Sentenza 9 febbraio 2016
Massime • 1
Il proscioglimento dell'imputato per il reato di cui all'art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, per il mancato raggiungimento della soglia di punibilità individuata dalla norma nel frattempo elevata a seguito del D.Lgs. n. 158 del 2015, va disposto "perchè il fatto non è previsto come reato", non invece con la formula "perchè il fatto non sussiste" che presuppone l'esclusione del verificarsi di un fatto storico suscettibile, tuttavia, di essere ipoteticamente attratto in una fattispecie incriminatrice.
Commentario • 1
- 1. Reati tributari, ritenute certificate, mancato versamento, importo maggiorato, abrogazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2016, n. 28934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28934 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2016 |
Testo completo
28 9 34/ 1 6 34 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 359 Elisabetta Rosi -- Presidente - Sent. n. sez. PU 09/02/2016 Enrico Manzon - Angelo Matteo Socci R.G.N. 48838/2014 -Relatore - Aldo Aceto Andrea Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MI RI, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 22/02/2013 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
udito per l'imputata l'avv. Vincenzo Dresda, sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. Paolo Migliorini, che ha concluso chiesto l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. La sig.ra RI MI ricorre per l'annullamento della sentenza del 22/02/2013 della Corte di appello di Firenze che ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione inflitta il 08/07/2010 dal Tribunale di quello stesso : capoluogo per il reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale legale rappresentante della società Social Service S.r.l.>>, non aveva versato, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta dell'anno 2004, le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un ammontare complessivo di € 72.973,00. 1.1.Con il primo motivo eccepisce l'estinzione del reato per prescrizione.
1.2.Con il secondo eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. 1.3.Con il terzo eccepisce l'eccessività della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il sistema sanzionatorio penale tributario è stato rivisto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (successivo alla requisitoria del PG) che, in attuazione della delega conferita dall'art. 8 ("Revisione del sistema sanzionatorio") legge 11 marzo 2014, n. 23, ha apportato rilevanti modifiche al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2.1.L'art. 7, d.lgs. n. 158 del 2015, in particolare, ha modificato l'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, da un lato inserendo espressamente nella fattispecie la dichiarazione annuale di sostituto di imposta quale fonte dell'obbligo, in alternativa ai certificati rilasciati ai sostituiti, dall'altro elevando a centocinquantamila euro la soglia oltre la quale l'omesso versamento delle ritenute assume rilevanza penale.
2.2.La modifica incide su un elemento costitutivo del reato che, pur non alterando la natura illecita della condotta (che resta sanzionata a livello amministrativo), la rende penalmente irrilevante quando i versamenti omessi siano inferiori al nuovo e maggior importo sopra indicato.
2.3.Si tratta indubbiamente di modifica più favorevole all'imputato poiché esclude in radice, con effetto "retroattivo", la rilevanza della condotta a lui oggi contestata.
2.4.Trattandosi di successione di leggi penali nel tempo, questa Corte può, anche d'ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l'imputato, anche in presenza di un ricorso inammissibile, disponendo, ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen., l'annullamento della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative "in melius" (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111).
2.5.L'annullamento deve essere disposto con la formula il fatto non è previsto dalla legge come reato>> e non con quella il fatto non sussiste>> che, presuppone, invece, già a livello descrittivo, l'ipotetica attrazione della condotta contestata in una fattispecie incriminatrice (cfr., sul punto, Sez. U, n. 2 : 37954 del 25/05/2011, Rv. 250975, secondo la quale l'adozione della prima formula dipende dal tenore formale dell'addebito, dalla circostanza cioè che con esso si assume la riconducibilità della fattispecie concreta ad una fattispecie astratta mai esistita, abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima. Mentre, quando il fatto storico, così come ricostruito, non è idoneo ad essere assunto nella fattispecie astratta, occorre adottare la seconda. Nel senso che la formula il fatto non sussiste>> comporta l'esclusione del verificarsi di un fatto storico che rientri nell'ambito di una fattispecie incriminatrice, si veda Sez. U, n. 4049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240814).
2.6.Occorre a tal fine considerare che:
2.6.1.l'innalzamento dell'asticella della penale rilevanza della condotta sospinge nell'area dell'esclusiva rilevanza amministrativa tutte quelle che hanno ad oggetto somme ad essa inferiori, quale conseguenza di un fenomeno successorio di leggi penali nel tempo per effetto del quale ciò che precedentemente era astrattamente previsto dalla legge come reato oggi non lo è più;
2.6.2.sulle condotte cd. "sotto-soglia", dunque, il giudice penale non ha (più) giurisdizione, nemmeno astratta, sicché l'affermazione che il "fatto non sussiste" presuppone, erroneamente, non solo che il fatto stesso, così come astrattamente contestato nell'editto accusatorio, continua a mantenere il suo connotato di illiceità penale e che tuttavia esso in natura non non si è mai verificato, ma che su quel fatto il giudice penale continua ad esercitare la propria giurisdizione;
2.6.3.la affermazione di sussistenza/insussistenza del fatto che integra il reato presuppone, infatti, che il giudice abbia logicamente già positivamente ritenuto la propria giurisdizione penale perché la condotta, così come descritta, è astrattamente riconducibile ad una fattispecie di reato;
2.6.4.se, in ipotesi, oggi si contestasse all'imputato di non aver versato una somma che lo stesso editto accusatorio colloca al di sotto della soglia della penale rilevanza, al giudice non resterebbe altro che prendere atto del fatto che quella condotta, puramente e semplicemente, non corrisponde ad alcuna fattispecie di reato, senza necessità di accertamenti volti a ricostruire la verità del fatto storico;
2.6.5.affermare, dunque, che il fatto così come contestato, non sussiste, equivale, da un lato a darne per presupposta la persistente rilevanza penale, dall'altro, conseguentemente, a ritenere che non ne siano stati integrati gli elementi costitutivi;
2.6.6.l'astratta configurabilità del fatto contestato come reato, infatti, impegna il giudice ad un'opera di verificazione dell'ipotesi accusatoria (vero/ 3 : falso) non necessaria quando l'editto collochi la condotta espressamene fuori del paradigma penale;
2.6.7.l'affermazione, dunque, che il fatto così come contestato non sussiste presuppone un giudizio di verificazione negativa dell'accusa che, in realtà, non . solo non è mai stato fatto ma non costituisce nemmeno la ragione dell'assoluzione che è fondata esclusivamente sul fenomeno successorio di leggi penali nel tempo, tradendo così la vera causa dello scioglimento dell'imputato dall'accusa che è costituita esclusivamente dall'arretramento del giudice penale dal terreno di confronto;
2.6.8.l'errore in cui si può cadere, insomma, è quello di porsi in una prospettiva statica, e non dinamica del fenomeno successorio che impone ci si chieda se il fatto così come contestato era astrattamente riconducibile ad una fattispecie di reato all'epoca della sua consumazione. Se la risposta è positiva, la formula assolutoria: "il fatto non sussiste" sconta il salto logico del passaggio intermedio, la modificazione cioè della legge e l'espulsione della condotta dal suo ambito applicativo, che, escludendo in radice la necessità di verificazione dell'accusa, si impone quale unica vera causa dell'assoluzione stessa: il fatto, cioè, che oggi quella condotta non è più prevista dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso il 09/02/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Elisabetta Rosi This hello Roi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 LUB 2018 IL CANCELLORE Luana Martani 4