Sentenza 3 luglio 2017
Massime • 1
L'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 13-bis cod. pen., in quanto essa, conseguendo ad un'"abolitio criminis", rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica. (Fattispecie in tema di depenalizzazione del reato di ingiuria).
Commentario • 1
- 1. Prosciolto 131bis in appello dopo assoluzione, motivazione rafforzata (Cass. 1087/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2023
Nel caso di riforma su appello del pubblico ministero della sentenza assolutoria di primo grado perché il fatto non sussiste in una decisione di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., si impone l'obbligo di una motivazione rafforzata, nonché quello di rinnovare l'assunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva sia nell'ottica della pronunzia liberatoria del Giudice di prime cure che in quella della pronunzia di proscioglimento per particolare tenuità del Giudice di appello. La c.d. irrilevanza del fatto è istituto diverso da quello della c.d. inoffensività del fatto. L'inoffensività trova applicazione quando il fatto è privo di un suo elemento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 03/07/2017, n. 41330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41330 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2017 |
Testo completo
41330-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - UDIENZA CAMERA DI Dott. STEFANO PALLA CONSIGLIO - Consigliere - DEL 03/07/2017 Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere - SENTENZA Dott. ROSA PEZZULLO N. 15622/2017 - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO Dott. FERDINANDO LIGNOLA Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE - N. 44278/2016 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA nei confronti di: ZA AN IN N. IL 05/02/1959 avverso la sentenza n. 4/2016 GIUDICE DI PACE di CASTIGLIONE DEL LAGO, del 23/02/2016 dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
RILEVATO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza ZA AN IN era prosciolto dall'accusa di ingiuria per la particolare tenuità del fatto. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale di Perugia, chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta depenalizzazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
infatti il reato di ingiuria è stato depenalizzato per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 e non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, nè, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti.
1.1 Tale formula prevale su quella di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto, poiché non comporta alcuna conseguenza sfavorevole, a differenza della prima.
1.2 Va infatti ricordato che l'art. 131-bis cod. pen. disciplina l'ipotesi di un fatto tipico, la cui pur lieve offensività deve intendersi oggetto di accertamento: una volta riscontrata esistente, il fatto rimarrà antigiuridico ma per scelta di politica criminale operata dal legislatore a fini eminentemente deflattivi non andrà incontro a sanzione. La sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma in esame, dunque, esclude l'assoggettabilità dell'autore di un fatto-reato alla pena che dovrebbe conseguirne, ma non l'antigiuridicità del fatto-reato medesimo: infatti le "disposizioni di coordinamento processuale" previste dall'art. 3 del suddetto d.lgs. prevedono, attraverso l'introduzione dell'art. 651-bis del codice di rito, l'efficacia di giudicato della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis (in sede civile od amministrativa) non solo in punto di sussistenza del fatto e della sua riferibilità all'imputato, ma anche della sua "illiceità penale". La condotta che realizza un'offesa particolarmente tenue integra dunque un reato, esistente in tutte le sue dimensioni e componenti: oggettive, soggettive e di (modesta) lesività.
1.3 La relazione allo schema di decreto legislativo, poi sfociato nella stesura definitiva del d.lgs. n. 28/2015, avverte che il testo normativo, "nell'attuare l'indicazione del legislatore, muove dall'implicita ma ovvia premessa che la c.d. 'irrilevanza del fatto' sia istituto diverso da quello della c.d. 'inoffensività del 2 T fatto'. Quest'ultimo, come recepito dalla giurisprudenza costituzionale e comune ormai largamente prevalente, attiene alla totale mancanza di offensività del fatto, che risulta pertanto privo di un suo elemento costitutivo e in definitiva atipico e insussistente, come reato. Com'è noto, l'ipotesi della inoffensività del fatto è stata ricondotta normativamente all'art. 49, comma 2, cod. pen.; diversamente, l'istituto in questione della 'irrilevanza' per particolare tenuità presuppone un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato ma da ritenere non punibile in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale. Ne viene che la collocazione topografica della sua disciplina non può che essere quella delle determinazioni del giudice in ordine alla pena: e, pertanto, lo schema di decreto delegato ha ritenuto di inserire la disciplina sostanziale del nuovo istituto in apertura del Titolo V del Libro I del codice penale, subito prima degli articoli concernenti l'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena". A sua volta, la relazione della commissione ministeriale di studio per l'elaborazione delle proposte ai fini dell'attuazione della legge delega n. 67/2014 ricorda che nel caso di specie la non punibilità "comporta comunque un'affermazione di responsabilità, dalla quale tuttavia non derivano effetti e conseguenze penali diversi da quello della iscrizione del provvedimento nel Casellario giudiziale".
1.4 Una parte della dottrina, a proposito delle sentenze emessa in seguito a dibattimento, ha parlato di criptocondanne, poiché, pur se formalmente di R proscioglimento, le decisioni sono fondate sul pieno accertamento di tutti i presupposti della penale responsabilità e possono essere considerate veri e propri precedenti penali, non sono ai fini della valutazione del requisito della non abitualità, in futuri procedimenti per fatti bagatellari, ma anche ad ulteriori fini penalistici, quali la determinazione della pena o la prognosi prevista per la sospensione condizionale della pena.
1.5 Una significativa conferma della correttezza dell'approccio ermeneutico appena illustrato si ricava da una delle decisioni di questa Corte che hanno avuto modo di occuparsi del nuovo istituto, secondo la quale «la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. sia perché diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica» (Sez. III, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, Rv 263885). 3 1.6 Analogo principio deve essere affermato rispetto all'intervenuta depenalizzazione: l'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (e dunque l'annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione) deve ritenersi prevalente sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. sia perché diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.
2. In conclusione la sentenza impugnata deve annullata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché fatto di cui all'art. 594 cod. pen. non è previsto dalla legge come reato. Così deciso, in Roma, il 3 luglio 2017 Il cons Il presidente ShaneТашJon DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 SET, 2017 Il Funzionario Giudiziario Diana UBALDI 4