Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/1999, n. 54
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Sentenza 13 gennaio 1999

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In caso di perquisizione e successivo sequestro, ove l'indagato abbia nominato un difensore di fiducia, il quale non possa partecipare agli atti probatori, nessun onere incombe al P.M., ne' di nominare un difensore di ufficio, ex art. 97, comma terzo, cod. proc. pen., difettando la condizione posta dalla norma (di essere l'indagato privo di difensore di fiducia), ne' di designare un sostituto ex art. 97, quarto comma, cod. proc. pen., non richiedendo la perquisizione ed il sequestro la presenza obbligatoria del difensore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/1999, n. 54
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 54
    Data del deposito : 13 gennaio 1999

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