Sentenza 14 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2004, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - rel. Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CIBA GEIGY SPA, CIGEFI SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 04256/00 proposto da:
NOVARTIS ITALIA SPA, nella qualità di incorporante la SOCIETÀ CIBA GEIGY SPA e nella qualità di 1876 incorporante la CIGEFI SPA in persona del legale rappresentante HEINZ BOLLER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VENETO 96, presso lo studio dell'avvocato SALY VALOBRA, che la difende unitamente all'avvocato FRANCESCO SETTI, giusta procura in calce;
- ricorrente -
e contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3325/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 11/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/03 dal Consigliere Dott. Ettore FERRARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La spa CI e la spa IB EI convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano l'Amministrazione Finanziaria dello Stato onde sentirla condannare al rimborso delle somme versate negli anni dal 1985 al 1992 a titolo di tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, secondo le previsioni dell'art. 3 c. 18 e 19 D.L. 19/12/1984, n. 853 (conv. nella L. 17/12/1985 n. 17), norma di legge che si assumeva illegittima perché in contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva CEE del 17 luglio 1969, n. 335; con gli interessi legali sugli importi di ciascun indebito pagamento dalla rispettiva data di esecuzione fino all'effettivo rimborso.
L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio e contestava la pretesa di controparte eccependo tra l'altro: a) l'incompetenza per territorio del giudice adito;
b) l'inammissibilità della domanda ex art. 28 c. 4^ L. n. 428/1990; c) la decadenza dell'azione ex art. 13 D.P.r. n. 641/1972; e, nel merito, l'infondatezza della domanda negandosi il preteso contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria.
Il Tribunale adito, con sentenza del 21.11.1996, ritenuta la decadenza ex art. 13 dpr 641/1972 per le somme versate prima dell'11.6.1991, accoglieva parzialmente la domanda e condannava la convenuta a rimborsare a ciascuna delle due società la somma di L. 24.000.000, oltre interessi legali dalla citazione. Avverso tale sentenza proponevano appello principale le due società, contestando la decadenza applicata dal Tribunale e insistendo per l'integrale accoglimento delle loro domande, e in subordine per un più ampio riconoscimento delle loro pretese alla stregua dell'ulteriore documentazione che producevano per attestare la tempestività delle loro richieste di rimborso. Resisteva il Ministero delle Finanze chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo a sua volta appello incidentale per il riconoscimento degli interessi al saggio previsto dalla L. n. 29/1961. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 3325 del 13.10/11.12.1998, non notificata, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva in termini più ampi le domande di rimborso delle società, escludendo per altre annualità la decadenza già dichiarata dal primo giudice, e riconosceva sugli importi da rimborsare gli interessi al tasso previsto dalla L. n. 29/1961 con decorrenza sull'ammontare oggetto di ciascuna delle istanze di rimborso avanzate in via amministrativa, dalla rispettiva data. Per la cassazione della suddetta sentenza ha quindi proposto ricorso l'Amministrazione finanziaria dello Stato con atto notificato il 25 gennaio 2000, chiedendo con l'unico motivo articolato, ex art. 360 n. 3 c.p.c. l'applicazione dello ius superveniens con riferimento al disposto di cui all'art. 11 della legge 23.12.1998 n. 448, e più in particolare la detrazione in proprio favore dell'importo di L. 500.000 dovuto in base alla nuova norma per la tassa di iscrizione dell'atto costitutivo, e il riconoscimento degli interessi al tasso del 2,50%, costituente il tasso legale vigente al momento dell'entrata in vigore della nuova legge.
Resiste per le intimate la TI IT s.p.a. quale società incorporante della IB EI s.p.a. e della CI s.p.a con controricorso e contestuale ricorso incidentale, notificato il 24 febbraio 2000, deducendo l'inammissibilità del ricorso principale, e, quale unico motivo a sostegno della propria impugnativa, la violazione di legge nella quale sarebbero incorsi i giudici di appello nel confermare l'applicabilità al caso di specie della decadenza triennale ex art. 13 dpr 641/1972. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. deve essere disposta la riunione del ricorso (iscritto al n. R.G. 4256/00) proposto dalla società costituitasi per le intimate, all'anteriore ricorso (iscritto al n. 2812/00) presentato dal Ministero, essendo entrambi diretti avverso la medesima sentenza.
2.1 Con l'unico motivo articolato a sostegno del proprio ricorso principale l'Amministrazione Finanziaria invoca l'applicazione dello ius superveniens e quindi in particolare dell'art. 11 L. 23/12/1998 n. 448 che per gli anni 1985-1992 ha fissato in L.. 500.000 per ogni tipo di società, la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo, e in misura variabile la tassa forfettariamente e annualmente dovuta per l'iscrizione di altri atti sociali, disponendo che Sulle somme eventualmente da rimborsarsi spettino i soli interessi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della L. n. 448/1998 (2,50% annuo), con decorrenza dalla domanda. Con la conseguenza che nel caso di specie dall'importo riconosciuto a titolo di rimborso dalla sentenza impugnata dovrebbe dedursi la somma relativa alla tassa di iscrizione dell'atto costitutivo(L. 500.000),mentre gli interessi dovrebbero essere riconosciuti nei limiti innanzi indicati. Le società intimate resistono al ricorso deducendone l'inammissibilità per l'inapplicabilità dello ius superveniens, sia sotto il profilo del giudicato interno già formatosi, al momento dell'entrata in vigore della L. 448/1998, sulla spettanza del diritto al rimborso di tutte le somme versate a titolo di tassa di iscrizione delle società nel registro delle imprese (salvo gli effetti della decadenza eventualmente maturata), sia perché la pretesa in questa sede avanzata dall'Amministrazione statale riguarderebbe una questione di fatto non proponibile nel giudizio di legittimità, e considerata inoltre, per quanto relativo agli interessi, l'illegittimità dello stesso art. 11 L. n. 448/1998, per violazione dei principi del diritto comunitario e di norme costituzionali.
2.2 Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Questa Corte, nell'esaminare la nuova disciplina della tassa di concessione governativa dovuta per le iscrizioni delle società nel registro delle imprese, prevista dal più volte cit. art. 11, ha già avuto modo di ribadire, a fronte della persistente illegittimità della cd. tassa di mantenimento prevista per gli anni successivi a quello di prima iscrizione, la legittimità dell'imposizione fiscale per quanto relativo alla iscrizione dell'atto costitutivo. Tanto premesso, anche a prescindere da ogni considerazione in ordine all'ammissibilità della domanda dell'Amministrazione ricorrente, la stessa risulta con tutta evidenza infondata giacché la ricorrente a sostegno della sua richiesta nemmeno ha dedotto che l'iscrizione degli atti costitutivi della IB EI e della CI s.p.a nel registro delle imprese sia avvenuto proprio nell'anno 1985, primo degli anni ai quali si riferiscono le domande di rimborso, facendo in tal modo scattare il presupposto della pretesa tributaria azionata. Nè le circostanze suddette in qualche modo sono desumibili dalla sentenza impugnata, risultando in tal modo la domanda della ricorrente del tutto priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali.
2.3 La richiesta di applicazione dello jus superveniens nemmeno può trovare accoglimento per la parte relativa alla misura degli interessi spettanti alle creditrici sulle somme da rimborsare. Come già ripetutamente affermato da questa Corte, l'applicazione del tasso del 2,50% annuo previsto dall'art. 11 L. n. 448/1998 si pone infatti anch'esso in contrasto con la normativa comunitaria, con conseguente necessità di disapplicazione della suddetta norma, per la parte che in questa sede rileva.
A questo riguardo va preliminarmente ricordato che "il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui insorga contrasto con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea, nell'esercizio dei compiti istituzionali che ad essa sono attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957" (v. Cass. 1271/97). Alla luce di tale principio rileva la Corte che con sentenza 15 settembre 1998 la Corte di Giustizia nel procedimento C-260/96 ha inequivocabilmente stabilito che in mancanza di disposizioni comunitarie in materia di restituzioni di canoni indebitamente versati in base a regolamenti comunitaria spetta alle autorità nazionali risolvere tutte le questioni accessorie applicando le norme interne relative al tasso e alla decorrenza degli interessi. La normativa interna, peraltro, può ritenersi rispettosa del principio di equivalenza qualora si applichi indifferentemente, per lo stesso tipo di tasse e canoni, ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto comunitario e a quelli fondati sulla inosservanza del diritto interno. Viceversa, il principio sopra richiamato non obbliga lo Stato membro ad estendere a tutte le azioni di ripetizione di tasse e canoni riscossi in violazione del diritto comunitario, la sua disciplina più favorevole prevista in materia di rimborso. Da tutto ciò discende che il diritto comunitario non osta a che la normativa di uno Stato membro preveda per la restituzione di imposte indebitamente riscosse, modalità di calcolo degli interessi meno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione dell'indebito tra privati;
quello che invece rileva, è che le modalità di cui sopra si applichino indifferentemente sia alle azioni fondate sul diritto interno che a quelle fondate sul diritto comunitario. Nel caso di specie la riduzione degli interessi al tasso legale del 2,50% previsto dall'art. 11 della legge n. 448/1998 per effetto del richiamo al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c. applicato al momento dell'entrata in vigore della legge predetta (nella misura per l'appunto del 2,50% stabilito con decorrenza 1.1.1999 dal D.M. 10.12.1998), anziché al tasso più favorevole per il contribuente stabilito dall'art. 1 della legge n. 29/1961, e successivamente più volte modificato, applicabile per il rimborso delle tasse di concessione governativa, si pone in contrasto con la normativa comunitaria (Cass. 8651/1998). Il rilevato contrasto impone la disapplicazione del terzo comma dell'art. 11 della legge 23.12.1998 n. 448, in quanto prevede per l'indebito tributario fondato su norme comunitarie il riconoscimento di interessi moratori ad un tasso nettamente inferiore rispetto a quello spettante nel caso di indebito derivante da violazione di norme interne.
Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso principale deve essere dunque integralmente rigettato.
3. Passando quindi all'esame del ricorso incidentale della soc. TI IT, anch'esso risulta infondato e deve essere rigettato.
Questa Corte, come puntualmente ricordato anche con l'impugnata sentenza, nell'ambito di ampia e argomentata motivazione senz'altro condivisibile, ha ripetutamente affermato che: "Nel vigente sistema tributario la restituzione delle tasse erroneamente pagate è soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento, ed a tale regime non sfugge la tassa in esame, trattandosi di disapplicazione del diritto interno, per contrasto con il prevalente ordinamento comunitario, che però non comporta ne' l'abrogazione, ne' l'incompatibilità della legge italiana". E ciò perché "La norma (art. 13 comma 2^ d.p.r. n. 641/1972)............è formulata in modo tale da ricomprendere tutte le tasse erroneamente pagate, quale che sia la causa dell'avvenuto indebito pagamento, sicché può riconoscersi che la disposizione dell'art. 13 stabilisce una decadenza di carattere generale per ogni domanda di restituzione" (v. Cass. S.U. n. 3458/1996). Da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, non presentando il motivo di ricorso articolato dalla società contribuente alcun profilo di novità che giustifichi un cambiamento di giurisprudenza sul punto.
4. Atteso l'esito del giudizio ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi rispettivamente proposti in via principale dal Ministero delle Finanze e in via incidentale dalla TI IT s.p.a..
Rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004