Sentenza 27 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro l'obbligo di attuare le prescritte misure di sicurezza e di disporre ed esigere che esse siano rispettate si assume automaticamente in relazione all'acquisto delle mansioni esercitate e della posizione di preminenza rispetto ai lavoratori sin dall'inizio dell'impiego di macchinari ed impianti senza che rilevi la legittima assenza per ferie dell'obbligato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/1998, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Ferruccio Scorzelli Presidente del 27.2.1998
1. Dott. Carmelo Scinto Consigliere SENTENZA
2. " Ennio Malzone " N. 539
3. " VI Savino " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola NI " N. 1609/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LA AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza 25 settembre 1997 della Corte di appello di Catania Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Scinto;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Puglisi, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
Osserva
Con sentenza 14 ottobre 1996 del Pretore di Siracusa AL LA è stato condannato alla pena (sospesa) di mesi due di reclusione quale responsabile - come legale rappresentante della società Cavi Sud e direttore dello stabilimento - del reato di cui all'art. 590 cod. pen. in danno del lavoratore OV Santoro.
Con la sentenza in epigrafe indicata è stata determinata la pena di lire 500.000 di multa ed è stato concesso il beneficio ex art. 175 cod. pen., confermando nel resto la decisione impugnata.
Ricorre per cassazione l'imputato, denunciando carena di motivazione in ordine al negato rinnovo parziale del dibattimento nonché in ordine alla responsabilità, non essendo stata considerata la condotta dell'operaio, unica causa dell'incidente, ne' essendosi tenuto conto dell'assenza del LA per ferie all'epoca del fatto in questione.
Il ricorso è, sotto ogni profilo, privo di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con le conseguenze di legge.
Circa la denegata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale il provvedimento censurato ha ritenuto la prova richiesta (audizione di due testi) non necessaria ai fini del giudizio. Ciò posto, va considerato che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 603 co. 1 c.p.p., in caso di prove già presenti agli atti processuali, è disposta dal giudice soltanto se questi ritiene di non essere in grado di decidere in carenza di detta rinnovazione probatoria (che riveste carattere di eccezionalità, vigendo la presunzione che l'indagine probatoria dibattimentale abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi dinanzi al primo giudice). Tale giudizio è rimesso alla valutazione del giudice di merito, la cui decisione, se correttamente motivata con la constatazione della possibilità di una decisione allo stato degli atti (come nella specie) è incensurabile in sede di legittimità.
Quanto ai motivi di merito, la sentenza ha risposto congruamente e senza incorrere in vizi logico - giuridici su entrambi i punti oggetto di censura in questa sede di legittimità. Circa l'imprudenza o distrazione della parte offesa (che cercò di raccogliere qualcosa tra il nastro trasportatore e la fossa sottostante, in uno stretto spazio non protetto) è a dire che non esula dalle finalità proprie della legislazione antinfortunistica la protezione estesa al caso di negligenza o imprudenza del lavoratore, compresa ogni ipotesi di distrazione (cfr.: Cass. IV, 13.5.1981, Bava), tranne che l'evento lesivo sia frutto esclusivo di un comportamento del tutto anomalo del prestatore d'opera, chiaramente esorbitante dal procedimento lavorativo o del tutto incompatibile dal procedimento lavorativo o del tutto incompatibile con il sistema di lavorazione (il che, nella specie, è in fatto escluso dalla sentenza, che considera una condotta meramente disaccorta dell'operatore nel corso dell'attività lavorativa).
Circa l'ultimo profilo della doglianza, concernente l'inconfigurabilità di una responsabilità del LA, legittimamente assente per ferie dallo stabilimento all'epoca dell'infortunio, val bene osservare che la sentenza impugnata ha considerato che il ricorrente, all'epoca dell'infortunio, era direttore dello stabilimento da oltre due anni e che l'addebito rivoltogli discende da inosservanza di norme antinfortunistiche che egli avrebbe dovuto comunque attuare già da tempo, precedentemente alla sua (irrilevante) assenza per ferie. L'ordine di idee espresso dal giudice di merito non è intaccato dalle proposte censure, posto che la disciplina antinfortunistica configura a carico del datore di lavoro e degli altri soggetti obbligati all'osservanza delle misure di prevenzione (art. 4 D.P.R. n. 547/1955) l'obbligo di attuare le prescritte misure di sicurezza e di disporre ed esigere che esse siano rispettate, e ciò automaticamente, in relazione all'acquisto delle mansioni esercitate e della posizione di preminenza rispetto ai lavoratori (cfr.: Cass. IV, 8.2.1986, n. 1390, Marafelli;
Cass. IV, 26.3.1986, n. 2445, Oliva), sin dall'inizio dell'impiego di macchinari ed impianti (cfr.: Cass. III, 10.10.1985, n. 8727, Boglione;
Cass. IV, 27.9.1986, n. 10047, Rossiani), sicché un successivo allontanamento del responsabile dal luogo di lavoro per qualche tempo (sia pure per ragioni legittime) non può valere di per sè a sanare la situazione omissiva già posta in essere e a vanificare il collegamento causale tra questa e il fatto lesivo derivatone.
Per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 1998