Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2025, n. 37220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37220 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
37220-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
composta da
Ercole AP
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IN AT PA Di CO LI
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
Sent. n. sez. 1266/2025
CC 24/09/2025
R.G.N. 19231/2025
- relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RT ON, nata a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 10/03/2025 del Tribunale di Bari;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IN AT;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore della ricorrente, avvocato Mario Cecere, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. ON RT, attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale di Bari in epigrafe indicata, che ne ha respinto la richiesta di riesame avverso quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia che le ha applicato le misure custodiali dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Ella è indagata per il delitto di maltrattamenti, per aver tenuto condotte lesive dell'integrità fisica e psicologica del proprio figlio minore, nato nel luglio del 2022,
così determinando uno stato di pressione psicologica e di prostrazione morale nel proprio marito e padre del bambino, NO RO, perciò rendendo abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni familiari.
2. Il ricorso consta di tre motivi, con cui si denunciano violazioni di legge e vizi di motivazione in punto sia di gravità indiziaria che di esigenze cautelari.
2.1. Con i primi due, riguardanti il tema dei gravi indizi, la difesa censura la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui individua la persona offesa nel marito dell'indagata, laddove il destinatario delle condotte a costei addebitate sarebbe il figlio, che tuttavia non ha mai manifestato alcuna forma di sofferenza nei confronti della madre. Paure, pianti e tremori del bambino risulterebbero solamente dalle interessate dichiarazioni del padre e dei componenti della famiglia d'origine di questi, non avendo trovato conferma, invece, in quelle rese da soggetti estranei. Tra queste, il ricorso segnala quelle dell'assistente sociale intervenuta a sorpresa presso l'abitazione della coppia, che ha riferito di aver trovato il bambino curato, sereno e desideroso del contatto materno: dichiarazioni, queste, illogicamente svalutate dal Tribunale del riesame, con l'inconferente motivazione per cui, nel corso del delitto di maltrattamenti, possano esistere periodi di normalità nelle relazioni tra agente ed offeso. Inoltre, evidenzia il ricorso che l'indagata ed il marito vivevano una situazione di crisi e di conseguente conflittualità reciproca, tanto da aver ella cercato supporto psicologico rivolgendosi al consultorio familiare. Si segnala, poi, definendola "bizzarra", la circostanza per cui RO, pur sapendo delle ipotetiche condotte aggressive da maggio del 2024, abbia sporto querela soltanto nel gennaio successivo. Infine, si denuncia l'assenza di qualsiasi considerazione, da parte del Tribunale del riesame, della documentazione prodottagli dalla difesa, in particolare di un supporto digitale contenente la registrazione di conversazioni rivelatrici dell'antipatia e dell'ostilità nutrite verso l'indagata della sorella e dalla madre del proprio marito, nonché immagini fotografiche della ricorrente e del proprio figlio inconciliabili con il denunciato clima di terrore.
2.2. Quanto al ritenuto pericolo di reiterazione criminosa, si lamenta il fatto che il Tribunale abbia valorizzato soltanto condotte passate, comunque evidenziandosi l'assenza di concretezza ed attualità di tale esigenza cautelare. Si censura, infine, la valutazione di non eccessiva afflittività delle misure imposte, contenuta nell'ordinanza, rilevandosi come le stesse impediscano da mesi all'indagata ogni contatto con il suo unico figlio in tenera età.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, presentando la motivazione dell'ordinanza profili d'incompletezza e di non immediata consecutività logica.
2. Il giudice del riesame ha ancorato il giudizio di gravità indiziaria principalmente alle dichiarazioni fornite dal marito dell'indagata, ritenute logicamente coerenti e prive di intenti calunniatori, in ragione del contesto in cui furono formulate, successivo ad un percorso terapeutico intrapreso dalla coppia, nonché per aver egli cercato, in qualche misura, anche di giustificare il comportamento aggressivo della moglie, segnalandone il difficile vissuto familiare. A completamento di tale quadro, sono state valorizzate le dichiarazioni dei familiari di lui e degli operatori dei servizi territoriali che avevano seguito la coppia durante il percorso.
2.1. Lo stesso Tribunale, tuttavia, dà atto che, secondo queste ultime fonti informative, il comportamento dell'indagata si sarebbe manifestato in termini di «atteggiamento ostile», di «elevata conflittualità di coppia», senza che siano stati descritti concreti episodi di violenza, fisica o morale, da lei messi in atto nei confronti del minore. In tal modo, però, l'ordinanza ha finito per valorizzare circostanze indicative di tensioni familiari come elementi dimostrativi dei presunti maltrattamenti a carico del minore, sovrapponendo piani fattuali e giuridici distinti.
2.2. Quanto, poi, in particolare, alla relazione dell'assistente sociale sull'accertamento svolto in occasione dell'accesso a sorpresa presso l'abitazione della famiglia, il Tribunale l'ha ritenuta priva di rilievo, richiamando quella giurisprudenza per cui eventuali pause di tranquillità non siano sufficienti a far venir meno l'abitualità caratterizzante la relazione maltrattante. Tale osservazione, però, non è conferente e trascura completamente un dato diverso, qual è quello della serenità e delle manifestazioni d'affetto tenute dal minore verso la madre nell'occasione: elemento che, seppur non di per sé decisivo, è potenzialmente in grado di minare la tenuta logica complessiva della motivazione e merita, perciò, di essere valutato nella ricostruzione del fatto.
2.3. Infine, merita di essere approfondito il profilo dell'individuazione del padre del bambino quale persona offesa dal reato, che presuppone un collegamento causale diretto della condizione individuale di prostrazione ed avvilimento abituali di costui con le ipotetiche condotte aggressive tenute dall'indagata verso il figlio. L'ordinanza, invero, non si sofferma su tale profilo, palesando una sorta di automatismo nella relazione tra comportamenti verso il figlio e maltrattamento del padre, che non è consentito e che, peraltro, viene fatto derivare genericamente
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dal clima familiare, senza distinguere, quindi, tra la sofferenza emotiva conseguente al deterioramento del rapporto coniugale e l'offesa derivante dalle condotte maltrattanti immediatamente rivolte verso una terza persona della famiglia.
3. L'ordinanza impugnata dev'essere, dunque, annullata, con rinvio al Tribunale del riesame per un supplemento di motivazione sui profili indicati. La valutazione sulle esigenze cautelari non può che essere rinnovata all'esito di tale disamina ulteriore, dovendo perciò ritenersi assorbito il residuo motivo di ricorso su tale punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025.
Il Consigliere estensore IN AT Догор
Il Presidente Ercole AP ус
Si dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi.
Roma.
14 NOV. 2025
IL FUNZIONARIO GR-DIZIARIO CA OM
residente