Sentenza 1 febbraio 2001
Massime • 1
Il principio stabilito dall'art. 176, secondo comma cod. proc. civ. secondo cui "le ordinanze pronunziate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi" è applicabile anche alle sentenza le volte in cui in udienza sia data lettura non solo del dispositivo ma anche della motivazione, perché tale adempimento pone la parte in condizione di conoscere integralmente il tenore della decisione e, quindi, di predisporre le opportune difese, senza necessità di un'ulteriore comunicazione ad opera del cancelliere. Consegue, che nell'ipotesi in cui il pretore abbia pronunziato sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione, ai sensi del novellato art. 315 cod. proc. civ., il termine per la proposizione del regolamento di competenza decorre dal giorno dell'udienza e non da quello della comunicazione della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2001, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO SOMMELLA - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
G&D'I SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GOTTARDO 21, presso lo studio dell'avvocato CARINI LUCIA, che lo difende unitamente agli avvocati RANGO GIOVANNA, PARENTE LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA SPA, in persona del suo legale rappresentante, sig. IL AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell'avvocato LANZILAO ANGELO, che lo difende unitamente all'avvocato DEL TORTO CARLO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 321/98 del Pretore di MILANO, emessa e depositata il 30/01/98; RG.7612/97, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 04/10/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha chiesto si dichiari la inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. CI proponeva opposizione avverso il decreto notificatole il 9 maggio 1997, col quale il pretore di Milano le aveva ingiunto di pagare alla srl G.&D'I lire 23.800.000, oltre agli interessi, per prestazioni di consulenza pubblicitaria. L'opponente eccepiva in via preliminare l'incompetenza per territorio del pretore di Milano, essendo competente, in forza di clausola contrattuale, il foro di Teramo, nonché la continenza con una causa preventivamente instaurata avanti allo stesso foro. Nel merito chiedeva dichiararsi non dovuta la somma ingiunta, con la revoca del decreto. L'opposta resisteva all'eccezione, assumendo in particolare che la clausola derogativa di competenza era nulla per la mancata espressa sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. e che era nullo, per inadeguatezza del termine a comparire, l'atto introduttivo della causa preveniente.
Con sentenza emessa in udienza, ai sensi dell'art. 315 c.p.c., il 30 gennaio 1998, il pretore ha dichiarato la nullità del decreto opposto perché emesso da giudice territorialmente incompetente e ha dichiarato competente il pretore di Teramo.
Ha proposto regolamento di competenza la s.r.l. G.&D'I. La controparte ha depositato una memoria difensiva. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio, "in limine", che nessun rilievo può attribuirsi alla sentenza di fallimento della ricorrente G.&D'I. sopravvenuta nelle more del presente procedimento, attesa la nota inapplicabilità, nel giudizio di Cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio, dell'istituto dell'interruzione, in presenza degli eventi, di cui agli artt. 299 e segg. C.p.c., riferendosi tali norme al solo giudizio di merito (Cass. 11 febbraio 1998 n. 1383). Il ricorso, conformemente alle conclusioni della resistente e del P.G., è inammissibile per tardività.
Nell'ipotesi in cui il pretore abbia pronunciato sentenza dando lettura in udienza del dispositivo e della motivazione, ai sensi del novellato art. 315 c.p.c., il termine per la proposizione del regolamento di competenza, come è opinione comune anche in dottrina, decorre dal giorno dell'udienza e non da quello della comunicazione della sentenza.
Ed infatti la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta, nei casi ordinari, dall'art. 133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall'onere della comunicazione, giacché il provvedimento stesso si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti;
esattamente come, con pari presunzione, si ritiene conosciuta dalle parti la sentenza di cui abbiano ricevuto formale comunicazione ai sensi degli artt. 133 e 136 c.p.c., in relazione all'art. 47, 2^ comma.
Il principio, stabilito dall'art. 176, 2^ comma c.p.c. per le ordinanze ("le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi"), è applicabile anche alle sentenze le volte in cui, come nella fattispecie, in udienza sia data lettura non solo del dispositivo ma anche della motivazione, perché tale adempimento pone la parte in condizione di conoscere integralmente il tenore della decisione e quindi di predisporre le opportune difese, senza necessità di una successiva comunicazione ad opera del cancelliere, che sarebbe del tutto superflua e non apporterebbe alcun ulteriore elemento di conoscenza, contrastando altresì con l'intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore. Nel caso in esame il regolamento è stato notificato il 16/18 marzo 1999 e quindi ben oltre il termine perentorio di trenta giorni dall'udienza, tenuta il 30 gennaio 1998, e ne è quindi evidente, ai sensi dell'art. 47, 2^ comma c.p.c., la tardività. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente procedimento.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001