di Protezione civile. Peraltro, si tratta di condotte che non risultano caratterizzate da continuità, sì da poterle ritenere sintomatiche di una stabile messa a disposizione del sodalizio, ipotesi rispetto alla quale il rapporto di coniugio col LI, da una parte, può far ritenere una comunanza di volontà, ma, dall'altra, giustifica una lettura delle condotte tenute dalla AN diversa da quella dell'assunzione del vincolo associativo e del concorso nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Con riguardo alla posizione della AN, la motivazione della sentenza di appello risulta, quanto alla consapevolezza in capo alla AN dell'illegalità della procedura finalizzata all'ingresso in Italia dei cittadini tunisini e quanto all'assunzione da parte dell'imputata di un effettivo vincolo associativo, solo apparente, in quanto si risolve nella valorizzazione di singole condotte, oggettivamente funzionali al perseguimento delle finalità criminose, senza individuare dati, soggettivamente riferibili alla AN, significativi in maniera specifica della consapevole partecipazione al sodalizio criminoso e del doloso concorso ad una operazione funzionale all'immigrazione clandestina. 1 0 3. Trattamento sanzionatorio. Tutti i ricorsi propongono motivi di impugnazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 3.1. Con riguardo alla posizione AN, in ragione del disposto annullamento con rinvio in relazione ai capi sub A e D, si tratta di motivi assorbiti. 3.2. I ricorsi presentati dai difensori di IA LI e ID EL propongono censura motivazionale in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. I motivi proposti sono fondati. Si deve rilevare che il primo giudice aveva ritenuto più grave il capo A e commisurato la relativa pena base in anni nove di reclusione per EL e in anni dodici di reclusione per LI. La pena base era stata poi aumentata, per EL, di due terzi per la recidiva e di anni cinque di reclusione (pari a un terzo) per la continuazione con il capo D. Quanto a LI, la pena base era stata aumentata per la continuazione con i capi B, C e D di anni quattro di reclusione (pari a un terzo). Sulla pena complessiva, così determinata, era stata operata, per entrambi, la diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato. Il giudice di appello ha ritenuto più grave il capo D, ha commisurato la relativa pena base in anni nove di reclusione per entrambi gli imputati, e quindi, esclusa la recidiva per EL, ha aumentato la pena base di anni uno e mesi sei di reclusione per il capo A e di mesi nove di reclusione per ciascuno dei capi B e C, ascritti al solo LI. La Corte territoriale ha negato ad entrambi le attenuanti generiche, valorizzando - quanto al EL - il numero dei migranti, l'entità del profitto e i "plurimi precedenti penali"; con riguardo a LI, le attenuanti generiche sono state negate per la "rilevante gravità, come desumibile dalle complessive circostanze di carattere oggettivo innanzi già enucleate in relazione alla posizione di AN" e per "il ruolo determinante svolto dal LI, alla luce delle concrete e plurime manifestazioni della sua complessiva condotta, innanzi precisate". 11 Ora, quanto alla commisurazione della pena base del reato più grave il secondo giudice, che ha riformato la decisione di primo grado in ordine alla individuazione del reato più grave, ha reso, con riguardo ad entrambi i ricorrenti, motivazione solo apparente, in quanto non ha indicato quali parametri, fra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., giustificavano un trattamento sanzionatorio significativo e non contenuto in misura prossima al minimo ed ittale. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il secondo giudice ha reso, in relazione alla posizione EL, motivazione contraddittoria, in quanto i precedenti penali sono stati valutati come indicatore negativo della personalità - a giustificazione del diniego delle attenuanti generiche - e come non significativi "di un'accentuata pericolosità sociale" in relazione all'esclusione della recidiva. Nei confronti del LI, le attenuanti generiche sono state negate per il ruolo svolto, definito determinante, nella complessa vicenda. Invero, la motivazione è solo apparente. La sentenza impugnata, senza indicare specificamente le modalità dell'azione che giustificano un apprezzamento particolarmente negal:ivo, sì da essere ritenuto prevalente sul dato della incensuratezza, considera la condotta dell'imputato solo in rapporto al contributo degli altri concorrenti, definendola "determinante", senza però metterla in relazione alla gravità del reato, che costituisce il parametro legale rispetto al quale possono venire in rilievo le modalità dell'azione. 4. Dunque, per le ragioni esposte va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LI IA e TI EL in ordine al reato di cui al capo B) perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela in relazione ai fatti commessi in danno di tutte le persone offese, diverse da TA DR e RT UD ed in ordine ai fatti commessi in danno di questi e in ordine al reato ascritto al capo C) per essere i reati estinti per prescrizione. Solo nei confronti di TV EL va annullata la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui ai capi A) e D) con rinvio per nuovo giudizio sui predetti capi ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito, è tenuto a evitare nella motivazione della decisione le carenze motivazionali rilevate al superiore punto 2.3. I motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio sono assorbiti. A 12 Nei confronti di LI IA e EL ID va annullata la sentenza impugnata in ordine alle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito, è tenuto a rinnovare il giudizio sulle attenuanti generiche e sulla commisurazione della evitando le carenze motivazionali riscontrate al punto 3.2. Nel resto, i ricorsi di EL e LI sono inammissibili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LI IA e NI EL in ordine al reato di cui al capo B) perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela in relazione ai fatti commessi in danno di tutte le persone offese, diverse da TA DR e RT UD ed in ordine ai fatti commessi in danno di questi per essere il reato estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LI IA e NI EL in ordine al reato ascritto al capo C) perché estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ON EL relativamente ai reati di cui ai capi A) e D) con rinvio per nuovo giudizio sui predetti capi ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI IA e EL ID in ordine alle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di LI e EL e dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità di LI e EL in ordine ai reati di cui ai capi A) e D). Così deciso, il 15 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità per tutti i ricorsi impugnati. udito il difensore L'avv. BUTTAZZO Antonio si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avv. SINOPOLI Vincenzo si riporta ai motivi dei ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avv. TARANTOLA Rosario si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36047 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti di IA LI, EL AN e ID EL sono ascritti i reati di costituzione di associaziDne per delinquere finalizzata alla commissione di truffe (capo A) e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo D); nei confronti di IA LI e EL AN anche i reati di truffa continuata (capo B) e di illecito conferimento di onorificenze (capo C); fatti commessi sino a tutto l'anno 2012. Con sentenza in data 19 novembre 2014 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. Con sentenza pronunciata in data 28 marzo 2022 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'aggravante dell'utilizzo di mezzi internazionali di trasporto ascritta al capo D e la recidiva contestata a EL, rideterminando la pena inflitta in anni sette di reclusione per EL, anni otto di reclusione per LI e in anni sette e mesi quattro di reclusione per AN, con conferma nel resto. A seguito della denuncia presentata in data 9 novembre 2012 da EN e SA ZZ, titolari di una tipografia in Roma, che avevano riferito di aver ricevuto da tale ID EL l'ordine di stampare n. 70 libretti stile "passaporto" da realizzare con le caratteristiche di tre passaporti rilasciati allo stesso ID EL e a tale LV RA AR che venivano consegnati, veniva accertato, dapprima, che i passaporti erano falsi e che il nominato LV RA AR si qualificava come Gran Maestro dell'ordine cavalleresco Cavalieri di Malta, e, quindi, tramite perquisizioni, l'avvenuta costituzione, nel novembre 2009, del citato ente "Cavalieri di Malta" e, nel luglio 2011, dell'associazione "Volontari di Protezione Civile", per opera di un gruppo di soggetti fra i quali il AR, IA LI e EL AN. Veniva accertato che sia l'ente che si presentava come ordine cavalleresco Cavalieri di Malta, sia l'associazione "Volontari di protezione civile" non erano stati , costituiti dall'Ordine dei Cavalieri di Malta né erano iscritti alla rete delle associazioni di protezione civile. Presso l'abitazione di ID EL venivano rinvenuti passaporti di cittadini tunisini con cartellini di appartenenza' all'ente Cavalieri di Malta, attestati di assicurazione temporanea in favore di cittadini tunisini durante la loro permanenza a Roma dal 15 novembre al 15 dicembre 2012 e copia di un 3_......, richiesta inviata al Ministero degli Affari Esteri dall'associazione Volontari di , 2 ft}u, protezione Civile per il rilascio di visto d'ingresso in favore di n. 350 cittadini tunisini iscritti ad un corso di formazione sull'uso del defibrillatore in programma in un hotel di Pomezia dal 23 al 25 novembre 2012. In data 23 novembre 2012, all'aeroporto di Fiumicino, veniva accertato l'arrivo, tramite volo da Tunisi di n. 66 cittadini tunisini, privi di visto di ingresso, ma muniti di lettera, apparentemente, rilasciata dal Ministero Affari Esteri in favore dell'associazione Volontari di Protezione civile di autorizzazione al transito del personale dell'associazione. In relazione a tale intervento, che aveva determinai:o l'arresto dei tre cittadini italiani (LV RA AR, NZ LO e RE IU), lo stesso giorno 23 novembre 2012 EL AN inviava al Centro Visti del Ministero Affari esteri richiesta di intervento urgente in merito alla situazione dei 66 cittadini tunisini bloccati all'aeroporto. Venivano acquisite sommarie informazioni testimoniali, dalle quali risultava che i cittadini tunisini avevano pagato rilevanti somme di danaro per raggiungere l'Italia con la prospettiva di trovarvi un impiego, e non quella di frequentare il corso di formazione all'uso del defibrillatore. Veniva anche accertato che l'ordine cavalleresco "Cavalieri di Malta", sin dall'anno 2009, aveva rilasciato, dietro pagamento di somme variabili da € 3.000 e € 10.000, nomine, onorificenze e decorazioni, nel corso di cerimonie dove i soggetti in rappresentanza dell'ente indossavano abiti riproducenti le immagini identificative del "Sovrano Ordine Cavalieri di Malta", ente di diritto internazionale. Veniva quindi accertato che gli imputati, in concorso con gli altri soggetti che avevano operato in nome delle due associazioni di cui si è detto, avessero costituito e partecipato ad associazione finalizzata al compimento di truffe connesse al rilascio di fittizie onorificenze e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La condotta associativa di LI era desumibile dalla partecipazione ai momenti costitutivi delle due associazioni, dalla sua presen2:a alle cerimonie di conferimento delle onorificenze, il cui prezzo aveva incassato in numerose occasioni, dall'invio della richiesta al Ministero Affari Esteri di rilascio dei visti di ingresso per i cittadini tunisini nel novembre 2012. ID EL si era attivato per la realizzazione dei falsi passaporti diplomatici e per il reperimento di documentazione idonea a consentire l'ingresso in Italia. LE AN aveva partecipato alla costituzione dell'ordine cavalleresco ed era intervenuta per rendere possibile l'ingresso dei citta ini tunisini bloccati all'aeroporto di Fiumicino. 71f 3 I fatti accertati, inoltre, avevano integrato anche le ulteriori imputazioni di cui ai capi B, C e D. 2. I difensori di IA LI, EL AN e ID EL hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. LI. Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio relativo al capo D, sia sotto il profilo oggettivo - atteso che la condotta non era idonea a realizzare l'ingresso nel territorio nazionale - che sotto quello soggettivo - essendo il LI convinto della regolarità dei documenti di ingresso forniti al gruppo di tunisini. Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al capo B, fattispecie che, essendo stata esclusa, sin dal giudizio di primo grado, l'aggravante contestata, era improcedibile per difetto di querela. Con il terzo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio relativo al capo D, in relazione al profilo soggettivo - essendo il LI convinto della regolarità dei documenti di ingresso forniti al gruppo di tunisini. Con il quarto motivo viene denunciata assenza di motivazione del giudizio in ordine alla partecipazione del LI al sodalizio di cui al capo A. Con il quinto motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. 2.2. AN. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza in ordine ai reati ascritti. Quanto alla partecipazione dell'imputata alle cerimonie di conferimento delle onorificenze, la teste Bollettin, che l'aveva affermata, aveva anche precisato che CiAN 12_ 411V-i-C1- la presenza della OL era in quanto coniuge del LI, e non per un suo specifico ruolo attivo. Il dato è riscontrato dal fatto che le persone offese hanno dichiarato di non conoscere la AN. Quanto alla vicenda dei cittadini tunisini, l'imputata non aveva curato la prenotazione alberghiera, eseguita, invece, da LV RA AR. La comunicazione, inviata via mail il 23 novembre 2012, era stata formalizzata sulla base di incarico professionale, ricevuto, quale legai , dal 4 (11, marito LI per risolvere la situazione che aveva determinato il fermo del AR e della comitiva di tunisini. Con il secondo motivo vengono denunciati violazione ci legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio che riguarda il capo A. I giudici del merito avevano valorizzato alcune condotte, relative alle cerimonie di conferimento di onorificenze e alla vicenda dei cittadini tunisini, di cui si era evidenziata la connessione al rapporto di coniugio col LI, da una parte, e alla professione di legale, dall'altra, senza alcun dato significativo di una effettiva assunzione del vincolo associativo e quindi della stabile messa a disposizione del sodalizio. Con il terzo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio relativo al capo D, sia sotto il profilo oggettivo - atteso che la condotta non era idonea a realizzare l'ingresso nel territorio nazionale - sia sotto il profilo soggettivo - essendo la condotta dell'imputata finalizzata a consentire ai cittadini tunisini la partecipazione al corso di formazione -. Con il quarto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio relativo al capo D, risultando la condotta non idonea a realizzare l'ingresso nel territorio nazionale. Con il quinto motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. 2.3. EL. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine ai capi AeDe all'aggravante del fine di profitto. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., delle attenuanti generiche e della commisurazione della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. L'imputato EL ha depositato dichiarazione scritta;
i difensori di LI e AN hanno depositato memoria di motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi risultano, in parte, fondati, nei limiti di cui alle considerazioni che seguono. 5 1. Innanzitutto, va pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente ai capi B e C, ascritti a LI e AN. 1.1. Quanto ai reati di truffa ascritti al capo B, si deve rilevare che, come denunciato dal secondo motivo del ricorso del difensore di LI, estensibile anche alla posizione della ricorrente AN, difetta la condizione di procedibilità con riguardo ai reati commessi in danno dei soggetti diversi da TA DR e RT UD, gli unici che le sentenze indicano come querelanti. Con riguardo a quest'ultime posizioni, va rilevato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, risultando i fatti consumati in data anteriore al novembre 2012. Considerati i periodi di sospensione del decorso della prescrizione, indicati dalla sentenza di appello in giorni 632, il termine massimo di anni sette e mesi sei risulta decorso. Va, dunque, pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata nei confronti di IA AN:a e EL AN in ordine al reato di cui al capo B perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela in relazione ai fatti commessi in danno di tutte le persone offese, diverse da DR TA e UD RT ed in ordine ai fatti commessi in danno di questi per essere il reato estinto per prescrizione. 1.2. Con riguardo alla fattispecie delittuosa di cui al capo C va parimenti rilevato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione. Si tratta di fatti tutti risalenti ad epoca anteriore al novembre 2012, e quindi, anche tenuto conto dell'indicato periodo di sospensione, il termine massimo di anni sette e mesi sei risulta ormai decorso. Va, quindi, pronunciato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di IA LI e EL NI in ordine al reato ascritto al capo C perché estinto per prescrizione. 2. In relazione alla condanna per i capi A e D le posizioni idei ricorrenti vanno esaminate separatamente. 2.1. EL. Il primo motivo di ricorso articola censura motivazionale in relazione al giudizio di colpevolezza relativo ai capi A e D. 6 Peraltro, la doglianza consiste in argomentazioni che attengono direttamente al merito, mediante l'indicazione di circostanze di fatto e documentazione di cui la difesa propone una lettura alternativa a quella fatta propria dai giudici del merito. Il collegio, dunque, viene sollecitato ad un nuovo giudizio nel merito delle imputazioni, in una prospettiva estranea al contenuto ,del sindacato sulla motivazione consentito nel giudizio di legittimità. Il motivo propone censura anche in relazione al giudizio sulla circostanza aggravante, contestata al capo D, del fine di profitto, e al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Quanto alla circostanza aggravante, il motivo non è consentito, trattandosi di punto della decisione non devoluto alla cognizione del giudice di appello e dunque non impugnabile con ricorso per cassazione. Si deve aggiungere che il motivo è generico, in quanto non si confronta con le specifiche considerazioni svolte dalla sentenza di appello, alla pagina 21, sulle chiare dichiarazioni rese da IS UE e sulla documentazione rinvenuta a casa del ricorrente. Con riguardo al diniego della circostanza attenuante della minima partecipazione, il motivo è generico et contenuto di merito. A fronte della motivazione della sentenza impugnata che, alla pagina 21, ha ritenuto che EL avesse svolto un ruolo significativo, siccome coinvolto nella richiesta di visto al Ministero Affari esteri e nella realizzazione di passaporti contraffatti, il ricorso prospetta l'ipotesi che EL, a sua volta, sia stato ingannato dal AR ed evidenzia "il limitato ruolo anche temporale" del ricorrente e l'assenza di un profitto economico, tutti argomenti di merito che nel giudizio di legittimità non possono essere valutati. 2.2. LI. 2.2.1. Con riguardo al capo A, viene proposta, con il quarto motivo, censura motivazionale, sul rilievo che il secondo giudice non avrebbe risposto ai motivi di appello proposti in relazione al giudizio sulla partecipazione associativa del ricorrente. Il motivo è generico. La difesa, infatti, non si confronta criticamente con i condivisi rilievi delle sentenze di merito che hanno osservato che al dato, formale, della partecipazione del ricorrente agli atti costitutivi dei due enti che avevano svolto la funzione di schermo legale al sodalizio criminoso si accompagnava il dato sostanziale del ruolo assunto, all'interno del gruppo, dal LI, detentore 7 //CL della documentazione inerente le due associazioni, attivo nell'attività funzionale al conferimento di onorificenze e al conseguimento del profitto delle truffe, coinvolto anche nell'organizzazione della messa in scena che doveva dare "veste legale" all'ingresso di un significativo numero di cittadini tunisini intenzionati all'immigrazione clandestina. Dati, incontroversi, che attestano una stabile e duratura adesione del LI al vincolo e al programma associativo e quindi ne provano la sua effettiva partecipazione. 2.2.2. In ordine alla condanna per il capo D, con i motivi primo e terzo - tra loro, in parte, sovrapponibili -, la difesa formula censura motivazionale sia in relazione al requisito della necessaria offensività del fatto sia in relazione all'accertamento del dolo in capo al LI. I motivi sono, in parte, manifestamente infondati e, in parte, con contenuto di merito e generico. Quanto all'elemento oggettivo del reato, la difesa sostiene che l'attività oggetto dell'imputazione e dell'accertamento compiuto non avrebbe mai avuto possibilità di successo e quindi non avrebbe mai consentito ai cittadini tunisini l'ingresso sul territorio nazionale. Infatti, i cittadini tunisini si erano presentati alla barriera doganale di Fiumicino aeroporto muniti di passaporto, ma privi del necessario visto d'ingresso. La deduzione proposta con il motivo è manifestamente infondata. In fatto, si deve rilevare che la sentenza di primo grado ha rilevato che i cittadini tunisini erano muniti di passaporto, di tesserino di riconoscimento emesso dall'associazione Volontari di Protezione civile Cavalieri di Malta e di lettera datata 14 novembre 2012, proveniente dal Ministero degli Affari Esteri, avente ad oggetto l'autorizzazione al transito per il personale dell'associazione Volontari di Protezione civile. In diritto, è stato chiarito che la fattispecie delittuosa di cui all'art. 12 d.lvo n. 286/1998 - che punisce chi compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato - integra reato di pericolo a consumazione anticipata, che dunque prescinde dall'effettivo ingresso illegale nel territorio dello Stato (Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, Mizanur,Rv. 273937;Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017 , Bouslim, Rv. 271127). Dunque, la sussistenza della fattispecie oggettiva non va verificata in relazione all'evento costituito dall'ingresso illegale nel territorio dello Stato, con conseguente individuazione della soglia di punibilità, al più, con l'integrazionet._ 8 /» della fattispecie tentata, e dunque col verificarsi di atti idonei e univocamente diretti a realizzare l'ingresso illegale, bensì in relazione alla direzione degli atti. In particolare, si è precisato che non è necessario che l'agente ponga in essere una condizione sufficiente a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero, bensì che concorra a realizzare, con la propria condotta, una condizione (necessaria o no), teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero, così integrando la situazione di pericolo, che è l'oggetto giuridico della norma incriminatrice (Sez. 1, n. 28819 del 22/05/2014, Pancini, Rv. 259915). Le sentenze hanno evidenziato plurimi indicatori della situazione di reale pericolo del verificarsi dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, in quanto la comitiva di cittadini tunisini era dotata di segni di riconoscimento come gruppo facente capo all'associazione Volontari di Protezione Civile (giacche ad alta visibilità con logo e denominazione dell'associazione Volontari di protezione civile) cui dava riscontro la missiva del Ministero degli Affari esteri che ne autorizzava il transito, che poi aveva ricevuto ulteriore conferma dalla mail inviata lo stesso giorno dalla AN per conto dell'associazione medesima. Pericolo che non si era concretizzato anche per la predisposizione dell'intervento della polizia giudiziaria che, sulla scorta della denuncia già ricevuta, aveva già raccolto elementi di sospetto nei confronti del progettato corso di formazione in Italia per un gran numero di cittadini tunisini. Quanto all'elemento soggettivo del reato, e dunque alla consapevolezza in capo al LI di concorrere alla realizzazione di una operazione diretta a favorire l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, la difesa argomenta nel senso che LI si sarebbe limitato a inviare al Ministero Affari Esteri la richiesta di rilascio del visto di ingresso per i cittadini tunisini iscritti al corso di formazione all'uso del defibrillatore e poi avrebbe ricevuto da LV RA AR, in data 14 novembre 2012, "i visti in pdr, circostanza che lo avrebbe confermato della regolarità dell'intera operazione. Il motivo ha contenuto di merito. La difesa propone una lettura dei dati desumibili dal compendio probatorio acquisito, esaminando direttamente le comunicazioni intercorse nelle settimane che hanno preceduto il viaggio aereo dalla Tunisia, ed assume che da questi elementi risulterebbe la buona fede del LI, convinto che i cittadini tunisini, muniti di regolare visto d'ingresso, sarebbero venuti in Italia esclusivamente per frequentare il menzionato corso di formazione e il loro ingresso. 9 Viene quindi sollecitata al collegio una rivisitazione della decisione nel merito, al di là dei limiti del sindacato sulla motivazione consentito nel giudizio di legittimità. Inoltre, il motivo non si confronta con l'accertamento compiuto dalle sentenze di merito, le quali hanno evidenziato che LI si era attivato sottoscrivendo la previa richiesta di visto, inoltrata al Ministero Affari Esteri, e, nel momento in cui la comitiva era stata bloccata alla barriera doganale, aveva incaricato la AN di inviare al Ministero Affari esteri una richiesta di intervento e di chiarimenti sulla situazione della comitiva di cittadini tunisini, mail nella quale veniva menzionata solo la (falsa) autorizzazione di transito per il personale dell'associazione, e non i visti dei cittadini tunisini, silenzio incompatibile con l'assunto difensivo circa la buona fede del Nliglioranza. 2.3. AN. Le censure proposte in relazione alla motivazione del giudizio di colpevolezza relativo alle fattispecie di cui ai capi A e D sono fondate. Invero, le sentenze di merito hanno fondato la condanna, da una parte, sul coinvolgimento della AN nel conferimento delle onorificenze e, dall'altra, sull'intervento compiuto nel momento in cui la polizia giudiziaria aveva bloccato la comitiva di tunisini e tratto in arresto i tre accompagnatori della associazione Volontari di Protezione civile. Peraltro, si tratta di condotte che non risultano caratterizzate da continuità, sì da poterle ritenere sintomatiche di una stabile messa a disposizione del sodalizio, ipotesi rispetto alla quale il rapporto di coniugio col LI, da una parte, può far ritenere una comunanza di volontà, ma, dall'altra, giustifica una lettura delle condotte tenute dalla AN diversa da quella dell'assunzione del vincolo associativo e del concorso nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Con riguardo alla posizione della AN, la motivazione della sentenza di appello risulta, quanto alla consapevolezza in capo alla AN dell'illegalità della procedura finalizzata all'ingresso in Italia dei cittadini tunisini e quanto all'assunzione da parte dell'imputata di un effettivo vincolo associativo, solo apparente, in quanto si risolve nella valorizzazione di singole condotte, oggettivamente funzionali al perseguimento delle finalità criminose, senza individuare dati, soggettivamente riferibili alla AN, significativi in maniera specifica della consapevole partecipazione al sodalizio criminoso e del doloso concorso ad una operazione funzionale all'immigrazione clandestina. 1 0 3. Trattamento sanzionatorio. Tutti i ricorsi propongono motivi di impugnazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 3.1. Con riguardo alla posizione AN, in ragione del disposto annullamento con rinvio in relazione ai capi sub A e D, si tratta di motivi assorbiti. 3.2. I ricorsi presentati dai difensori di IA LI e ID EL propongono censura motivazionale in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. I motivi proposti sono fondati. Si deve rilevare che il primo giudice aveva ritenuto più grave il capo A e commisurato la relativa pena base in anni nove di reclusione per EL e in anni dodici di reclusione per LI. La pena base era stata poi aumentata, per EL, di due terzi per la recidiva e di anni cinque di reclusione (pari a un terzo) per la continuazione con il capo D. Quanto a LI, la pena base era stata aumentata per la continuazione con i capi B, C e D di anni quattro di reclusione (pari a un terzo). Sulla pena complessiva, così determinata, era stata operata, per entrambi, la diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato. Il giudice di appello ha ritenuto più grave il capo D, ha commisurato la relativa pena base in anni nove di reclusione per entrambi gli imputati, e quindi, esclusa la recidiva per EL, ha aumentato la pena base di anni uno e mesi sei di reclusione per il capo A e di mesi nove di reclusione per ciascuno dei capi B e C, ascritti al solo LI. La Corte territoriale ha negato ad entrambi le attenuanti generiche, valorizzando - quanto al EL - il numero dei migranti, l'entità del profitto e i "plurimi precedenti penali"; con riguardo a LI, le attenuanti generiche sono state negate per la "rilevante gravità, come desumibile dalle complessive circostanze di carattere oggettivo innanzi già enucleate in relazione alla posizione di AN" e per "il ruolo determinante svolto dal LI, alla luce delle concrete e plurime manifestazioni della sua complessiva condotta, innanzi precisate". 11 Ora, quanto alla commisurazione della pena base del reato più grave il secondo giudice, che ha riformato la decisione di primo grado in ordine alla individuazione del reato più grave, ha reso, con riguardo ad entrambi i ricorrenti, motivazione solo apparente, in quanto non ha indicato quali parametri, fra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., giustificavano un trattamento sanzionatorio significativo e non contenuto in misura prossima al minimo ed ittale. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il secondo giudice ha reso, in relazione alla posizione EL, motivazione contraddittoria, in quanto i precedenti penali sono stati valutati come indicatore negativo della personalità - a giustificazione del diniego delle attenuanti generiche - e come non significativi "di un'accentuata pericolosità sociale" in relazione all'esclusione della recidiva. Nei confronti del LI, le attenuanti generiche sono state negate per il ruolo svolto, definito determinante, nella complessa vicenda. Invero, la motivazione è solo apparente. La sentenza impugnata, senza indicare specificamente le modalità dell'azione che giustificano un apprezzamento particolarmente negal:ivo, sì da essere ritenuto prevalente sul dato della incensuratezza, considera la condotta dell'imputato solo in rapporto al contributo degli altri concorrenti, definendola "determinante", senza però metterla in relazione alla gravità del reato, che costituisce il parametro legale rispetto al quale possono venire in rilievo le modalità dell'azione. 4. Dunque, per le ragioni esposte va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LI IA e TI EL in ordine al reato di cui al capo B) perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela in relazione ai fatti commessi in danno di tutte le persone offese, diverse da TA DR e RT UD ed in ordine ai fatti commessi in danno di questi e in ordine al reato ascritto al capo C) per essere i reati estinti per prescrizione. Solo nei confronti di TV EL va annullata la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui ai capi A) e D) con rinvio per nuovo giudizio sui predetti capi ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito, è tenuto a evitare nella motivazione della decisione le carenze motivazionali rilevate al superiore punto 2.3. I motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio sono assorbiti. A 12 Nei confronti di LI IA e EL ID va annullata la sentenza impugnata in ordine alle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito, è tenuto a rinnovare il giudizio sulle attenuanti generiche e sulla commisurazione della evitando le carenze motivazionali riscontrate al punto 3.2. Nel resto, i ricorsi di EL e LI sono inammissibili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LI IA e NI EL in ordine al reato di cui al capo B) perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela in relazione ai fatti commessi in danno di tutte le persone offese, diverse da TA DR e RT UD ed in ordine ai fatti commessi in danno di questi per essere il reato estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LI IA e NI EL in ordine al reato ascritto al capo C) perché estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ON EL relativamente ai reati di cui ai capi A) e D) con rinvio per nuovo giudizio sui predetti capi ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI IA e EL ID in ordine alle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di LI e EL e dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità di LI e EL in ordine ai reati di cui ai capi A) e D). Così deciso, il 15 giugno 2023.