CASS
Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2023, n. 27081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27081 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PU DI EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'indagato, Avv. SALVATORE STAIANO, anche quale sostituto dell'Avv. RAFFAELE MANDUCA, il quale si è riportato ai motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27081 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 ottobre 2021, il Tribunale del Riesame di ZA respingeva la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di LI CH LE avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di ZA con la quale era stata applicata a LI CH, indagato per il reato di tentata estorsione la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di LI CH, eccependo l'inosservanza dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen.: il Tribunale aveva ritenuto che non potesse trovare applicazione l'invocato istituto processuale poiché l'ordinanza cronologicamente posteriore, oggetto del gravame, afferiva a delitto successivo (commesso il 19/08/2018) rispetto agli addebiti cautelari contestati ai ricorrente (ordinanza custodiale del 12/12/2019); l'affermazione era del tutto apodittica, in quanto l'ordinanza, nel ricostruire LA vicenda di cui al capo 5), aveva evidenziato che l'indagine nel procedimento "Rinascitta-Scott" (n. 2239/14 R.G.N.R.) aveva consentito di delineare i contorni in ordine all'esistenza, operatitivà e composizione della 'ndrina Pardea-Ranisi, osservando che le vicende estorsive per cui vi era procedimento erano collocate nel periodo di espansione della predetta articolazione ed erano state eseguite "allo scopo principale di affermare il predominio della cosca sul territorio di influenza, rafforzando e palesando la capacità intimidatoria derivante dal vincolo associativo via via consolidatosi tra i suoi membri" (pag.2 ordinanza impugnata); appariva quindi evidente l'unicità del disegno criminoso. Sotto il profilo della desumibilità il difensore evidenzia che la comunicazione della notizia di reato del 20/08/2018, con cui erano stati deferiti all'autorità giudiziaria i presunti responsabili del delitto per cui era stata applicata la misura, annotava che i soggetti erano già indagati nel proc. pen. n. 2239/14 R.G.N.R. "per il reato di associazione mafiosa e diversi reati della stessa natura"; il Tribunale non si era avveduto della rinvenibilità della programmazione dei reati-fine, quanto meno nelle linee essenziali, sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso, e che il quadro indiziario si era cristallizzato nelle denunce in atti, nelle sommarie informazioni testimoniali e nella visione dei filmati di cui alla comunicazione notizia di reato del 20/08/2018 e di quella del 21/08/2018; inoltre, per effetto della retrodatazione, i termini di fase erano già scaduti al momento dell'emissione dell'ordinanza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1 Infatti, si deve premettere che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze;
il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come sottolineato dai Giudici delle leggi - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Infatti, ai fini dell'applicazione dell'istituto processuale in esame la condizione di conoscenza tratta da un determinato compendio documentale o dichiarativo va intesa in termini di pregnanza processuale la quale si verifica quando il pubblico ministero procedente si trovi nella effettiva condizione di servirsi di un quadro indiziario connotato da gravità sufficientemente compiuto ed esauriente (ancorché modificabile in fieri nel prosieguo delle indagini), tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravita delle fonti indiziarie (art.273 cod. proc. pen.), suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari (art.274 cod. proc. pen.) - alla richiesta ed all'adozione di una (nuova) misura cautelare. Nel caso in esame, il ricorso è assolutamente privo di specificità, non indicando quali atti avesse a disposizione il Pubblico Ministero per poter effettuare un'unica contestazione, e da quali atti risulti che fosse nelle condizioni di conoscere in termini di necessaria gravità indiziaria i fatti relativi al reato di cui al capo 5 dell'incolpazione provvisoria. In particolare, il ricorso non si confronta affatto con l'articolata motivazione del Tribunale di Napoli, che ha evidenziato, oltre alla diversità dei reati contestati, che il titolo cautelare oggetto del presente procedimento è fondato non solo sulle attività di captazione telefonica, ma anche su "attività di indagine svoltasi progressivamente e compendiata in informative successive al titolo cautelare rispetto al quale la difesa ritiene sussista una ipotesi di retrodatazione" (pag.2 ordinanza impugnata); il Tribunale ha anche illustrato le ragioni per le quali non sussiste alcuna delle ipotesi di cui all'art. 12 cod. proc. pen. (pag.3) con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali. 3 Il ricorrente sostiene come appaia evidente l'unicità del disegno criminoso tra i reati contestati, senza però fornire alcuna prova della stessa, ma limitandosi ad affermarne l'esistenza con il mero richiamo a pronunce giurisprudenziali;
sul punto, premesso che "in tema di misure cautelari, la continuazione tra reato associativo mafioso e reati-fine, aggravati dalla finalità mafiosa, rilevante, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., ai fini della retrodatazione del "dies a quo" della custodia cautelare, si configura solo quando i reati fine sono stati già programmati, quanto meno nelle loro linee essenziali, sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso. (Nella specie, la Corte ha escluso la retrodatazione della misura per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in relazione a precedente misura emessa per un'estorsione aggravata ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, commessa successivamente alla costituzione del vincolo associativo genetico)." (Sez. 5, 49224 del 06/06/2017, Anastasio, Rv. 271477), si deve rilevare come di tale programmazione iniziale non sia stata fornita alcuna evidenza nel caso in esame. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12/04/2023
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'indagato, Avv. SALVATORE STAIANO, anche quale sostituto dell'Avv. RAFFAELE MANDUCA, il quale si è riportato ai motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27081 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 ottobre 2021, il Tribunale del Riesame di ZA respingeva la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di LI CH LE avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di ZA con la quale era stata applicata a LI CH, indagato per il reato di tentata estorsione la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di LI CH, eccependo l'inosservanza dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen.: il Tribunale aveva ritenuto che non potesse trovare applicazione l'invocato istituto processuale poiché l'ordinanza cronologicamente posteriore, oggetto del gravame, afferiva a delitto successivo (commesso il 19/08/2018) rispetto agli addebiti cautelari contestati ai ricorrente (ordinanza custodiale del 12/12/2019); l'affermazione era del tutto apodittica, in quanto l'ordinanza, nel ricostruire LA vicenda di cui al capo 5), aveva evidenziato che l'indagine nel procedimento "Rinascitta-Scott" (n. 2239/14 R.G.N.R.) aveva consentito di delineare i contorni in ordine all'esistenza, operatitivà e composizione della 'ndrina Pardea-Ranisi, osservando che le vicende estorsive per cui vi era procedimento erano collocate nel periodo di espansione della predetta articolazione ed erano state eseguite "allo scopo principale di affermare il predominio della cosca sul territorio di influenza, rafforzando e palesando la capacità intimidatoria derivante dal vincolo associativo via via consolidatosi tra i suoi membri" (pag.2 ordinanza impugnata); appariva quindi evidente l'unicità del disegno criminoso. Sotto il profilo della desumibilità il difensore evidenzia che la comunicazione della notizia di reato del 20/08/2018, con cui erano stati deferiti all'autorità giudiziaria i presunti responsabili del delitto per cui era stata applicata la misura, annotava che i soggetti erano già indagati nel proc. pen. n. 2239/14 R.G.N.R. "per il reato di associazione mafiosa e diversi reati della stessa natura"; il Tribunale non si era avveduto della rinvenibilità della programmazione dei reati-fine, quanto meno nelle linee essenziali, sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso, e che il quadro indiziario si era cristallizzato nelle denunce in atti, nelle sommarie informazioni testimoniali e nella visione dei filmati di cui alla comunicazione notizia di reato del 20/08/2018 e di quella del 21/08/2018; inoltre, per effetto della retrodatazione, i termini di fase erano già scaduti al momento dell'emissione dell'ordinanza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1 Infatti, si deve premettere che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze;
il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come sottolineato dai Giudici delle leggi - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Infatti, ai fini dell'applicazione dell'istituto processuale in esame la condizione di conoscenza tratta da un determinato compendio documentale o dichiarativo va intesa in termini di pregnanza processuale la quale si verifica quando il pubblico ministero procedente si trovi nella effettiva condizione di servirsi di un quadro indiziario connotato da gravità sufficientemente compiuto ed esauriente (ancorché modificabile in fieri nel prosieguo delle indagini), tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravita delle fonti indiziarie (art.273 cod. proc. pen.), suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari (art.274 cod. proc. pen.) - alla richiesta ed all'adozione di una (nuova) misura cautelare. Nel caso in esame, il ricorso è assolutamente privo di specificità, non indicando quali atti avesse a disposizione il Pubblico Ministero per poter effettuare un'unica contestazione, e da quali atti risulti che fosse nelle condizioni di conoscere in termini di necessaria gravità indiziaria i fatti relativi al reato di cui al capo 5 dell'incolpazione provvisoria. In particolare, il ricorso non si confronta affatto con l'articolata motivazione del Tribunale di Napoli, che ha evidenziato, oltre alla diversità dei reati contestati, che il titolo cautelare oggetto del presente procedimento è fondato non solo sulle attività di captazione telefonica, ma anche su "attività di indagine svoltasi progressivamente e compendiata in informative successive al titolo cautelare rispetto al quale la difesa ritiene sussista una ipotesi di retrodatazione" (pag.2 ordinanza impugnata); il Tribunale ha anche illustrato le ragioni per le quali non sussiste alcuna delle ipotesi di cui all'art. 12 cod. proc. pen. (pag.3) con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali. 3 Il ricorrente sostiene come appaia evidente l'unicità del disegno criminoso tra i reati contestati, senza però fornire alcuna prova della stessa, ma limitandosi ad affermarne l'esistenza con il mero richiamo a pronunce giurisprudenziali;
sul punto, premesso che "in tema di misure cautelari, la continuazione tra reato associativo mafioso e reati-fine, aggravati dalla finalità mafiosa, rilevante, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., ai fini della retrodatazione del "dies a quo" della custodia cautelare, si configura solo quando i reati fine sono stati già programmati, quanto meno nelle loro linee essenziali, sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso. (Nella specie, la Corte ha escluso la retrodatazione della misura per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in relazione a precedente misura emessa per un'estorsione aggravata ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, commessa successivamente alla costituzione del vincolo associativo genetico)." (Sez. 5, 49224 del 06/06/2017, Anastasio, Rv. 271477), si deve rilevare come di tale programmazione iniziale non sia stata fornita alcuna evidenza nel caso in esame. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12/04/2023