Sentenza 8 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/02/2002, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2002 |
Testo completo
A N A I 5 L 6 E A 8 .C.C. 691 N 9 T 1 O / I N 4 / - I 6 2 B 017 72 /02 G . E . R A L . R N B L T P . A OGGETTO D R O A . C POOLO ITALIAN B I.R.PE.F.: redditi di I L B I D E I A B lavoro dipendente;
L D U T A E I UPREMA DI CASSAZIONE indennità varie I S T 3 N (trasferimento) 1 N E R S . E I E SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA S N A E T composta dai Magistrati: A M Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G. N. 8368/2000 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 4421 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Consigliere C.C.
5.10.2001 ha pronunciato la seguente E N SENTENZA O I E Z L A I S S V in camera di consiglio, sul ricorso iscritto al n. 8366 R.G. 2000, A I C I C D E A proposto 5 M E N 5 R P 1 O U I S P 9 E T 6 R M O CA NC, rappresentato e difeso, con procura a C A . C N margine del ricorso, datata 10 aprile 2000, dall'avv. Vittorio SBISA”, domiciliatario in Roma alla via Toscana 30; · ricorrente-
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla vía dei Portoghesi 12; 6 4
- controricorrente -
9 1 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia in data 8 aprile 1999, depositata col n. 47 il 6 maggio 1999. Premesso in fatto: CO NE impugnò l'avviso di accertamento con cui + l'Ufficio delle Imposte di Bari aveva recuperato a tassazione la somma di lire 10.800.000, erogata al contribuente quale indennità di trasferimento, ritenendola imponibile in i.r.pe.f. 1989; il ricorso fu accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado - di Bari, che ritenne non tassabile l'indennità, e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il gravame dell'ufficio, escludendo tuttavia le sanzioni;
per la cassazione ricorre il contribuente, con unico complesso " motivo, ribadendo la concorrente natura (almeno in parte) risarcitoria dell'indennità, non tassabile quindi a mente dell'art. 48 t.u.i.r., ed invocando sostegno della tesi, in particolar modo, Cass. 13486/1999; resiste l'Amministrazione finanziaria con controricorso;
in persona del dott. Maurizio Velardi, il P.M.Vrichiamando l'univoco orientamento, contrario alle* - ragioni del ricorrente, espresso, fra le altre, da Cass. 2604/2000, ha chiesto il rigetto del ricorso, con procedura camerale, per 7 manifesta infondatezza. Ritenuto in diritto: l'art. 48 del d.P.R. 917/1986 - seguendo e precisando i criteri già esposti nell'art. 48 del d.P.R. 597/1973 - definisce come 2 reddito tassabile tutti i compensi derivanti dal rapporto di lavoro, ricomprendendovi espressamente i rimborsi di spese (comma 1), per occuparsi, in via di eccezione, di indennità e rimborsi (comma 4), per i quali individua una misura non imponibile criteri, questi, ulteriormente specificati nella riformulazione introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1998, dall'art. 3 del d igs. 314/1997 -; dal contesto normativo si evince che queste indennità, fra le quali rientra quella di trasferimento, intesa rimborsare il dipendente delle maggiori spese che sarà per affrontare in vista della sistemazione nella nuova sede, sono componenti del reddito tassabile ai fini dell'i.r.p.e.f., per l'intero ammontare, se ricadono in periodi d'imposta anteriori al 1998; l'orientamento, consolidatosi successivamente a Cass. 13486/ - 1999, richiamata dal ricorrente (cfr., per tutte, Cass. 12578/2000), E N O A I 6 I in mancanza di nuove e valide argomentazioni di segno contrario, Z 8 . R 9 A N 1 R A / - T 4 T / S B I U 6 va condiviso;
. 2 G B L . I E L R R . A R P . . T il ricorso va dunque respinto per manifesta infondatezza, con B A D A D L T E E A D T N I compensazione delle spese, in considerazione di quanto precede. E N R S E . E I S A T N E A
P.Q.M.
M T Rigetta il ricorso;
dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio di cassazione. DEPOSITATO INCANCELLERIA 8 FEB. 2002. Oggi Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2001. IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano Il Presidente II Cons. estensore ZIONE -Enrico Papa - 23 Michele Cantling tmico 3 IL CANCELLIERE C1