Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
In materia di prescrizione degli obblighi di fare, quali l'obbligo di demolizione di opere realizzate in contrasto con le norme sulle distanze, sancito da sentenza passata in giudicato, il diritto derivante dall'"actio iudicati" si prescrive nel termine decennale indicato dall'art. 2946 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2003, n. 4377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4377 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COGGIATTI, difeso dall'avvocato GRAZIANO NATALE VISCOMI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RC RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 322, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PORCARO, difeso dall'avvocato PIETRO PITARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 882/00 del Tribunale di CATANZARO, Sezione 2^ Civile, emessa il 05/07/00 e depositata il 25/08/00 (R.G. 986/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Siro BARGIACCHI (per delega Avv. Pietro Pitari);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TO MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. TO OM, con sentenza del pretore di AN del 7 aprile 1972 fu condannato a demolire un corpo di fabbrica da lui realizzato a distanza non regolamentare da un immobile di proprietà di GR RC.
Quest'ultimo, con atto di precetto del 3 ottobre 1986, ha intimato al OM l'esecuzione in forma specifica delle opere indicate nella sentenza del pretore.
2. TO OM, con ricorso allo stesso pretore del 26 maggio 1990, ha proposto opposizione all'esecuzione per obblighi di fare, deducendo che il diritto accertato con la sentenza fatta valere come titolo esecutivo era prescritto.
GR RC si è costituito nel giudizio ed ha eccepito che l'azione esecutiva costituiva esplicazione del diritto di proprietà e che, per questo diritto, non è prevista l'estinzione per prescrizione.
3. L'opposizione, accolta dal pretore, è stata rigettata dal tribunale di Catanzaro con sentenza del 25 agosto 2000, la quale ha dichiarato che la prescrizione travolge i diritti e non l'azione esecutiva volta ad ottenere l'attuazione della statuizione condannatoria che ne ha accertato l'esistenza.
4. Per la Cassazione della sentenza TO OM ha proposto ricorso.
Resiste con controricorso GR RC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è svolto in tre articolati motivi ed è rigettato con le considerazioni di seguito indicate.
2. Con il primo motivo, premesso che con l'atto di opposizione si era limitato ad eccepire la prescrizione dell'azione esecutiva nascente da sentenza di condanna, il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non ha colto questo particolare aspetto della questione, svolgendo considerazioni riguardanti la prescrizione del diritto di proprietà: censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 2953 cod. civ. e difetto di motivazione.
Il secondo motivo addebita alla sentenza impugnata l'errore di non essersi occupata dell'effettiva eccezione sollevata, che - ripete il ricorrente - si riferiva alla sola prescrizione dell'azione esecutiva, che il tribunale non avrebbe verificato se si fosse maturata o no.
Il terzo motivo del ricorso contiene la stessa censura sotto il diverso profilo che la prescrizione è una causa generale di estinzione di tutti i diritti, fatta eccezione dei casi espressamente indicati dalla legge, e che in essi è compresa l'azione esecutiva corrispondente.
3. L'articolo 2953 cod. civ. stabilisce che "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni". La norma esprime il principio che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la prescrizione breve del diritto si trasforma in prescrizione decennale. Essa, infatti, eleva a dieci anni il termine di prescrizione dei diritti soggetti a prescrizione più breve, quando sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato: in questo senso, Cass. 24 agosto 1991, n. 9088; 25 luglio 2000, n. 9727. Ne deriva che, se il giudicato riguarda un diritto che si prescrive nel termine ordinario o in termine più lungo di quello ordinario, la norma richiamata non si applica.
La conclusione si ricava dal dato letterale che la disposizione, espressamente, si riferisce alla "prescrizione più breve di dieci anni") e dalla considerazione che non sarebbe logico ritenere che il ricorso alla tutela giurisdizionale condurrebbe taluni diritti ad essere assoggettati ad una prescrizione più breve di quella formalmente stabilita in ragione della loro natura. Da questo punto di vista la disposizione contenuta nell'art. 2953 citato non è richiamata correttamente in questa controversia.
4. Il problema di diritto che si pone in questa sede è diverso. Non è quello della durata della prescrizione, in quanto nella fattispecie è in predicato una prescrizione breve, ma quello più complesso che si articola nei seguenti termini:
a) nella configurazione di un diritto, nascente dalla sentenza di condanna all'abbattimento delle opere realizzate in contrasto con le disposizioni sulle distanze nelle costruzioni;
b) nella possibilità che il diritto corrispondente sia sottoposto alla prescrizione ordinaria.
La risposta è che il diritto derivante dal giudicato (o come si suole dire derivante dall'actio iudicati) è configurabile e si prescrive nel termine decennale indicato dall'art. 2946 cod. civ.
5. Nel sistema vigente la violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni è sanzionata con l'azione di riduzione in pristino:
artt. 872, secondo comma, e 873 cod. civ. L'azione volta alla riduzione in pristino ha efficacia interruttiva della prescrizione, quando si risolve nella condanna corrispondente.
L'efficacia interruttiva ha carattere permanente per tutta la durata del processo e fino alla sentenza che lo definisce.
Formatosi il giudicato sulla pretesa alla riduzione in pristino, nasce il diritto alla sua realizzazione e si pone il problema di determinare se tale diritto si prescrive e di quale prescrizione si tratta.
Nella condanna alla demolizione di opere realizzate in contrasto con le norme sulle distanze il diritto corrispondente si configura come diritto ad ottenere una prestazione di fare, la quale, se non è eseguita spontaneamente, è determinata giudizialmente nei modi indicati dall'art. 612 cod. proc. civ. L'art. 612, a sua volta, rappresenta l'attuazione processuale del principio contenuto nell'art. 2931 cod. civ., secondo il quale "se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato ...".
Il diritto determinato giudizialmente e suscettibile di esecuzione diretta è, quindi, soggetto a prescrizione e questa è quella ordinaria decennale, come è indicato dall'art. 2946 cod. civ. Questo è un diritto riconosciuto verso un soggetto determinato, inadempiente, rispetto ad una prestazione altrettanto determinata, contro il quale il diritto stesso "può essere fatto valere" nel termine proprio dei rapporti obbligatori.
S'intende dire che il diritto alla demolizione può essere realizzato con la collaborazione dell'obbligato oppure, nel caso di mancata collaborazione, con l'azione giudiziale, questa intesa come mezzo indispensabile all'esercizio del diritto, il quale trova la sua attuazione attraverso l'azione esecutiva.
6. Fatta questa premessa teorica, in concreto occorre considerare che la sentenza fatta valere come titolo per l'esecuzione diretta, per come è stata utilizzata dal RC, imponeva al OM una prestazione di fare.
GR RC, infatti, ha chiesto l'attuazione della decisione pronunciata dal pretore di AN che aveva condannato TO OM alle demolizioni in essa indicate, tanto è vero è stata esperimentata l'esecuzione forzata di un obbligo di fare. Dai principi generali prima esposti deriva che l'esercizio del diritto all'attuazione di quanto è stato determinato nella sentenza in favore del RC in confronto del OM si prescriveva nel termine di dieci anni dalla decisione, come è stato sostanzialmente stabilito nella sentenza impugnata.
7. Le spese di questo giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giustificate ragioni.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2003