Sentenza 24 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2001, n. 7086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7086 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
DIRITTI DIRITTI DI ITTI IR D 086 0 1 A ITALIANA 800-36 SIE DEL POPO IT CANO SSAZIONE A CO FESUPR IA Oggetto R ento SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente- R.G.N. 15988/00 Dott. Michele VARRONE - Consigliere 17682/00 Dott. Italo PURCARO Consigliere 20495/00 Cron. 16325 - Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Rep. 2607 Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente Ud.19/03/01 SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, S.p.a.(BNL), in persona 600 per diritti 24/MAG.2001 dr.Davide Croff, dell'Amministratore delegato, il IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DELL'OLIO, che lo difende unitamente all'avvocato CORRADO FRANZA, con procura speciale del Dott. Mario Liguori Roma 187/2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rep. N. 121238. Richiesta copia studio 'TAMI - ricorrente per dirit L
contro
IL CANCELLIERE SA MO;
- intimato 2001 e sul 2° ricorso n° 17682/00 proposto da: 544 -1- SA MO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato LUCIO FANTI, che lo difende unitamente agli avvocati MARIO LUPI, MARIO CARA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ANCA NAZIONALE DEL LAVORO, BNL) SPA, in persona dell'Amministratore delegato dr.Davide Croff., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DELL'OLIO, che lo difende unitamente all'avvocato CORRADO FRANZA, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale e sul 3° ricorso n° 20495/00 proposto da: SA MO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE, 28, presso lo studio dell'avvocato LUCIO FANTI, che 10 difende anche disgiuntamente agli avvocati MARIO LUPI, MARIO CARA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
BNL SPA;
intimato avverso la sentenza n. 1120/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Terza CIVILE emessa il 2/3/2000, -2- depositata il 30/03/00; RG.2848/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica - udienza del 19/03/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato MATTEO DELL'OLIO; udito l'Avvocato MARIO LUPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per la inammissibilità о il rigetto del ricorso pricipale;
ricorso N. 17682/2000 inammissibile ° rigettato;
inammissibilità ricorso incidentale condizionato. -3- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di denunzia presentata dalla CA Nazionale del Lavoro, era promossa azione penale nei confronti di IM IT per il delitto aggravato perché, quale dipendentedi peculato della CA, addetto ad amministrare i rapporti creditizi fra la Filiale di Roma ed i clienti affidati Group Italia S.p.a. e AL. IT. AL. S.p.a. società facenti parte del gruppo imprenditoriale di RE RU e RI OR aveva loro consentito un'esposizione debitoria notevolmente superiore ai limiti dell'affidamento; e ciò, in particolare, mediante negoziazione incrociata di assegni, tratti direttamente indirettamente su altri istituti bancari e risultati poi insoluti, il cui accreditamento nei conti aveva posto nella immediata disponibilità dei titolari i relativi importi. L'imputazione era, poi, estesa anche ai predetti RU e OR, nonché a ND RT e RE FO, dipendenti dello stesso istituto di all'epocacredito, con mansioni rispettivamente, dei fatti, di direttore delle Filiale e di funzionario con mansioni di capo gruppo. Il Tribunale di Roma, dinanzi al quale gli rinviati a giudizio per imputati venivano 3 Я rispondere in concorso tra loro dí peculato continuato e pluriaggravato, premesso che il fatto contestato integrava il delitto di appropriazione indebita pluriaggravata e ritenuto che fosse carente l'elemento soggettivo della fattispecie criminosa - consistente nella consapevolezza che le società non avrebbero più restituito il denaro loro erogato assolveva gli imputati perché il Il Tribunale fatto non costituiva reato. della domanda riservava ad altra sede l'esame costituitasi risarcitoria proposta dalla CA, parte civile. La Corte d'appello, investita dell'impugnazione proposta dal IT e dal RT, assolveva tutti gli imputati, per l'effetto estensivo dell'impugnazione, perché il fatto non sussisteva. La CA nazionale del Lavoro proponeva ricorso per cassazione. La sentenza impugnata era annullata dalla Corte ai soli effetti civili con rinvio ai sensi dell'art. 541 c.p.p. alla Corte d'appello in sede civile. Il giudizio veniva riassunto dalla CA la quale chiedeva che, accertata l'oggettività del reato di appropriazione indebita e comunque del comportamento degli originaril'illiceità r 1 imputati, questi fossero condannati al risarcimento dei danni in misura non inferiore a lire 8.197.565.928, oltre accessori. I convenuti contestavano il fondamento della domanda. Con sentenza del 12 aprile 1995, la Corte d'appello, ritenuta 1'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta contro il FO e concludeva nel senso dellail RT configurabilità del reato di appropriazione indebita, sotto il profilo oggettivo, e della responsabilità del IT, del OR e del RU, quantomeno а titolo di colpa. Condannava quindi i predetti al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. La Corte di cassazione, con sentenza n. 6984 del 1997, ritenuta l'insufficienza, sotto diversi profili, della motivazione adottata dalla Corte d'appello in ordine alla colpa, quale elemento dell'illecito civile, cassava la sentenza con rinvio. Il giudizio veniva riassunto da parte della CA Nazionale del Lavoro. I l IT, il FO ed il RT contestavano il fondamento delle domande rivolte nei loro confronti. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del respingeva la domanda di30 marzo 2000, r - risarcimento nei confronti del IT, con compensazione delle spese, mentre nulla statuiva sulle posizioni del RT e del FO, restando ferma la statuizione della precedente sentenza d'inammissibilità della domanda, che non era stata oggetto di cassazione. Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione sia La CA Nazionale del Lavoro che IM IT, svolgendo un unico motivo. Ai rispettivi ricorsi, ciascuna delle parti resiste con controricorso. Il IT, un ulteriore ricorso incidentale inoltre, propone Entrambe le parti hanno presentato condizionato. memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi, in quanto proposti avverso la sentenza, vanno riuniti a norma dell'art.stessa 335. 2. con l'unico motivo di ricorso, la CA Nazionale del Lavoro deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 324, 383, 384 c.p.c.; 1218 SS. 2043 SS. 2055, 2104, 2697 SS. C.C.; 43, 185, 187, 646 c.p.; 541 SS. c.p.p. 1930. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi>>. 6 r ام لل . La ricorrente deduce che la Corte di cassazione, nel cassare la precedente sentenza della Corte d'appello, aveva ritenuto intangibile l'accertamento dei fatti contenuti nel саро d'imputazione e la loro rispondenza all'elemento oggettivo del reato di appropriazione indebita e aveva considerato insufficiente la motivazione Ciò premesso lasull'elemento oggettivo. ricorrente ha esposto che si è in presenza, rilevata con lo stesso effetto di giudicato da codesta S.C. e dalla precedente sentenza della Corte d'appello, di un inadempimento a specifici doveri contrattuali, quale quello di osservanza delle regole e delle istruzioni sull'esercizio del Perciò l'elemento della colpa è credito. irrilevante e tanto più lo è la persuasione о speranza del non prodursi di danni, di cui il debitore risponde se non prova una vera impossibilità di adempimento per caso fortuito о forza maggiore (art. 1218 c.c.)>>. La Corte d'appello, avendo ritenuto di dover prescindere dall'eventuale autonoma rilevanza del comportamento sotto il profilo contrattuale, aveva violato l'art. 112 c.p.c. per omissione di pronunzia nonché disapplicate le regole civilistiche sulla responsabilità e sulla prova. 7 دو In ogni caso la negligenza l'imprudenza e l'imperizia e tanto più l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline costituisce colpa anche in senso penalistico. Quindi, secondo quanto esposto, la Corte di merito: avrebbe dovuto dare risolutivo peso alla circostanza che il IT aveva continuato ad autorizzare operazioni di cui conosceva l'anormalità; avrebbe dovuto escludere, attesa l'insolvenza delle debitrici, la presenza garanzie e risorse patrimoniali che invece di aveva presunto, sulla base di una CTU espletata in altro procedimento;
avrebbe dovuto considerare che l'assenso informale dei diretti superiori era solo ipotizzato nella precedente sentenza, mentre, semmai, si sarebbe dovuto dimostrare che il IT aveva agito secondo direttive legittime e vincolanti dei superiori. Il motivo è infondato. (e si dovevaCiò di cui si discuteva discutere) dinanzi alla Corte di rinvio, per effetto della sentenza n. 6984 del 1997 della Corte di Cassazione, era il profilo della sussistenza o meno di una responsabilità civile a titolo di colpa, in presenza di un comportamento che integrava l'elemento oggettivo del reato di appropriazione indebita. Era dunque estranea al 8 دو l'indagine merito giudizio della Corte di di un rilevanza sull'esistenza e sulla inadempimento da parte del IT, con applicazione dell'art. 1218 c.c. Il richiamo fatto nella sentenza della Corte d'appello di Roma al profilo contrattuale>>, per escluderne la rilevanza nel giudizio sta, appunto, a significare l'estraneità degli aspetti attinenti ai riflessi sul rapporto di lavoro (responsabilità disciplinare e licenziamento) e alla qualificazione della responsabilità in questione come responsabilità contrattuale, con le ulteriori conseguenze in tema di rilevanza e prova della colpa. Ciò che la Corte di rinvio doveva accertare era, infatti, la positiva esistenza della colpa con riferimento ad un comportamento oggettivamente qualificato come appropriazione indebita e non l'eventuale sussistenza della responsabilità del IT secondo lo schema dell'art. 1218 c.c. In conclusione, correttamente il giudice di rinvio ha ritenuto estraneo al giudizio il profilo attinente alla responsabilità contrattuale.
3. La Corte d'appello, pur dando per scontata la violazione delle disposizioni interne regolanti il credito, ha escluso che da ciò potesse automaticamente pervenirsi alla conclusione di un r comportamento colposo del IT, effettuando dello una valutazione globale del comportamento stesso, anche nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Nell'escludere la colpa, la Corte territoriale ha considerato: che il finanziamento era avvenuto in base alle valutazioni delle concrete possibilità di copertura della situazione debitoria che si andava creando (valutazione poi dimostratasi giustificata in situazione patrimoniale delle due base alla società); che le operazioni avevano quantomeno il consenso dei superiori, tanto che le operazione contestate al IT, come risultava dalla perizia espletata in sede penale, erano avvenute contestualmente all'accoglimento da parte della direzione centrale di richieste pervenute dalle stesse società di finanziamenti anche per importi molto consistenti;
che la condotta del IT, lungi dall'apparire espressione di autonoma valutazione era in definitiva riferibile alla posizione aziendale. Le considerazioni della Corte d'appello sulle circostanze sopra sinteticamente riportate, consistono, com'è ovvio, in valutazioni di merito che, per essere esaurientemente motivate, si 10 دو sottraggono al controllo di legittimità di questa Corte. quadro, le censure mosse dalla In questo impugnata appaiono ricorrente alla sentenza inammissibilmente in rivolte direttamente e dei giudici di questa sede al convincimento merito, operando una rilettura in chiave critica delle valutazioni compiute dalla Corte territoriale in ordine all'assenza di colpa del IT. Costituisce, infatti, censura di merito quelle con la quale si lamenta che la sentenza impugnata non aveva dato adeguato peso alla negligenza del IT e all'inosservanza di discipline da parte dello stesso, che aveva continuato ad autorizzare operazioni di cui conosceva l'anormalità. Ugualmente, a fronte del convincimento espresso dai giudici d'appello, attengono al merito le doglianze secondo cui si sarebbe dovuta escludere la presenza delle garanzie 0 risorse patrimoniali delle società finanziate e doveva essere dimostrato il ritenuto assenso informale dei diretti superiori, mancando qualsiasi valida conferma che potesse far emergere una linea di politica gestionale dell'azienda favorevole al finanziamento. Sui punti in questione, infatti, la 11 7 Corte di merito ha espresso il proprio convincimento valutando le risultanze processuali, la consulenza redatta nel giudizio d'appello avverso la sentenza che aveva dichiarato il fallimento della società Group Italia e la perizia espletata in sede penale. In conclusione, avuto riguardo a quanto esposto, il ricorso principale va rigettato.
4. Per quanto concerne il ricorso del IT, va innanzi tutto precisato che 10 è da stesso, proposto in via principale, incidentale, in base al considerarsi, tuttavia, principio secondo il quale in presenza di più impugnazioni avversO la medesima sentenza, l'impugnazione proposta per prima assume caratteri ed effetti di impugnazione principale e determina la costituzione del procedimento, nel quale debbono confluire, con natura ed effetti di impugnazioni incidentali, le successive impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti soccombenti. Ai fini poi dell'applicazione del principio in questione occorre fare riferimento alla data di notificazione degli atti di impugnazione e ove questi del siano di pari data al momento deposito, desumibile dalle relative date in 12 r dei depositi, dall'ordine di caso di pari data iscrizione a ruolo (Cass. 19 ottobre 1985, n. 5141). Nel caso di specie il ricorso del IT e quello della CA Nazionale del lavoro sono stati notificati alla stessa data (25 luglio 2000), ma il ricorso della CA è stato depositato per primo.
5. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il IT deduce la violazione dell'art. 360, n. 4 e n. 5, lamentando che la Corte d'appello aveva compensato le spese di causa in base ad un'asserita complessità della vicenda>>, non rispondente alla realtà. Il motivo è infondato. giurisprudenza consolidata di Costituisce quella secondo cui esula dal questa Corte sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale о parziale, delle spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa о nel caso di compensazione 13 r le parti adottata delle spese stesse fra con (v., ex multis, motivazione illogica ○ erronea n.Cass. 7 marzo 2001, n. 3272; 6 dicembre 2000, 15502; 12 luglio 2000, n. 9271). Si è dunque al di fuori dell'ambito del sindacato sulle spese. E, comunque, avuto riguardo alla vicenda processuale e al contenuto della stessa, è da escludere che il complessità>> possa ritenersi richiamo alla illogico.
6. Il IT, unitamente al controricorso in risposta al ricorso della CA L Nazionale del lavoro ha proposto un ulteriore ricorso incidentale condizionato. ricorso dev'essere dichiarato Questo essendo precluso alla parte che inammissibile, ricorso principale (inabbia già proposto per quanto detto, questo caso divenuto, così, il suo diritto incidentale) consumando d'impugnazione - di proporre un successivo ricorso incidentale (Cass. 2 dicembre 2000, n. 15407; 11 luglio 1995, n. 7592). In conclusione, vanno rigettati I l ricorso principale proposto dalla CA Nazionale del Lavoro e il ricorso incidentale proposto dal IT, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dal 14 r IT. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di questa fase
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta i ricorsi proposti dal IT e dalla CA Nazionale inammissibile il ricorso del Lavoro;
dichiara incidentale condizionato del IT: compensa le spese di questa fase. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 19 marzo 2001. IL PRESIDENTE IL RELATORE EST Детка Fiducia Мино IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 80000 330000 Depositata in Cancelleria oggi, li 24 MAG. 2001 8067€ 12,00 X E IL CANCELLIERE C1 B Giovanni Giambattista AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data NOV. 2004rie 4 an 4444al versate €. 182,43 CENDIIANTADUE 63 p. Dirigente Area Servi (Dot.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio A diziar (Dr. M. RACIOLINS) 15