Sentenza 5 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/08/2002, n. 11672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11672 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
6674 2 EPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A ta dagli Ill.mi 1 672/02 I R 5 RTE SUPREMA DI CASSAZION 6 A . 8 E T Oggetto 9 N 1 N U - / O 4 B I B / SEZIONE T Z 6 . Tributaria I R A 2 L T . R R T A . S . P I gg.ri Magistrati: B A G I A E L T R E R 1 E D 3 T A I Dot. Bruno - Presidente R.G.N. 21577/99 1 SACCUCCI S D A N M E E N S T - Consigliere Cron.29281 N A Dott. Enrico PAPA E S E Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Rel. Consigliere Ud. 26/02/02 Dott. Francesco Antonio GENOVESE - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENTENZA sul ricorso proposto da: N. 66711 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFF DISTRETTUALE II DD PISTOIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
1043 . AME ricorrente S -1- contro + MA AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato GIANMARIA CAMICI, che lo difende unitamente all'avvocato PIETRO LACAVA, giusta delega in calce;
- controricorrente avverso la sentenza n. 82/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 25/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. · -2- Svolgimento del processo RL RI, titolare dell'omonima ditta individuale, ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio Imposte Dirette di Pistoia per un reddito di lire 115.404.000 ai fini IRPEF e ILOR per l'anno 1985. Il RI ha dedotto l'illegittimità del ricorso dell'Ufficio al metodo induttivo di cui all'art.39, 2° comma, del D.P.R. n.600/73 in mancanza dei presupposti di legge. La Commissione Tributaria di primo grado di Pistoia ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha rigettato l'appello dell'Ufficio sotto un duplice profilo: a) dell'omessa specificazione, da parte della G. di F. come dell'Ufficio, delle omissioni e delle false o inesatte indicazioni riscontrate nelle scritture contabili, tali da rendere, per gravità, numerosità e ripetitività, inattendibili nel loro complesso le scritture medesime e da legittimare conseguentemente la determinazione induttiva del reddito ai sensi della lett. d) del 2° comma dell'art.39 D.P.R. n.600 del 1973; b) della non giustificata applicazione generalizzata del ricarico nella misura del 55% sui prezzi di acquisto delle merci. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. L'intimato ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Col primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art.39, 2° comma, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.) il ricorrente ha dedotto che l'inaffidabilità delle scritture, che ne aveva precluso l'utilizzazione per una determinazione ⚫ analitica dei ricavi, giustificando il ricorso al metodo induttivo, traeva origine da due elementi: l'omessa contabilizzazione di costi per lire 221.876.718 e 7 l'indicazione "incerta" delle rimanenze finali degli anni 1985 e 1986. La censura è insieme infondata e inammissibile. E' infondata perché sia gli acquisti, quindi i costi, che i valori delle rimanenze finali degli anni 1985 e 1986 sono stati puntualmente ed esattamente registrati e indicati nei documenti all'uopo previsti (registro degli acquisti e dichiarazioni dei redditi), tant'è che proprio sul costo della merce acquistata e venduta è stato operato il ricarico ai fini della determinazione del maggior reddito. E' inammissibile perché l'elemento della "incerta” indicazione delle rimanenze finali, come definita dal ricorrente, che peraltro non giustificherebbe comunque il ricorso al metodo induttivo, non essendo equiparabile alla mancata indicazione delle rimanenze stesse, è un elemento di fatto del tutto nuovo, dedotto per la prima volta in questa sede, precluso all'esame della Corte. La censura è altresì inammissibile perché investe in maniera estremamente generica il profilo della ingiustificata applicazione generalizzata del ricarico nella misura del 55% sui prezzi di acquisto delle merci, su cui pure si fonda la decisione impugnata. Il secondo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art.360, n.5 c.p.c.) è rimasto su un piano di mera enunciazione, non avendo trovato esplicitazione nel ricorso. L'impugnazione proposta va pertanto respinta, con compensazione delle spese tra le parti permanendo i motivi di opportunità che ne hanno determinato la compensazione nel precedente grado. 6 E 8 N 9 1 A O / I I
p.q.m.
4 5 Z / R 6 . A A 2 R N . T T la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. - R S . U I B P . B G . I D E L R L L R Roma, 19. 02. задг E T A D . A I B D S A A N I il cons est. кно il presidente T E E S R T 1 I E N 3 1 A E T ло S . A E N M DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5 AGO. 2002 IL AN C1 EN AT IL AN C1 Oggi EN AT