Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 19426
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Sentenza 28 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen., carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (art, 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in riferimento agli artt. 223, comma 1, 216, comma 2, e 219, comma 1, regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

    La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, ritenendo che il Tribunale di Catania abbia violato l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Non essendosi uniformato alla sentenza di annullamento con rinvio, ha pedissequamente richiamato le motivazioni delle sentenze di rigetto relative ai coindagati, senza confrontarsi con le censure difensive specifiche e senza fornire una motivazione adeguata sulle questioni devoluta.

  • Accolto
    Violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen., carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen.

    La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, ritenendo che il Tribunale di Catania abbia violato l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Non essendosi uniformato alla sentenza di annullamento con rinvio, ha pedissequamente richiamato le motivazioni delle sentenze di rigetto relative ai coindagati, senza confrontarsi con le censure difensive specifiche e senza fornire una motivazione adeguata sulle questioni devoluta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 19426
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19426
    Data del deposito : 28 maggio 2026

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