Cass. pen., sez. VII, sentenza 03/07/2017, n. 41330
CASS
Sentenza 3 luglio 2017

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Massime1

L'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 13-bis cod. pen., in quanto essa, conseguendo ad un'"abolitio criminis", rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica. (Fattispecie in tema di depenalizzazione del reato di ingiuria).

Commentario1

  • 1Prosciolto 131bis in appello dopo assoluzione, motivazione rafforzata (Cass. 1087/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2023

    Nel caso di riforma su appello del pubblico ministero della sentenza assolutoria di primo grado perché il fatto non sussiste in una decisione di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., si impone l'obbligo di una motivazione rafforzata, nonché quello di rinnovare l'assunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva sia nell'ottica della pronunzia liberatoria del Giudice di prime cure che in quella della pronunzia di proscioglimento per particolare tenuità del Giudice di appello. La c.d. irrilevanza del fatto è istituto diverso da quello della c.d. inoffensività del fatto. L'inoffensività trova applicazione quando il fatto è privo di un suo elemento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, sentenza 03/07/2017, n. 41330
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41330
Data del deposito : 3 luglio 2017

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