Sentenza 21 marzo 2013
Massime • 1
Nel procedimento di sorveglianza, la rinuncia all'istanza volta ad ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione costituisce atto negoziale abdicativo e recettizio e deve essere formulata dal condannato personalmente, ovvero dal difensore munito di procura speciale o in presenza dell'interessato consenziente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2013, n. 23522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23522 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI PA - Presidente - del 21/03/2013
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 104
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 35840/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES PA, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 3 aprile 2012 del Tribunale di sorveglianza di Bari, nel procedimento n. 566/2012. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita, nella camera di consiglio del 21 marzo 2013, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, dott. LETTIERI Nicola il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 3 aprile 2012 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha dichiarato non luogo a provvedere sulle domande di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari e di semilibertà, proposte da TI PA, per intervenuta rinuncia ad esse, e, contestualmente, ha respinto l'ulteriore domanda di detenzione domiciliare, avanzata dal TI con riguardo alla pena residua di mesi otto e giorni cinque di reclusione, da espiare in forza di sentenza del Tribunale di Andria, in data 20/04/2011, di condanna per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, commesso il 1 aprile 2011. 2. Ricorre per cassazione il TI tramite il difensore, il quale deduce l'illegittima declaratoria di improcedibilità della domanda di affidamento terapeutico (non si duole, invece, del non luogo a provvedere sull'ulteriore istanza di semilibertà), poiché la rinuncia ad essa fu espressa dal solo difensore, in assenza del condannato che non era presente in udienza;
e lamenta, altresì, il difetto di motivazione del rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare, fondato su presupposti errati per il rilievo attribuito ad un procedimento penale sopravvenuto, nel quale non sarebbe stata riconosciuta alcuna responsabilità a carico del TI. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È fondato il motivo di ricorso che lamenta l'Illegittima declaratoria di improcedibilità della domanda di affidamento in prova in casi particolari per rinuncia;
mentre inammissibile è la censura di vizio della motivazione, anche per preteso travisamento di dati documentali, con riguardo al rigetto della domanda di detenzione domiciliare.
1.1. Va premesso, come già affermato da questa Corte, che il procedimento di sorveglianza, al pari di quello di esecuzione sul quale è modellato, può essere iniziato solo su impulso di parte, L. 26 luglio 1975, n. 354, ex art. 57 e art. 656 c.p.p., comma 6
pertinenti alle domande proposte, rispettivamente, dal condannato già detenuto e dal condannato in regime di sospensione dell'esecuzione di pena detentiva, sicché, una volta che ad istanza già presentata il promotore abbia ad essa rinunciato, il procedimento non può proseguire contro la sua volontà, ed il Tribunale di sorveglianza, già investito, non deve pronunciare al riguardo, ma deve dichiarare non luogo a provvedere sulla istanza rinunciata (Sez. 1, n. 2242 del 13/05/1993, dep. 10/07/1993, Rabito, Rv. 195418; conforme: Sez. 1, n. 40405 del 30/10/2002, dep. 28/11/2002, Diforti, Rv. 222771).
La rinuncia alla domanda, tuttavia, quale atto negoziale abdicativo e recettizio, deve provenire, nel procedimento di sorveglianza, dal condannato personalmente, ipotesi cui è equiparata la rinunzia formulata dal difensore in presenza dell'interessato consenziente, o dal difensore munito di procura speciale.
Nel caso in esame, invece, la rinuncia alla domanda di affidamento in prova in casi particolari, proposta in diverso procedimento - riunito al presente - dal TI, non è stata formulata dal promotore di essa, ma dal solo difensore in assenza del condannato istante e senza la procura di quest'ultimo.
Ne discende l'invalidità della rinuncia, proveniente da soggetto non legittimato, e la conseguente illegittimità della declaratoria di improcedibilità dell'istanza di affidamento in prova in casi particolari.
L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame, sul punto, al Tribunale di sorveglianza di Bari.
1.2. L'ulteriore censura di vizio della motivazione, pertinente al rigetto della concorrente istanza di detenzione domiciliare, è manifestamente infondata.
Con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, senza incorrere in alcun travisamento delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha escluso l'ammissione del TI al beneficio sulla base della ritenuta pericolosità sociale dello stesso, emergente non solo dall'ultimo arresto subito, il 9 marzo 2012, per concorso in illecita detenzione di sostanze stupefacenti (fatto per il quale il Tribunale ha riconosciuto l'esclusione, in sede cautelare, dei gravi indizi di colpevolezza) e per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (fatto, invece, ritenuto suffragato da gravi indizi di reità con applicazione al TI della misura cautelare degli arresti domiciliari), ma desunta altresì dai numerosi precedenti penali dell'istante per condanne già accumulate a far data dal 1999, a riprova di una non comune inclinazione delinquenziale (citati precedenti per estorsione in concorso nel 1999, per plurime violazioni della legge sugli stupefacenti nel 2000, 2001 e 2007, per violazione di domicilio, lesioni, ingiurie e minacce continuate nel 2001, per resistenza a pubblico ufficiale e violazione della legge sulle armi nel 2003, per furto tentato nel 2005), oltre a quattro procedimenti penali non ancora definiti, uno dei quali relativo ad ennesima violazione della legge sugli stupefacenti, aggravata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Segue l'inammissibilità del motivo attinente al preteso vizio motivazionale della decisione di rigetto della detenzione domiciliare.
2. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio nei limiti suddetti;
mentre, nel resto, il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'affidamento terapeutico e rinvia per nuovo esame, sul punto, al Tribunale di sorveglianza di Bari. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2013