Sentenza 21 novembre 2018
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'autonomia del relativo giudizio rispetto a quello di cognizione fa sì che il giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, possa utilizzare anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, poi, in dibattimento si sono sottratti all'esame o hanno ritrattato, sulla base di una valutazione specifica della genuinità di queste ultime condotte. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, supportate, nella fase delle indagini preliminari, da altre dichiarazioni testimoniali poi fatte oggetto di ritrattazione ritenuta non genuina dal giudice della riparazione).
Commentario • 1
- 1. Ritrattazione: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2018, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2018 |
Testo completo
03239-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 2361/2018 PATRIZIA PICCIALLI CC 21/11/2018- DONATELLA FERRANTI R.G.N. 30359/2018 EUGENIA SERRAO Relatore - UGO BELLINI MARIAROSARIA BRUNO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/03/2018 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
bette Ce concluzione del Procucetone General. I quele he chiesto . C xfetto del rosso, RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con ordinanza assunta in data 26.3.2018, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente CE AR tramite il proprio procuratore speciale in relazione alla detenzione custodiale da questi sofferta dal 20 Luglio 2011 alla data del 8 Giugno 2012 in detenzione carceraria e da detta agli arresti domiciliari fino al 11.10.2012 allorquando il Tribunale di Bari lo assolveva dai reati di tentata violenza sessuale e lesioni personali, mente all'esito del giudizio di appello veniva assolto anche dal reato di violazione di domicilio.
2. Assumeva il giudice distrettuale che ricorreva la ipotesi impeditiva della colpa grave laddove il quadro indiziario, al momento dell'adozione della cautela era univoco a carico del prevenuto, in ragione della denuncia della persona offesa, che aveva dichiarato di essere stata oggetto delle attenzioni sessuali da parte del prevenuto che si era trattenuto nell'abitazione della stessa e del suo compagno contro la volontà dei predetti e in condizione di ebbrezza alcolica;
assumeva poi che il quadro indiziario era andato progressivamente deteriorandosi per le ritrattazioni parziali operate dalla persona offesa e le ritrattazioni integrali degli altri testimoni, verosimilmente intervenute per evitare la condanna dell'imputato ricorrente, ma doveva comunque ritenersi fondato il nucleo centrale delle accuse contenute nella denuncia della CO parzialmente confermate dalla testimonianza de relato della madre dell'Oancea.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, CE AR il quale contestava la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di appello denunciando violazione di legge e vizio motivazionale, evidenziando come la denuncia della BO non avesse trovato alcun riscontro in sede dibattimentale e che il giudice della riparazione aveva proceduto ad una valutazione parziale e contraddittoria delle deposizioni degli altri testi;
assumeva ancora che il giudice della riparazione non avrebbe dovuto rivalutare la condotta dell'CE attraverso gli strumenti e le prerogative del giudice penale, laddove il prevenuto era stato assolto e pertanto non era possibile al giudice della riparazione ritenere provati fatti e circostanze escluse dal giudice del merito.
4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendo il rigetto del ricorso 1 дли CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia).
2. L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit", secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, 2 GE ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, Sarnataro ed altri, rv. 203637).
3. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606).
4. Ciò premesso il giudice territoriale pare essersi conformato a tali principi, con particolare riferimento ad una corretta verifica della incidenza delle asserite condotte colpose in ordine all'assunzione della cautela in 3 Gull relazione a ipotesi delittuosa da cui il ricorrente veniva successivamente assolto.
4.1 Invero il giudice della riparazione ha valutato, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314 I comma ultima parte c.p.p., e pertanto nel diverso piano prognostico che sovraintende la regola del giudizio riparatorio, tutti gli aspetti della condotta tenuta dall'CE in sede di indagini preliminari, con giudizio ex ante, dopo avere accuratamente filtrato la valutazione di tale condotta con gli esiti della pronuncia del giudice di merito che assolveva il prevenuto dai reati ascritti. Invero al fine di operare l'accertamento di cui all'art.314 cod.proc.pen. giudice della riparazione, come detto, deve operare a ritroso, avendo come criterio di valutazione gli elementi indiziari su cui si è fondato il titolo cautelare. D'altro canto tale operazione non può ignorare l'esito del giudizio assolutorio, non tanto in relazione al contenuto e alle ragioni di suddetta pronuncia, quanto alla postuma verifica dell'eventuale esclusione, in fatto, degli elementi di indagine sulla cui base era stato compiuto il giudizio di gravità indiziaria. Di talchè il giudice della riparazione ai fini dell'accertamento della causa impeditiva del dolo e della colpa grave potrà avvalersi dell'intero patrimonio degli elementi di indagine valorizzato dal giudice della cautela, sempre chè lo stesso non sia stato escluso in fatto, o neutralizzato, nella sua valenza rappresentativa, nel giudizio di assoluzione, ovvero sia stato dichiarato assolutamente inutilizzabile nel giudizio di merito (si peni ad una intercettazione telefonica acquisita in difetto delle condizioni di ammissibilità sez. IV, 15.9.2016, Piccolo Rv.268238; 24.11.2017, Ferdico, Rv. 271580).
4.2 Orbene nel caso in esame la valutazione della colpa grave in capo al prevenuto è intervenuta sulla base delle medesime emergenze investigative e istruttorie (denuncia querela della CO e dichiarazioni testimoniali della stessa), ritenute insufficienti dal giudice dell'assoluzione in quanto contraddette da altre emergenze testimoniali. Ciò nonostante il giudice della riparazione ha fornito ampia e non contraddittoria evidenzia delle ragioni per cui ha riconosciuto la colpa grave in capo all'CE, evidenziando come il nucleo portante delle accuse rivolte al ricorrente dalla CO in sede di indagini era rimasto immutato anche all'esito del giudizio dibattimentale, che tale indiziante elemento istruttorio aveva avuto parziale riscontro nelle dichiarazioni di un altro testimone (madre dell'CE), mentre gli elementi di segno contrario che avevano orientato il giudizio di assoluzione, erano rappresentati da dichiarazioni testimoniali di segno contrario che costituivano ritrattazione a fronte di una originaria conferma 4 gull della prospettazione accusatoria. Sul punto la ordinanza impugnata ha correttamente argomentato evidenziando come, se da un lato avesse resistito l'elemento di accusa proveniente dalla persona offesa, le ritrattazioni intervenute da parte di taluni testimoni trovassero causa nell'intento di non aggravare, ovvero di compiacere la posizione del prevenuto;
per tale ragione nel piano prognostico del giudizio di riparazione non poteva riconoscersi a tali ritrattazioni, in ragione della loro scarsa genuinità, idoneità a svilire la valutazione operata dal giudice della cautela sulla base del complessivo quadro accusatorio, il quale non poteva ritenersi affatto neutralizzato, pure all'esito del giudizio assolutorio stante la resistenza delle accuse della CO e la scarsa efficacia delle dichiarazioni contrarie, proprio per il fatto di essere frutto di rimeditazione e ritrattazione.
4.3 Orbene una tale valutazione risulta del tutto coerente con le emergenze del processo, anche di merito e sostanzialmente conforme alla giurisprudenza del S.C. il quale ha recentemente ribadito come il giudice ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, preclusivi alla riparazione, possa anche utilizzare le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, poi, in dibattimento si sono sottratti all'esame o hanno ritrattato, sulla base di un valutazione specifica della genuinità di queste ultime condotte (La S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva respinto la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione anche basandosi sulle dichiarazioni di testimoni d'accusa rese in fase di indagini preliminari, per quanto questi ultimi in dibattimento, avessero poi ritrattato, ritenendo tale ritrattazione compiacente, sez. IV, 19.7.2018, De Fazio, Rv.273832).
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente, determinate come di seguito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro 1.000,00. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.11.2018. Il consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini 5. The Perell Patrizia Piccialli Up Belli IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Irene Caliendo 29 GEN 2019 oggi,