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Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2023, n. 3691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3691 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona;
nei confronti di: Ye HA, nato il [...] in [...]; avverso la sentenza del Tribunale di Macerata del 31/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Giuseppe Riccardi che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla confisca. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Macerata, con sentenza emessa in data 31/01/2022, ha condannato Ye HA alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 per avere omesso, al fine di Penale Sent. Sez. 3 Num. 3691 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 07/10/2022 evadere l'imposta sul valore aggiunto, di presentare, quanto all'anno di imposta 2013, la dichiarazione dei redditi, evadendo le imposte sulle persone fisiche per un importo superiore alla prevista soglia di punibilità. 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge, la circostanza che il Tribunale non avesse disposto, ai sensi dell'art. 12-bis del d.igs n. 74 del 2000, la confisca della somma di danaro costituente il profitto del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il ricorso è fondato. 2. La misura ablatoria omessa dai Tribunale si caratterizza per essere obbligatoria, conseguendo essa in termini di necessità, stante il chiaro ed inequivocabile tenore normativo, ad ogni sentenza di condanna o di applicazione di pena ex art. 444, cod. proc. pen. emessa per uno dei delitti previsti dal citato d.lgs. n. 74 del 2000, con la sola eccezione della appartenenza del profitto o del prezzo del reato da confiscare a soggetto estraneo alla commissione del reato, e con la precisazione che, ove sia impossibile provvedere alla confisca di quanto, come i beni costituenti il profitto od il prezzo del reato, sia in rapporto di immediata derivazione da esso (cioè nella forma della confisca diretta), si dovrà procedere alla confisca di altri beni, il cui valore corrisponda al profitto conseguito od al prezzo ricevuto dal reo che, anche ad altro titolo, siano nella sua disponibilità (cosiddetta confisca per equivalente). La assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte del giudicante, ove si eccettui la opportuna verifica in ordine alla perdurante presenza nella disponibilità del reo dei beni da assoggettare a confisca diretta, rende manifesta la incompletezza al riguardo della sentenza del Tribunale di Macerata e, pertanto, la fondatezza del ricorso proposto dal competente Procuratore generale. 3.All'annullamento della sentenza impugnata segue, secondo l'avviso di questo Collegio, il necessario rinvio alla Corte di appello di Ancona onde colmare la lacuna presente nella sentenza di primo grado. L'annullamento con rinvio s'impone poiché nella fattispecie — a differenza dei casi in cui il provvedimento ablatorio abbia necessariamente ad oggetto, beni già specificamente individuati e non suscettibili di surrogazione per equivalente - la adozione del provvedimento con il quale deve essere disposta la confisca richiede l'accertamento di una serie di possibili attività istruttorie che sono precluse a 2 7 Questa Corte e volte ad accertare la possibilità di procedere, in via prioritaria, alla confisca diretta e, solo ove ciò sia impossibile stante la materiale mancanza nella disponibilità del reo del profitto o del prezzo del reato, alla confisca per equivalente. (Sez. 3, n. 3165 del 22/11/29019, dep. 2020, Rv. 278637-02). Quanto alla ragione della identificazione nel presente caso del giudice del rinvio nella Corte di appello di Ancona, pur essendo stata emessa la sentenza dal Tribunale di Macerata, essa va rinvenuta nella valutazione della natura della impugnazione proposta dal locale Procuratore generale la quale, in linea di principio, poteva essere proposta, con le precisazioni che saranno di seguito illustrate, anche di fronte alla Corte di appello. E', infatti, noto che se il provvedimento emesso dal Tribunale sia stato impugnato tramite il mezzo del ricorso per cassazione in quanto si tratti di provvedimento non appellabile, l'eventuale annullamento con rinvio della sentenza censurata pronunziato in sede di legittimità, comporterà la competenza, per la celebrazione del giudizio di rinvio, in capo all'organo di primo grado che abbia emesso la sentenza impugnata, posto che, stante la ontologica non appellabilità del provvedimento giurisdizionale in questione, esso non diventa suscettibile di essere esaminato dalla Corte di appello, o comunque dal giudice del gravame, neppure a seguito dell'avvenuto annullamento della sentenza di primo grado. Ma ove l'impugnazione di fronte alla Corte di cassazione, quali che siano state le ragioni che abbaino condotto alla scelta di tale mezzo di impugnazione, non abbia avuto ad oggetto un provvedimento che, per sua intrinseca natura non era soggetto ad appello, il rinvio al giudice di primo grado potrebbe fare seguito solo al caso in cui fosse stato riscontrato nel giudizio di impugnazione un vizio della sentenza censurata che, se riscontrato in sede di gravame, avrebbe condotto all'annullamento di detta sentenza ed alla nuova celebrazione del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen. (Sezione 2, n. 21692 del 17 maggio 2019, Rv. 275820), dovendo, invece, in tutte le altre ipotesi, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., essere disposto il rinvio al giudice competente per l'appello (Sez. F, n. 38927 del 19/08/2014, Rv. 261237 - 01). Questo è, secondo il Collegio, il caso presente, considerato che, nella fattispecie, la sentenza a carico dell'imputato prevedeva, a seguito dell'accertamento della commissione di un delitto da parte del medesimo, la condanna dello stesso alla pena detentiva, sicché si trattava di sentenza astrattamente appellabile, sebbene ciò sarebbe stato possibile, ai sensi dell'art. 593-bis cod. proc. pen., da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio senza condizioni mentre l'esercizio del potere (e pertanto la funzionalità del diritto) di appello da parte del locale Procuratore generale si sarebbe avuto solo a condizione che ci si fosse trovati di fronte ad 3 un'ipotesi di procedimento in relazione al quale vi era stato provvedimento dì avocazione delle indagini da parte del detto Procuratore generale ovvero nel caso in cui sia stata manifestata acquiescenza da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale soggetto direttamente titolare del potere di impugnazione. Il mancato avveramento di tali condizioni, non incidenti sull'ontologica sussistenza del diritto ad impugnare in capo al Procuratore generale ma esclusivamente sulla possibilità del suo concreto esercizio, ha bensì comportato, nella fattispecie, la scelta del Procuratore generale di attivare lo strumento del ricorso per cassazione, ma non è tale da escludere, in caso di accoglimento dell'impugnazione in tal modo proposta, l'operatività del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. 4.11 ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata annullata, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca e rinvia alla Corte di appello di Ancona. Visto l'art.624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 07/10/2022
nei confronti di: Ye HA, nato il [...] in [...]; avverso la sentenza del Tribunale di Macerata del 31/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Giuseppe Riccardi che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla confisca. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Macerata, con sentenza emessa in data 31/01/2022, ha condannato Ye HA alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 per avere omesso, al fine di Penale Sent. Sez. 3 Num. 3691 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 07/10/2022 evadere l'imposta sul valore aggiunto, di presentare, quanto all'anno di imposta 2013, la dichiarazione dei redditi, evadendo le imposte sulle persone fisiche per un importo superiore alla prevista soglia di punibilità. 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge, la circostanza che il Tribunale non avesse disposto, ai sensi dell'art. 12-bis del d.igs n. 74 del 2000, la confisca della somma di danaro costituente il profitto del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il ricorso è fondato. 2. La misura ablatoria omessa dai Tribunale si caratterizza per essere obbligatoria, conseguendo essa in termini di necessità, stante il chiaro ed inequivocabile tenore normativo, ad ogni sentenza di condanna o di applicazione di pena ex art. 444, cod. proc. pen. emessa per uno dei delitti previsti dal citato d.lgs. n. 74 del 2000, con la sola eccezione della appartenenza del profitto o del prezzo del reato da confiscare a soggetto estraneo alla commissione del reato, e con la precisazione che, ove sia impossibile provvedere alla confisca di quanto, come i beni costituenti il profitto od il prezzo del reato, sia in rapporto di immediata derivazione da esso (cioè nella forma della confisca diretta), si dovrà procedere alla confisca di altri beni, il cui valore corrisponda al profitto conseguito od al prezzo ricevuto dal reo che, anche ad altro titolo, siano nella sua disponibilità (cosiddetta confisca per equivalente). La assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte del giudicante, ove si eccettui la opportuna verifica in ordine alla perdurante presenza nella disponibilità del reo dei beni da assoggettare a confisca diretta, rende manifesta la incompletezza al riguardo della sentenza del Tribunale di Macerata e, pertanto, la fondatezza del ricorso proposto dal competente Procuratore generale. 3.All'annullamento della sentenza impugnata segue, secondo l'avviso di questo Collegio, il necessario rinvio alla Corte di appello di Ancona onde colmare la lacuna presente nella sentenza di primo grado. L'annullamento con rinvio s'impone poiché nella fattispecie — a differenza dei casi in cui il provvedimento ablatorio abbia necessariamente ad oggetto, beni già specificamente individuati e non suscettibili di surrogazione per equivalente - la adozione del provvedimento con il quale deve essere disposta la confisca richiede l'accertamento di una serie di possibili attività istruttorie che sono precluse a 2 7 Questa Corte e volte ad accertare la possibilità di procedere, in via prioritaria, alla confisca diretta e, solo ove ciò sia impossibile stante la materiale mancanza nella disponibilità del reo del profitto o del prezzo del reato, alla confisca per equivalente. (Sez. 3, n. 3165 del 22/11/29019, dep. 2020, Rv. 278637-02). Quanto alla ragione della identificazione nel presente caso del giudice del rinvio nella Corte di appello di Ancona, pur essendo stata emessa la sentenza dal Tribunale di Macerata, essa va rinvenuta nella valutazione della natura della impugnazione proposta dal locale Procuratore generale la quale, in linea di principio, poteva essere proposta, con le precisazioni che saranno di seguito illustrate, anche di fronte alla Corte di appello. E', infatti, noto che se il provvedimento emesso dal Tribunale sia stato impugnato tramite il mezzo del ricorso per cassazione in quanto si tratti di provvedimento non appellabile, l'eventuale annullamento con rinvio della sentenza censurata pronunziato in sede di legittimità, comporterà la competenza, per la celebrazione del giudizio di rinvio, in capo all'organo di primo grado che abbia emesso la sentenza impugnata, posto che, stante la ontologica non appellabilità del provvedimento giurisdizionale in questione, esso non diventa suscettibile di essere esaminato dalla Corte di appello, o comunque dal giudice del gravame, neppure a seguito dell'avvenuto annullamento della sentenza di primo grado. Ma ove l'impugnazione di fronte alla Corte di cassazione, quali che siano state le ragioni che abbaino condotto alla scelta di tale mezzo di impugnazione, non abbia avuto ad oggetto un provvedimento che, per sua intrinseca natura non era soggetto ad appello, il rinvio al giudice di primo grado potrebbe fare seguito solo al caso in cui fosse stato riscontrato nel giudizio di impugnazione un vizio della sentenza censurata che, se riscontrato in sede di gravame, avrebbe condotto all'annullamento di detta sentenza ed alla nuova celebrazione del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen. (Sezione 2, n. 21692 del 17 maggio 2019, Rv. 275820), dovendo, invece, in tutte le altre ipotesi, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., essere disposto il rinvio al giudice competente per l'appello (Sez. F, n. 38927 del 19/08/2014, Rv. 261237 - 01). Questo è, secondo il Collegio, il caso presente, considerato che, nella fattispecie, la sentenza a carico dell'imputato prevedeva, a seguito dell'accertamento della commissione di un delitto da parte del medesimo, la condanna dello stesso alla pena detentiva, sicché si trattava di sentenza astrattamente appellabile, sebbene ciò sarebbe stato possibile, ai sensi dell'art. 593-bis cod. proc. pen., da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio senza condizioni mentre l'esercizio del potere (e pertanto la funzionalità del diritto) di appello da parte del locale Procuratore generale si sarebbe avuto solo a condizione che ci si fosse trovati di fronte ad 3 un'ipotesi di procedimento in relazione al quale vi era stato provvedimento dì avocazione delle indagini da parte del detto Procuratore generale ovvero nel caso in cui sia stata manifestata acquiescenza da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale soggetto direttamente titolare del potere di impugnazione. Il mancato avveramento di tali condizioni, non incidenti sull'ontologica sussistenza del diritto ad impugnare in capo al Procuratore generale ma esclusivamente sulla possibilità del suo concreto esercizio, ha bensì comportato, nella fattispecie, la scelta del Procuratore generale di attivare lo strumento del ricorso per cassazione, ma non è tale da escludere, in caso di accoglimento dell'impugnazione in tal modo proposta, l'operatività del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. 4.11 ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata annullata, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca e rinvia alla Corte di appello di Ancona. Visto l'art.624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 07/10/2022