Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NO DEL POPOLNITALIANO02834 /0 1 LA CORTE SUPREMA Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - Dott. Mario CORDA R.G.N. 5171/00 Cron.5892 Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rep. 302 Rel. Consigliere Dott. Laura MILANI - Consigliere - Dott. Sergio DI AMATO Ud. 01/12/00 Consigliere - Dott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E NTENZA UFFICIO COPIE - - sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 TRIOLA MAURIZIO, TRIOLA EDOARDO, elettivamente per diritti L. 3.000 127 FEB. 2001. domiciliati in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso IL CANCELLIERE l'avvocato ETTORE BOSCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO IADANZA, per il primo giusta procura speciale per Notaio Adriana Schioppa di LIRE 3000 Roma rep. n. 74559 del 9.10.2000; per il secondo CANCELLERIA giusta procura a margine del ricorso;
ricorrenti - CG073523
contro
DI IC RITA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2000 COLA DI RIENZO 111, presso l'avvocato DOMENICO unitamente [2266 D'AMATO, che la rappresenta e difende -1- LUCIO IANNOTTA, giusta procura a margine all'avvocato del controricorso;
0 0 0 IA 3 R LE controricorrente LIRE EL C N A C
contro
BANCO DI NAPOLI SPA;
0 5 8 6 1 3 - intimato B C avverso la sentenza n. 2295/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 05/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udienza dell 01/12/2000 dal Consigliere Dott. Laura UFFICIO COPIE Richiesta copia studio MILANI;
AGI dal Sig. 3000 per diritti L. uditi per i ricorrenti, gli Avvocati Iadanza e Boschi, 28-2-01 il che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
IL CANCELLIERE udito per il resistente, l'Avvocato Iannotta, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per O, in subordine il rigetto dell'inammissibilità ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 10000 UFFICIO COPIE CANCELLERI CORTE SUPREMA DI CASSAZION: LIRE 101 UFFICIO COPIE Rilasciata copia gate al Sig.Баша CANCEL Richiesta copia esecutive dal Sig. D'Amato 36000F 3 I T T I diritti APR. 2001per diritti R I 36000+ D il per diritti 2 APR. 2001 AS618464 C V D IL CANCELLIERE il AS618453 IL CANCELLIERE E VARIE DCV A8618463 -2- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DIRITTI DE UFFICIO COPIE DIRITTI DI Rilasciata copia regale al Sig. D'AMATO per diritti 36.000+3BA A30-31 3 il IL CANCELLIERE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 24.2.1994 (pubblicato sulla G.U. del 2.4.1994) il presidente del Tribunale di Napoli disponeva, su istanza dei germani IZ ed AR TR, l'ammortamento di due buoni fruttiferi al portatore, emessi dalla sezione del credito indu- striale del Banco di Napoli, dell'importo di 750 milioni ciascu- no, titoli che, secondo l'assunto dei ricorrenti, erano andati smarriti, in quanto non reperiti nel patrimonio relitto dal loro defunto genitore UI TR. Con atto notificato in data 11.6.1994 proponeva opposizione avverso il decreto di ammortamento RI Di NO, deducendo di avere ricevuto i titoli in questione da UI TR, con il qua- le aveva convissuto per lungo tempo, insieme con la figlia nata dalla loro unione, LO TR. Con sentenza 24.11.1995-10.1.1996 il Tribunale di Napoli ri- gettava l'opposizione, ritenendo che la dazione dei titoli alla Di NO avesse costituito una donazione remuneratoria, nulla per difetto di forma. La decisione era totalmente riformata dalla Corte d'appello di Napoli che, con sentenza 13.10-5.11.1999, revocava il decreto di ammortamento, disponendo la restituzione dei buoni fruttiferi alla Di NO. La corte territoriale, previa una dettagliata analisi delle deposizioni testimoniali, riteneva accertata la convivenza "more uxorio", protrattasi per molti anni, tra il TR e la Di NO, e la legittima acquisizione dei titoli da 1 Huilsui parte di quest'ultima. Quanto alla causa della "traditio" dei ti- toli stessi da parte del TR, la corte d'appello escludeva la donazione remuneratoria, individuando non nella liberalità, ma nell'adempimento di un'obbligazione naturale la causa dell'attri- buzione patrimoniale a favore della Di NO. Avverso tale sentenza IZ ed AR TR hanno pro- posto ricorso, cui ha resistito con controricorso RI Di NO. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con quattro motivi i ricorrenti rispettivamente: 1) deducendo omessa, insufficiente o contraddittoria motiva- zione circa un punto decisivo della controversia, denunciano il mancato esame di dichiarazioni contenute nella comparsa conclu- sionale della Di NO circa la decorrenza e la durata della convivenza "more uxorio", che assumono in contraddizione con ac- certate circostanze di fatto, e, riesaminando il contenuto delle deposizioni testimoniali, censurano l'omessa valutazione di ele- menti a loro avviso decisivi, al fine di escludere la sussistenza di una convivenza avente i caratteri della serietà e della stabi- lità; 2) denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2034 c. c., deducono, sulla base dell'asserita insussistenza di convivenza "more uxorio", la non configurabilità di un'obbliga- zione naturale, ravvisabile soltanto in presenza di una vera e 2 Huilsui propria famiglia di fatto, caratterizzata da vincoli di fedeltà, coabitazione, assistenza e reciproca contribuzione agli oneri pa- trimoniali;
3) denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 5 della legge n. 197/1991, deducono il contrasto con la norma- e tiva antiriciclaggio della presunta "traditio" dei titoli, e ne traggono argomento per dimostrare l'inverosimiglianza di tale as- serita dazione da parte del TR, esperto nel settore imprendi- toriale edile e quindi ben a conoscenza della suddetta normativa;
4) denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1146, 1° comma, C.C. e 2697 c.c., deducono: a) il vizio di ultrapetizione, per avere i giudici d'appello ravvisato un'obbligazione naturale mai dedotta dalla stessa Di NO, che aveva invece indicato la causa tipica della donazione remuneratoria;
b) il loro legittimo possesso dei titoli al portatore, quali eredi dell'originario possessore, essendo emersa l'insussistenza di una "iusta causa traditionis"; c) la mancanza di prova circa la legittima acquisizione dei titoli da parte della Di NO. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, attinendo entrambi alla contestazione della ritenuta convivenza 'more uxorio" e della conseguente ravvisabilità di un'obbligazio- " ne naturale. 3 Huifsui La corte d'appello è pervenuta alla conclusione che "sicura- mente e senza dubbio alcuno il TR e la Di NO hanno con- vissuto more uxorio per molti anni" in base ad un'approfondita e dettagliata analisi delle deposizioni rese dai testi indicati dalla Di NO (medico curante del TR, autista dello stesso, portiere dello stabile, vicini di casa, negozianti, ecc.), non efficacemente contrastate dalle dichiarazioni rese dai testi in- dicati dai germani TR. In particolare, la corte d'appello ha ritenuto irrilevante la circostanza della non precisa indicazione temporale del periodo di convivenza, apparendo probabile che i rapporti fra i due si fossero sviluppati da un'iniziale relazione (forse cominciata ancor prima del decesso della moglie del Trio- la) all'instaurazione successiva di una vera e propria convivenza "more uxorio", protrattasi comunque per oltre un decennio. Analo- gamente, la corte d'appello ha considerato non decisiva, al fine di smentire il carattere di stabilità della convivenza, la circo- stanza che il TR avesse contemporamente coltivato altre due relazioni amorose, non in contrasto con la struttura di famiglia di fatto creata con il consolidato e duraturo rapporto di vita in instaurato non soltanto con la Di NO ma anche con ilcomune, figlio di lei e con la figlia nata dalla loro unione. La puntuale ed esaustiva motivazione della sentenza d'appel- lo non viene attinta dalle censure mosse dai ricorrenti. Ed invero, le imprecisioni contenute nella comparsa conclu- sionale redatta dal legale della Di NO sono insuscettibili, in quanto contenute in uno scritto difensivo riconducibile alla 4 Huileni sola volontà del procuratore, di rivestire valore confessorio, mentre sono inammissibili le censure rivolte contro la valutazio- ne delle prove testimoniali, affidata esclusivamente all'apprez- zamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legit- timità, allorchè come nella specie sia sorretto da una moti- vazione completa ed esauriente, comprensiva di tutti gli elementi probatori raccolti, correttamente e logicamente strutturata. I primi due motivi si rivelano dunque infondati, poichè nel- la accertata sussistenza della convivenza "more uxorio" trova origine e ragione l'obbligazione naturale ravvisata dai giudici d'appello. Ugualmente infondato appare il terzo motivo, con il quale ricorrenti, sotto il profilo della violazione della normativa an- tiriciclaggio, vorrebbero dimostrare l'insussistenza della "tra- ditio" dei titoli dal TR alla Di NO. Com'è noto e come riconosciuto dagli stessi ricorrenti il contrasto con la legge antiriciclaggio non comporterebbe in ogni caso la nullità della dazione dei titoli, ma soltanto l'ap- plicazione di una sanzione pecuniaria: da questa circostanza i ricorrenti intenderebbero desumere l'inverosimiglianza della con- segna dei titoli, poichè il TR non avrebbe voluto esporre la Di NO al rischio della suddetta sanzione. A ben vedere, quindi, la doglianza si risolve in una censura di difetto di motivazione per omesso esame di circostanza decisi- va: censura che, peraltro, così inquadrata, si rivela palesemente priva di fondamento, poggiando esclusivamente sulla valutazione 5 Hmileni di "inverosimiglianza" dei ricorrenti, certamente non idonea a rivestire il carattere di circostanza decisiva, suscettibile di orientare in senso difforme la statuizione dei giudici di merito, basata sul diverso e ben più pregnante elemento dell'adempimento di un'obbligazione naturale. Il quarto motivo si articola sostanzialmente in due profili: ultrapetizione, per avere i giudici d'appello ravvisato un'obbli- gazione naturale non dedotta dalla Di NO, e contestazione della legittima acquisizione dei titoli da parte della Di NO stessa. Entrambi i profili risultano infondati. Ed invero, la Di NO ha sempre dedotto il fatto costitu- tivo dell'obbligazione naturale, cioè la pluriennale convivenza "more uxorio" con il TR. Questa stessa circostanza è stata diversamente interpretata dai giudici di primo e secondo grado, ritenendola gli uni elemento causale di una donazione remunerato- ria (come tale nulla per difetto di forma essenziale) e gli altri origine di un'obbligazione naturale, soddisfatta con la dazione dei titoli. Ma, così operando, la corte d'appello non è certa- mente incorsa nel vizio di ultrapetizione, spettando sempre al giudice l'interpretazione della domanda, fermi restando - come nella specie i fatti costitutivi dedotti. - Quanto alla questione della legittima disponibilità dei ti- toli da parte della Di NO, occorre tener presente la disci- plina dei titoli al portatore, come dettata dall'art. 2003 c.c. 6 Hmilsui In virtù di detta norma, il possessore di un titolo al por- tatore è legittimato all'esercizio del relativo diritto, salva nei rapporti diretti tra "tradens" e "accipiens" la prova, in- - combente al "tradens" (o ai suoi eredi), della mancanza di causa del trasferimento. In applicazione di tali principi, la corte d'appello, par- tendo dall'innegabile fatto del possesso dei titoli da parte del- la Di NO, ha rilevato che i germani TR avevano del tutto mancato di provare come sarebbe stato loro onere che la Di - NO aveva acquistato detto possesso fraudolentemente o illeci- tamente o in mala fede: in difetto di una simile prova, doveva ritenersi veritiero l'assunto della Di NO, di avere ricevuto i titoli in questione direttamente dal TR, rinvenendosi la causa dell'attribuzione patrimoniale nell'adempimento dell'obbli- gazione naturale nascente dalla pluriennale convivenza. Trattasi di argomentazione pienamente corretta giuridica- mente, non inficiata dalle censure dei ricorrenti: questi, infat- ti, deducendo il loro legittimo possesso quali eredi del TR, trascurano di prendere in considerazione l'avvenuta "traditio" dal TR alla Di NO, e, lamentando il difetto di prova del- la "iusta causa traditionis", operano un'indebita inversione dell'onere probatorio, poichè non spettava alla Di NO provare la legittimità del suo possesso, ma sarebbe spettato a loro stes- si provare il contrario. Anche quest'ultima censura si rivela pertanto infondata. 7 Hmilsui Il ricorso deve dunque essere rigettato, con l'onere delle spese a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, a favore della re- sistente, delle spese della presente fase del giudizio, liquidate in complessive f. 18.370.000, di cui £. 18.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 1° dicembre 2000. Il Presidente Mecin Portшай l'estensore Hausmifsui est. IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Maria Di Nuzzo Danie 27 FEB. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nizzo 86 12 No 2001 A2 60000 UFFICIO 310000 11946 APPO) 0 0