Sentenza 24 luglio 2001
Massime • 1
In tema di azioni di nunciazione (nella specie, denuncia di nuova opera), l'autonomia, rispettivamente, del giudizio cautelare e di quello di merito comporta che l'eventuale vizio di notificazione del ricorso per denuncia di nuova opera non spiega alcuna influenza nel successivo giudizio svoltosi dinanzi al tribunale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/2001, n. 10062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10062 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IDEA COSTRUZIONI SRL, in persona del Presidente e del Consiglio di Amm.ne e legale rapp.te p.t. AGNELLO CALOGERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato MESSINA M., difeso dall'avvocato PORTALE GIACOMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NT RI AN, IU US, NT NT AR IA, NT AR, MA EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CATONE 29, presso lo studio dell'avvocato CALCATERRA, difesi dall'avvocato LUIGI CANGEMI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 464/98 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 26/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato CANGEMI Luigi, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il TO di Patti, in accoglimento di un ricorso per denunzia di nuova opera proposto da GI IN, NA RI e TO IN, quest'ultimo in nome proprio e come procuratore generale di GH IN e di RM SS, proprietari di un fabbricato sito in Capo d'Orlando, ordinò alla società Idea UZ la sospensione delle opere di edificazione di un immobile, avendo ritenuto che erano state intraprese a distanza legale da una parete finestrata dello stabile degli istanti, e rimise poi le parti davanti al Tribunale della stessa città considerato competente per valore.
I ricorrenti riassunsero il processo chiedendo la conferma del provvedimento di sospensione dei lavori e la condanna della società a demolire le parti del fabbricato costruite in violazione delle disposizioni sulle distanze tra immobili.
Con sentenza del 3 giugno 1995 il Tribunale accolse la domanda condannando la società allo abbattimento del piano terra del suo stabile fino a rispettare la distanza di dieci metri dalla parete del confinate edificio degli istanti.
La soccombente propose impugnazione per i seguenti motivi:
1) - il giudizio di primo grado era nullo per l'inesistenza giuridica della notificazione del ricorso per denunzia di nuova opera e del decreto del TO di comparizione delle parti, in quanto era stata eseguita presso la residenza del suo rappresentante legale del quale non era stato indicato il nome;
2) - la norma del regolamento edilizio, della quale si era ravvisata la violazione, prescriveva la distanza di almeno dieci metri tra pareti finestrate, mentre nel caso concreto la parete del nuovo fabbricato era "cieca" e quella dell'edificio degli appellati aveva delle aperture soltanto sul vano delle scale.
Resistettero al gravame il IN, i IN e il SS e la Corte d'appello di Messina, con sentenza del 26 novembre 1998, ha confermato la decisione di primo grado avendo ritenuto che:
A) - la costituzione della società già nel corso del procedimento cautelare aveva sanato l'eccepito vizio della notificazione;
B) - la disposizione del regolamento edilizio era interpretabile, conformemente al dettato dello art. 9 del d.m. 4 aprile 1968 n. 1444, nel senso che la distanza di dieci metri tra fabbricati, doveva rispettarsi anche se solo la parete di uno dei fabbricati fronteggiantisi fosse finestrata;
e, nella specie, mentre cieca era la parete dell'edificio degli appellati, finestrata era quella dello immobile della società; e ciò era sufficiente per l'operatività della disposizione regolamentare sulla distanza, sebbene su tale ultima parete le aperture fossero quelle del vano scala, dato che anche questo è parte dell'immobile;
C) - la distanza imposta dal regolamento edilizio doveva essere osservata essendosi dal consulente tecnico d'ufficio escluso che lo spazio esistente tra i due fabbricati fosse un cortile o una chiostrina.
La società Idea UZ ricorre per cassazione con quattro motivi.
I IN, il IN e il SA resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si denunzia la violazione degli artt. 112, 145, 156, 157, 160, 291 del codice di procedura civile in relazione allo art. 360 nn. 3, 4 e 5 dello stesso codice e si censura la sentenza impugnata adducendosi che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare giuridicamente inesistente, e, quindi, non sanabile la notificazione del ricorso per denunzia di nuova opera e ritenere conseguentemente nulli tutti gli atti successivi e anche la sentenza deliberata dal Tribunale.
Il motivo è infondato.
Poiché i giudizi di merito e per denunzia di nuova opera sono autonomi, nessuna influenza può avere avuto sul primo, svoltosi regolarmente davanti al Tribunale, il vizio di notificazione del ricorso per denunzia di nuova opera eccepito dalla società, vizio che, comunque, essendo riconducibile alla nullità e non all'inesistenza, perché la copia dell'atto era stata consegnata in un luogo "che aveva un qualche riferimento con il destinatario della notifica, "si era sanato con la costituzione della intimata avvenuta nella seconda udienza svoltasi davanti al TO (conf. Sent. nn. 2056 del 1981, 3068 del 1987, 7260 del 1996). Con i connessi secondo e terzo motivo si denunzia la violazione dell'art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, e si censura la sentenza impugnata per non avere la Corte d'appello applicato la norma del regolamento edilizio comunale, secondo cui la distanza prescritta deve essere rispettata solo se entrambe le pareti degli edifici fronteggiantisi sono finestrate. La disposizione del d.m. n. 1444 del 1968 (la quale trae la sua forza cogente dallo art. 17 della legge n. 765 del 1967), interpretata dalla Corte di cassazione in alcune sue sentenze nel senso che la distanza tra fabbricati deve essere osservata anche se sia finestrata una delle pareti che si fronteggiano, presuppone, infatti, che lo strumento urbanistico locale non contenga disposizioni sulle distanze. In particolare, le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 9871 del 1994, hanno affermato che "costituisce impedimento alla applicazione delle limitazioni dell'art. 17 cit., il regolamento che provvede direttamente sulle distanze, giacché solo in tal caso viene meno la esigenza della norma suppletiva (art. 17) la cui finalità è quella di impedire che, in mancanza di regole urbanistiche, l'attività costruttiva si svolga disordinatamente senza il rispetto del decoro edilizio, dell'igiene e della salubrità, indispensabili per l'ordinato sviluppo del territorio comunale". Si soggiunge che, comunque, la Corte avrebbe dovuto applicare l'art. 28 ultimo comma del regolamento edilizio comunale, secondo cui la costruzione di parete cieca, come era quella dell'edificio dei ricorrenti, prospettante su spazio interno, permette ai vicini di costruire senza dovere rispettare la distanza di dieci metri.
il motivo è infondato.
Con riguardo alla prima censura si osserva che se è vero che per la citata sentenza delle Sezioni unite (n. 9871 del 1994) l'applicazione dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967 e della disposizione del d.m. n. 1444 del 1968 è subordinata all'inesistenza di strumenti urbanistici anteriori contenenti norme sulle distanze, tuttavia i regolamenti edilizi approvati successivamente (nel caso concreto dalla stessa intestazione del terzo motivo di ricorso risulta essere stato approvato con decreto n. 169 del 1^ giugno 1984), da applicare direttamente, non possono contrastare con le direttive del menzionato decreto. Pertanto l'interpretazione data dalla Corte d'appello allo strumento urbanistico deve ritenersi corretta, essendo conforme al dettato del decreto ministeriale, come inteso dalla Corte di cassazione, nel senso cioè della sufficienza di finestratura di una sole delle pareti dei due fabbricati (conf., tra le altre, sent. nn. 1486 del 1997, 982, 1984 e 8383 del 1999); in senso contrario l'isolata sent. n. del 1990 citata dalla ricorrente). Ed infatti, una diversa interpretazione che richiedesse per il rispetto dell'obbligo della distanza la finestratura di entrambe le pareti degli edifici, renderebbe inapplicabile la norma regolamentare e in sua sostituzione diverrebbe operante la norma del decreto ministeriale (conf. Sent. nn. 314 e 811 del 1999). Per quel che concerne l'altra censura, corretta è la motivazione con la quale la Corte d'appello, aderendo al giudizio del consulente tecnico di ufficio per il quale l'area su cui prospettavano le finestre non era una chiostrina, ne' un cortile o un "patio", ma era uno spazio libero puro e semplice, ha ritenuto la società obbligata al rispetto della distanza tra fabbricati.
Infine inammissibile perché esposta per la prima volta in questa sede di legittimità, è la censura del quarto e ultimo motivo con la quale si afferma che la Corte d'appello non avrebbe dovuto applicare la norma dello strumento urbanistico sulla distanza tra costruzioni, perché le aperture esistenti sulla parete del vano scale dell'edificio degli istanti erano non delle vedute ma delle semplici luci, non potendo da esse esercitarsi ne' la inspectio, ne' la prospecito.
Pertanto si deve rigettare il ricorso e, ai sensi dell'art. 385 del codice di procedura civile, condannare la ricorrente a rimborsare le spese di questo giudizio ai controricorrenti e a pagare gli onorari di avvocato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità a favore dei controricorrenti. Liquida dette spese in lire 5.260.000 di cui cinque milioni di onorari d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2001