Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2003, n. 3896
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Sentenza 17 marzo 2003

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Nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici transitato, secondo le disposizioni della legge 29 gennaio 1992 n. 58, alle dipendenze di azienda privata concessionaria, trova applicazione la disciplina del trattamento di fine rapporto prevista inderogabilmente dalla legge n. 297 del 1982, restando perciò privo di efficacia, in quanto invalido, l'impegno dell'azienda di conservare ai dipendenti provenienti dall'Azienda di Stato, dietro corrispettivo del versamento dell'indennità di buonuscita liquidata dall'ENPAS, il trattamento che avrebbero percepito quali dipendenti pubblici; ne consegue che, ai fini della liquidazione del t.f.r. al detto personale, deve escludersi la computabilità di periodi non lavorati e tuttavia riconosciuti utili, nel regime del pubblico impiego, per il calcolo dell'indennità di anzianità (cosiddetta supervalutazione dell'anzianità di servizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2003, n. 3896
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3896
    Data del deposito : 17 marzo 2003

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