Sentenza 1 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2002, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
се 61662 tf2 9 93/ 02 R.G. 16416/1998 Udienza del 23.11.2001 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico Papa Presidente Слои 7068 Consigliere Dott. Enrico Altieri Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Salvatore Di Palma CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente 61662 SENTENA N. sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente- 'An
contro
LO AN -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 142/66/1997, sezione 66, dell' 11.6/5.8.1997; Udita la relazione in camera di consiglio del cons. relatore dott. Eugenio Amari;
3 6 3 2 1 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1. Con la sentenza in epigrafe indicata della Commissione tributaria regionale Lombardia, integralmente trascritta nel ricorso per cassazione della dell'Amministrazione finanziaria, si espone in fatto che la Commissione tributaria di 1° grado di Milano aveva accolto il ricorso presentato da AN LO avverso l'ingiunzione di pagamento di complessive lire 782.618.000 emessa nei suoi confronti dall'Ufficio I.V.A. di Milano;
che detta ingiunzione si riferiva ad un avviso di rettifica della dichiarazione I.V.A. relativa all'anno 1981 per omessa fatturazione di cessioni di beni imponibili;
che la Commissione tributaria di 1° grado accoglieva il ricorso del contribuente "non risultando dall'ingiunzione se questa era stata preceduta da altri atti"; che l'Ufficio proponeva appello deducendo che l'avviso di accertamento in rettifica era stato notificato al contribuente in data 23.12.1986, ai sensi dell'art. 60 primo comma lettera e) del d.p.r. 600/1973, ed era divenuto definitivo perché non impugnato. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello dell'Ufficio. Osservava il giudice di seconda istanza che la notificazione dell'avviso di accertamento era nulla perché effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c., senza alcuna menzione dei tentativi compiuti dal messo notificatore per eseguire la notifica ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c.. Per la nullità della notificazione dell'avviso di rettifica, proseguiva la Commissione regionale, il ricorso poteva essere proposto anche contro tale atto. L'avviso non era poi congruamente motivato, neppure per relationem, posto che il verbale di constatazione della polizia tributaria in esso richiamato non risultava notificato al contribuente. Propone ricorso l'Amministrazione finanziaria con un unico e articolato motivo. Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 2. La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 60 primo comma lettera e) del d.P.R. 600/1973, dell'art. 16 del d.p.r. 636/1972 e degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; nonché l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Deduce l'Amministrazione che la notificazione dell'avviso di accertamento in rettifica era stata ritualmente effettuata in data 23.12.1986 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dopo la constatazione dell'impossibilità di eseguirla ai sensi degli artt. 138 e 139. c.p.c.; detto accertamento era divenuto definitivo perché non impugnato, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente. Non era poi esatto che nell'ingiunzione di pagamento non risultava la data di notificazione dell'avviso di accertamento, invece puntualmente indicata nel 23.12.1986; così come era errata l'affermazione secondo cui il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza cui faceva richiamo l'avviso di accertamento non era stato notificato al LO, in quanto a pg. 13 di quel verbale risultava trascritta una dichiarazione del contribuente da cui si desumeva che egli aveva avuto notizia del suo contenuto.
3. Osserva il Collegio, con riferimento alla questione pregiudiziale della ritualità della notifica dell'avviso di accertamento in rettifica e quindi dell'ammissibilità o meno del ricorso introduttivo del contribuente, che la motivazione della sentenza impugnata é generica, in quanto non consente di conoscere il completo contenuto della “relata" del messo notificatore. Nella motivazione della sentenza impugnata si afferma che "manca la menzione nella relata di notifica..... dei tentativi effettuati dall'ufficiale per eseguire la notificazione ai sensi degli artt. 138, 139 c.p.c., essendo ammissibile il ricorso alle modalità dell'art. 140 soltanto ove sia stato effettivamente impossibile la notificazione ai sensi delle disposizioni precedenti”. Non appare chiaro però se il messo notificatore sia 3 TE DA REGISTRAZIONE NSI DEL D.P.R. 26/4/1986 ricorso immediatamente alla procedura prevista dall'art. 140 ALP. G-ONS5 invece tale TRIBUTARIA modalità di notificazione sia stata proceduta, con esito negativo, da un tentativo di notifica presso l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente;
così come la sentenza non chiarisce se il messo notificatore, così come si sostiene nel ricorso per cassazione, nella sua "relata" abbia dato atto, sia pure senza specificarne le ragioni, dell'impossibilità di effettuare la notificazione ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c., o se invece abbia omesso qualunque riferimento a tali modalità di notificazione. Questa Corte, d'altra parte, non può procedere alla cognizione diretta degli atti processuali, essendo tale esame consentito solo in tema di errores in procedendo inerenti l'attività processuale del giudice e delle parti, con esclusione quindi degli atti compiuti prima e fuori del processo. La Commissione regionale, al fine di consentire la valutazione nel giudizio di legittimità dell'esattezza delle conclusioni cui é pervenuta in ordine alla ritualità della notificazione dell'avviso di accertamento, avrebbe dovuto riportare in modo completo ed esauriente, ciò che non è avvenuto, tutti gli elementi fattuali della notificazione medesima. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio, anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
P.Q.M.
per laIn accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Roma, 23.11.2001 Il Presidente Il Consigliere est. Ечил Алек - trico IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi -1 MAR. 2002. IL CANCELLIERE C1 4 Innocence Battista