Sentenza 8 ottobre 2002
Massime • 1
La Corte d'appello chiamata alla determinazione dell'indennità di espropriazione ex art. 19 della legge n. 865 del 1971 (attributiva di una speciale competenza in unico grado al predetto organo giurisdizionale) è tenuta a calcolare (anche) il valore dei beni (nella specie, una strada) insistenti, sia pure in parte, sul fondo espropriato, non potendo tale valutazione non rientrare nell'ambito dell'accertamento dell'indennità di espropriazione (alla stregua di quanto avviene per i fabbricati rurali), sia per verificare la legittimità della richiesta ("an"), sia per determinarne eventualmente l'importo ("quantum").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2002, n. 14376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14376 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA COSTRUZIONI a RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, CAVE SAVENA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso l'avvocato MARIO SANINO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO BONETTI, GUALTIERO PITTALIS, giusti mandati singoli in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PIANORO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO CESARE 14, presso l'Avvocato BARBANTINI M.TERESA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BONETTI, giusta procura in calce al ricorso;
- resistente -
avverso la sentenza n. 145/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 23/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato BRASCHI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato LORIA, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per quanto riguarda il ricorso della Cooperativa Costruzioni, per il rigetto dei motivi primo, secondo e quarto, con l'assorbimento del terzo motivo e l'accoglimento del quinto motivo del ricorso;
per quanto riguarda il ricorso della CAVA SAVENA ha concluso per il rigetto dei motivi primo e secondo e l'assorbimento del terzo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.2.1995 la Cooperativa Costruzioni soc. coop. a r.l. conveniva avanti alla Corte d'Appello di Bologna il Comune di Pianoro, esponendo che con delibera del 17.3.1993 detto Comune aveva disposto, per la costruzione del tratto di strada Fondo Valle Savena denominato "Pista dei Cacciatori", l'espropriazione di terreni di sua proprietà descritti al N.C.T. alla partita 3409, foglio 97, mappali 103, 104, 106, 109, 111, 114, 115, 121, 130 e 133 per una superficie complessiva di mq.
4.833 per i quali il Comune non aveva chiesto la determinazione dell'indennità definitiva alla competente Commissione Provinciale, nonostante non avesse accettato la somma di L. 439.470 offertale a titolo provvisorio.
Chiedeva quindi la condanna del Comune al pagamento di L.
9.804.000 a titolo di indennità di esproprio, di L.
3.268.000 a titolo di indennità di occupazione e di L. 352.536.000 per il tratto di strada che aveva costruito prima della procedura espropriativa. Si costituiva il Comune che eccepiva pregiudizialmente l'inammissibilità della domanda per indeterminatezza della stessa, non essendo Stati indicati i terreni che costituivano l'ordinaria "Pista dei Cacciatori" e che dovevano quindi essergli ceduti gratuitamente e quelli invece che interessavano il nuovo tracciato della Fondo Valle Savena per i quali competeva l'indennità di esproprio. Nel merito contestava ali importi indicati nonché il diritto della Cooperativa ad un indennizzo per aver eseguito a proprie spese la trasformazione in strada della "Pista dei Cavatori". Con atto di citazione notificato lo stesso giorno la s.r.l. Cave Savena conveniva in giudizio avanti alla stessa Corte il Comune di Pianoro, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 32.142.500 a titolo di indennità di esproprio e di L. 10.714.000 a titolo di indennità di occupazione per i terreni di sua proprietà di cui era stata disposta l'espropriazione e distinti al N.C.T. alla partita 5792, foglio 71, mappali 225, 258, 260, 261, 285, 287, 291, 293, 324, 332, 334, 336, 341, 344, 346 e 350 nonché al foglio 82, mappali 128,129, 130, 131, 132, 133, 152F 155, 157, 158, 159, 163, 165, 173 e 176 per una superficie totale di mq. 19.771. Il Comune si costituiva, ribadendo le eccezioni e le osservazioni esposte nell'altra causa.
Quindi disposta la loro riunione e espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la Corte d'Appello con sentenza del 29.1-23.2.1999 determinava le indennità di esproprio e di occupazione spettanti alla Cooperativa Costruzioni rispettivamente in L.
6.799.000 ed in L. 1.763.370, oltre agli interessi, decorrenti, per la prima, dal 17.3.1993 e, per la seconda, dalla scadenza di ciascuna annualità. Dichiarava inoltre la propria incompetenza relativamente alla somma di 352.536.000 richiesta dalla Cooperativa per il tratto di strada costruito prima della procedura espropriativa e condannava il Comune al pagamento delle spese processuali nella misura di due terzi, mentre rigettava la domanda proposta dalla s.r.l. Cave Savena, compensandone le spese.
Dopo aver accertato che i terreni espropriati avevano natura agricola con un valore di L.
1.200 al mq. e determinato nella misura del 50% la perdita di valore del terreno residuo, recependo le conclusioni del C.T.U. che aveva evidenziato il loro modesto valore, nonostante la presenza di ghiaia, in considerazione della sfavorevole ubicazione in prossimità dell'alveo del torrente Savena, determinava nelle indicate misure le due indennità a favore della Coolperativa Costruzioni, precisando che nel computo era stata anche considerata la perdita di valore del terreno residuo indicata in L.
1.201.000. Relativamente alla dichiarazione di incompetenza in ordine alla richiesta della Cooperativa per il tratto di strada costruito prima della procedura espropriativa ed indicata in L.352.536.000, la Corte d'Appello osservava che non rientrava fra le specifiche previsioni dell'art. 19 della Legge 22.10.1971 n. 865 che prevede la competenza della Corte d'Appello in unico grado.
Per quanto riguarda le richieste formulate dalla s.r.l. Cave Savena, osservava che, avendo detta società ceduto gratuitamente al Comune con la convenzione del 9.6.1980 l'intera area su cui è stata costruita la strada, nessuna indennità poteva esserle riconosciuta, escludendo che tale convenzione contenesse un mero preliminare e che l'area ceduta fosse limitata ad 8/12 della superficie stradale. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione con un unico atto notificato in data 15.2.2002 ed illustrato anche con memoria, la Cooperativa Costruzioni soc. coop. a r.l. e la Cave Serena s.r.l., deducendo, la prima, cinque motivi di censura e, la seconda, tre motivi.
Il Comune deposita oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del ricorso un atto, non notificato, denominato "atto di costituzione in giudizio".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente il controricorso del Comune deve essere dichiarato inammissibile per non essere stato notificato alle controparti come richiede l'art. 370 C.P.C, prima del suo deposito in cancelleria. Risulta in tal modo assorbita, in mancanza appunto di notificazione del controricorso, ogni considerazione in ordine alla nullità della procura la quale, essendo stata apposta in calce alla copia notificata del ricorso, non avrebbe nemmeno consentito di affermarne l'anteriorità o la contestualità rispetto alla notifica del controricorso.
Con il primo motivo del suo ricorso la Cooperativa Costruzioni soc. coop. a r.l. denuncia insufficiente motivazione e violazione di norme, lamentando che la Corte d'Appello, abbia determinato il valore del terreno, su cui calcolare le indennità, ed il valore residuo, in L.
1.200 al mq. anziché in quello richiesto di L.
1.280 pur riconoscendo contraddittoriamente l'importanza che a tal fine assume la presenza di ghiaia.
La censura è infondata.
Deve escludersi infatti che la Corte d'Appello sia caduta in contraddizioni nel pervenire alla determinazione del valore del terreno espropriato in quanto, richiamando la C.T.U., ha tenuto conto, da una parte, del maggior valore risultante dalla presenza della ghiaia e, dall'altra, della ubicazione sfavorevole del terreno, dovuta alla sua vicinanza al torrente.
Trattasi infatti di una valutazione ponderata immune da vizi logici e giuridici, a fronte della quale la censura, operata nell'ambito di una determinazione di L.
1.200 al mq. da parte della Corte d'Appello anziché di L. 1280, come richiesto, si risolve sostanzialmente in un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia insufficiente motivazione e violazioni di norme, lamentando che la Corte d'Appello, nel valutare la perdita di valore del terreno residuo nella misura del 50% anziché dell'80%, si sia limitata a recepire acriticamente le conclusioni del C.T.U., ignorando le diverse valutazioni operate dal C.T. di parte.
Anche tale censura è infondata per le stesse ragioni, non essendo sindacabile in questa sede la valutazione della Corte d'Appello in ordine alla perdita di valore del terreno residuo effettuata sulla base delle conclusioni della C.T.U.. D'altra parte la ricorrente, nel lamentare che siano state ignorate le diverse valutazioni espresse dal C.T. di parte, ne omette il contenuto, non consentendo in tal modo per la sua genericità di comprendere appieno la censura. Con il terzo motivo la ricorrente deduce che l'erronea determinazione del valore del terreno abbia comportato un'erronea determinazione anche dell'indennità di occupazione.
Il rigetto del primo motivo comporta l'assorbimento del presente, riguardante le conseguenze di carattere economico che, sulla base del valore del terreno, si riflettono anche sull'indennità di occupazione.
Con il quarto motvo la ricorrente deduce che erroneamente la corte d'Appello ha negato la rivalutazione monetaria relativamente all'indennità per l'occupazione illegittima sull'erroneo presupposto che trattasi di debito di valuta.
Anche tale censura è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto con il presente motivo di ricorso, la Corte d'Appello ha riconosciuto e liquidato l'indennità per l'occupazione legittima e non cià il risarcimento del danno per l'illegittima occupazione, in ogni caso da escludere, essendosi il procedimento amministrativo concluso regolarmente con l'espropriazione.
Correttamente pertanto la Corte d'Appello ha attribuito all'importo dovuto natura di debito di valuta e di conseguenza rigettato la richiesta di rivalutazione.
Con il quinto motivo infine la ricorrente denuncia violazione degli artt. 16 e 19 della Legge 865/71 nonché insufficiente motivazione, lamentando che la Corte d'Appello abbia declinato la propria competenza in ordine alla richiesta volta ad ottenere che, ai fini del calcolo dell'indennità di espropriazione, si tenesse conto anche del valore della parte della strada che essa aveva costruito sul terreno di sua proprietà, dovendosi considerare pure i manufatti esistenti sul fondo.
Il presente motivo - con cui si censura la pronuncia della Corte d'Appello nella parte in cui ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla richiesta volta ad ottenere che, nella determinazione dell'indennità di espropriazione, si tenga conto anche della parte di strada costruita da essa ricorrente ed insistente su area di sua proprietà - è fondato.
La considerazione del valore di una tale strada, quali che saranno poi le conclusioni cui si riterrà di pervenire nel merito, rientra certamente nella speciale competenza della Corte d'Appello in unico grado prevista dall'art. 19 della Legge 865/71, trattandosi di un bene che insiste, sia pure in parte, sul fondo espropriato e la cui valutazione, sia per verificare la legittimità della richiesta ("an") che per determinarne eventualmente l'importo (quantum"), non può non rientrare nell'ambito dell'accertamento della indennità di espropriazione, alla stregua di quanto avviene in presenza di fabbricati rurali.
Del resto la Corte d'Appello non ha fornito sul Punto alcuna motivazione, limitandosi ad escludere la sua competenza in unico grado.
In relazione a tale motivo l'impugnata sentenza deve essere Pertanto cassata ed il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della stessa Corte d'Appello dovrà esaminare tale domanda nell'ambito della determinazione delle richieste indennità Per verificarne la fondatezza, indicare i criteri eventualmente applicabili per la loro determinazione ed accertarne le conseguenze di carattere economico che ne derivano.
Con il primo motivo del suo ricorso la Cave Savena s.r.l. denuncia contraddittorietà della motivazione e violazione di norme., sostenendo che la Corte d'Appello, in violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ha considerato come definitiva e non già come preliminare la convenzione del 9.6.1980, nonostante l'atto contenesse espressamente solo l'impegno a cedere gratuitamente l'area al Comune e nonostante una successiva convenzione del 1990 prevedesse lo stesso impegno, a dimostrazione della natura meramente obbligatoria della convenzione del 1990.
La censura è infondata.
In linea di principio l'accertamento del giudice di merito volto a verificare se le parti abbiano inteso concludere un contratto preliminare o definitivo è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ai canoni di ermeneutica negoziale cui l'interprete deve attenersi.
Si tratta quindi di valutare unicamente se le ragioni poste a sostegno del convincimento espresso dall'impugnata sentenza e censurate dalla ricorrente siano in tutto od in parte giuridicamente e/o logicamente compatibili con le conclusioni cui è pervenuta, mentre deve ritenersi irrilevante se il contenuto del negozio si presti anche ad una diversa interpretazione, del pari logicamente e giuridicamente corretta.
Orbene, la Corte d'Appello, nel ritenere che con la convenzione in esame del 9.6.1980 la Cave Savena s.r.l. non abbia semplicemente promesso ma ceduto definitivamente l'area espropriata, ha sottolineato che l'espressione vi "si impegna a cedere" non giustificava nel caso in esame la configurabilità di un preliminare, prevedendo lo stesso negozio che la cessione sarebbe avvenuta nello stesso giorno (9.6.1980) in cui la convenzione sarebbe stata sottoscritta.
Pertanto, dovendo una corretta interpretazione essere diretta principalmente alla ricerca dell'effettiva volontà delle parti al di là della presenza di espressioni ambigue o della stessa eventuale qualificazione (nomen iuris) da esse data, deve ritenersi che a tale principio si è sostanzialmente ispirata la Corte d'Appello che ha tratto il suo convincimento dall'insieme delle espressioni usate. identificando l'impegno a cedere con la cessione in quanto considerata avvenuta all'atto della sottoscrizione dello stesso negozio.
Nè a sostegno della propria tesi la ricorrente può utilmente richiamare una successiva convenzione del 1990 che, prevedendo nuovamente., come sostiene, l'impegno ad una cessione gratuita dello stesso terreno, dimostrerebbe il carattere preliminare della prima convenzione.
La Corte d'Appello non fa menzione alcuna di tale ulteriore convenzione, la cui lettura, qualora risultasse prodotta agli atti, non sarebbe consentita in questa sede.
La ricorrente pertanto, per porre in condizione questa Corte di valutare la decisività di tale ulteriore documentazione, avrebbe dovuto, in osservanza al principio dell'autosufficienza del ricorso, riportarne interamente contenuto e non limitarsi a brevi stralci, da soli inidonei per permettere una valutazione sulla sua rilevanza ed accertare, eventualmente, il dedotto difetto di motivazione. Con il secondo motivo la stessa società denuncia insufficiente motivazione e violazione di norme in materia di equo indennizzo nonché dell'art. 1363 C.C.. Sostiene che, anche qualora la convenzione del 1980 avesse previsto la cessione dell'area, questa avrebbe dovuto ritenersi limitata nella misura di 8/12 dell'area interessata dalla strada, prevedendo tale convenzione la costruzione di una strada della larghezza di m. 8 mentre era stata poi costruita una strada di m. 12. Deduce quindi che avesse comunque diritto alle richieste indennità, perlomeno nella restante misura di 4/12. Anche tale motivo di ricorso si risolve sostanzialmente in una censura di merito, riguardando l'oggetto di tale cessione e cioè se con essa sia stato fatto riferimento all'intera area, interessata poi dalla strada, ovvero a parte di essa ( 8/12). Vanno pertanto richiamati i principi espressi in relazione al precedente motivo di ricorso, in base ai quali è sufficiente rivelare che la Corte d'Appello, nel fornire le ragioni della sua decisione, non è incorsa in alcun vizio di motivazione, avendo precisato di aver trovato conferma al suo convincimento in quella Parte della convenzione in cui viene indicata come oggetto della cessione l'intera area di proprietà della Cave Savena s.r.l. interessante il sedime stradale e cioè tutta l'area necessaria per costruire la strada, indipendentemente dalla sua larghezza. In tale contesto non v'è spazio pertanto per un sindacato di legittimità.
Con il terzo motivo infine la ricorrente deduce che, a seguito dell'accoglimento dei primi due motivi, non potrà tenersi conto nella determinazione delle indennità del valore del terreno pari a L.
1.200 al mq. e della decurtazione del residuo pari al 50%, come considerati dal C.T.U., ma del ben diversi indici rispettivamente di L.
1.280 al mq. e dell'80%.
La censura deve ritenersi assorbita, presupponendo la richiesta di una sua valutazione l'accoglimento dei primi due motivi che sono stati invece rigettati.
Per quanto riguarda infine le spese del presente giudizio di legittimità, le stesse devono considerarsi oggetto del rinvio, relativamente al rapporto Cooperativa Costruzioni a s.r.l. Comune di Pianoro, mentre vanno liquidate nella misura determinata in dispositivo quelle relative al rapporto Cave Savena s.r.l. Comune tenendo presente la sola discussione orale in udienza, attesa, da una parte, la dichiarata inammissibilità del controricorso del Comune e, dall'altra, la validità della procura ai fini della discussione in udienza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il quinto motivo del ricorso della Cooperativa Costruzioni
soc.coop. a s.r.l. Rigetta il primo, il secondo ed il quarto. Dichiara assorbito il terzo. Rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso della Cave Savena s.r.l.. Dichiara assorbito il terzo. Dichiara inammissibile il controricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese, relativamente al rapporto Cooperativa Costruzioni a s.r.l. - Comune di Pianoro, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna. Condanna la Cave Savena s.r.l. al pagamento in favore del Comune dell'onorario che liquida in euro 500 oltre che delle spese che liquida in euro 180,98.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2002