Sentenza 27 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2001, n. 8780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8780 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA C.C. 60287 /1986- E N ZIO ISTRA 26/4 5 . N R REG .P.R IA POR878 0 B, A T D A U DEL D L B A TE RI SI B SEN T SEN TA SUP M DI CA SAZIONE E 131 Oggetto A R E . T N A IMPOSTE SUI REDDITI SEZIONE TRIBUTARIA M ACCERTAMENTO INDUTTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10674/98 FINOCCHIARODott. Alfio Presidente Re. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Cron. 20060 Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere - Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Ud. 13/03/01 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 60287 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, UFF II DD CAMERINO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente contro elettivamente OS IE, VE FR, domiciliati in ROMA VIA PISA 20, presso lo studio dell'avvocato SPREGA FABIO, difesi dall'avvocato 2001 PIERDOMINICI FABIO, giusta delega a margine;
461 controricorrente- avverso la sentenza n. 130/97 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 26/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
1. Svolgimento del processo L'ufficio distrettuale imposte dirette di Camerino accertava per il 1985, ai sensi dell'art. 39, comma se- condo, del d. P. R n.600 del 1973 nei confronti dei coniugi Venanzoni ED ( dichiarante ) e OS r GA il reddito d'impresa di lire 54.368.000, ol- tre ai redditi di compartecipazione nella s.n.c. ' rispettivamente di lire 15.000.000 e lire ALI.MED. 12.346.000, giustificando il ricorso al metodo indutti- vo per alcune inadempienze formali e per la mancata al- legazione del bilancio di esercizio. Il ricorso dei contribuenti veniva accolto dalla commissione tributaria di primo grado di Camerino. L'ufficio proponeva appello alla commissione tribu- taria regionale delle Marche, la quale lo rigettava con la seguente motivazione: ai fini del ricorso all'accertamento induttivo, 2 le irregolarità delle scritture devono risultare, come previsto dal citato art.39, dal verbale d'ispezione. Nella specie questo non risultava acquisito agli atti processuali, e non poteva ritenersi sufficiente la mera enunciazione delle irregolarità nell'accertamento; alle critiche dei contribuenti, nell'appello l'ufficio si era limitato ad opporre la legittimità del proprio operato con richiamo ai motivi esposti nell'accertamento. Poichè l'atto impositivo non gode della c.d. presunzione di legittimità, l'ufficio aveva l'onere di provare, ai sensi dell'art.42 del d. P. R. n.600 / 73, l'esistenza dei fatti che giustificavano il ricorso all'accertamento induttivo;
la rettifica, asseritamente effettuata ai sensi dell'art.38, si concludeva con la determinazione del reddito ai sensi dell'art. 39. Vi era, infatti, da con- siderare le irregolarità previste dall'art. 38, che danno luogo a semplice rettifica, mentre l'art.39 pre- suppone irregolarità che rendano inattendibili nel loro complesso le scritture. Pertanto, una volta scelta la via dell'art.38, l'ufficio non può assumere, ai fini della determinazione dell'imponibile, valutazioni di- verse da quelle a suo tempo effettuate ed enunciate nelle premesse dell'accertamento; quanto al reddito di partecipazione, la commis- 3 sione riteneva di doversi adeguare alla sentenza della stessa commissione in data 23 giugno 1997, con la quale era stato rigettato l'appello dell'ufficio avversO la decisione di primo grado, che a sua volta aveva annul- lato l'accertamento effettuato nei confronti della SO- cietà per il periodo in questione. Avverso tale sentenza l'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. ED Venanzoni e GA OS resistono con controricorso. $ 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione e falsa applicazione degli Why articoli 38, 39 comma secondo, lett.b), 32 e 42 del d. P. R. n. 600/73; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, n.3 e 5, cod. proc. civ., la dife- sa dell'Amministrazione deduce che, come consentito dall'art. 38, l'ufficio aveva proceduto a rettifica ana- litica della dichiarazione, fintantochè era stato in grado di determinare, voce per voce, il maggior reddito conseguito. Successivamente, avendo constatato la man- allegazione alla dichiarazione del bilancio di cata esercizio col conto dei profitti €: delle perdite, l'irregolare vidimazione iniziale del libro degli ac- 4 quisti e del libro giornale, nonchè irregolarità sui indeducibili e erronee indicazioni dei ricavi e costi beni destinati alla rivendita, delle spese per l'ufficio aveva proceduto ad accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma secondo, lett. b), come risulta dalla motivazione dell'accertamento. Erroneamente, per- all'art. 39,tanto, la sentenza si sarebbe riferita lett. d). S 3. Motivi della decisione Deve, anzitutto, escludersi che il ricorso, pur notificato il 30 maggio 1998, e quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza d'appello, effettuata il 20 novembre 1997 presso finanziario, sia tardivo. La difesa l'ufficio dell'Amministrazione ha esattamente richiamato l'art.1 del d.l. 27 ottobre 1997, n.364, convertito nella legge 7 dicembre 1997, n.434, il quale prevedeva la sospen- sione dei termini processuali scadenti dal 26 settembre 1997 al 1998 fino al 31 marzo 1998. Sussiste, però, un'altra causa d'inammissibilità del gravame. Per quanto riguarda la legittimità del ricorso al metodo induttivo, la difesa dell'Amministrazione non ha censurato i punti della sentenza nei quali si riteneva l'illegittimità del procedimento per varie ragioni, e 5 cioè per mancato assolvimento dell'onere di provare i fatti che giustificavano l'accertamento induttivo e perché tali fatti non risultavano dal verbale d'ispezione, limitandosi а censurare il punto relativo all'affermata trasformazione del metodo di accertamen- to. Per quanto riguarda il reddito di partecipazione, la commissione tributaria regionale ha fondato la pro- pria decisione su due distinte ragioni, e cioè, oltre alla non correttezza del procedimento seguito dall'ufficio, l'infondatezza della pretesa fiscale de- rivante dal fatto che con sentenza della stessa commis- sione regionale era stata confermata la decisione di primo grado ' con la quale era stato annullato l'accertamento effettuato nei confront della società. Si tratta, all'evidenza, di rationes decidendi sufficienti da sole a sostenere le diverse statuizioni della decisione, le quali non hanno formato oggetto di censure da parte dell'Amministrazione inanziaria. La dichiarazione d'inammissibilità comporta la condanna dell'Amministrazione alle spese, da liquidarsi in complessive lire 3.150.000, di cui lire tre milioni per onorari.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna 1'Amministrazione ricorrente alle spese, liquidate in complessive lire 3.150.000, di cui lire 3 milioni per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione Tributaria, il 13 marzo 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore ayforit. CORTE Enrico Altieri Al BA Часих ASSAZIONS M A P R U E S IL CANCELLIERE C1 naldo что DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 27 GIU 2001. IL CANCELLIERE C1 Arnaldo AS finoldsholds Gues ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA MATERIA 7