Sentenza 24 dicembre 2002
Massime • 2
In tema di responsabilità civile dei magistrati, quando l'azione risarcitoria è fondata sull'adozione di un provvedimento (nella specie, provvedimento di custodia cautelare) per il quale sia previsto specifico rimedio, il termine biennale di decadenza decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione, o gli altri rimedi previsti, e comunque non siano più possibili la revoca o la modifica del provvedimento, e non decorre, invece, dall'esaurimento del grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il danno, che costituisce il presupposto dell'azione solo nei casi di provvedimenti per i quali non siano previsti rimedi.
In tema di responsabilità civile dei magistrati, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui prevede il termine biennale di decadenza dall'azione, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto all'ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale, che è soggetta a termine di prescrizione quinquennale, perché nel caso dell'azione di cui alla legge cit. il termine è di decadenza, non di prescrizione, e quindi risponde ad esigenze diverse da quelle tutelate con con la disciplina di cui all'art. 2947 cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/12/2002, n. 18329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18329 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TT TT, elettivamente domiciliato in Roma, via Pollia 23, presso l'avv. Francesco Sassi che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del presidente del consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge,
- controricorrente -
avverso il decreto della corte d'appello di Messina del 25 luglio 2001. Sentita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 15 aprile 2002;
sentito l'avv. Sassi;
sentito il p.m., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 12 novembre 1996 IT BA ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Reggio Calabria la Presidenza del consiglio dei ministri chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati dall'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. presso il tribunale di Catanzaro il 18 giugno 1993, su richiesta del p.m. presso lo stesso tribunale, nell'ambito di indagini nelle quali era stato accusato dei reati previsti dagli articoli 81 e 319 c.p. e 74 d.p.r. n. 309 del 1990. L'ordinanza era stata annullata il 30 luglio 1993
dal tribunale del riesame e con sentenza del g.i.p. in data 7 luglio 1994, divenuta irrevocabile il 28 settembre 1994, era stato prosciolto dalle imputazioni. Con provvedimento del 16 settembre 1996 era stato archiviato anche un procedimento nel quale il BA era stato accusato del reato di falso ideologico. L'attore assumeva che il comportamento del p.m., dott. Bianchi, e del g.i.p., dott. Calderazzo, in relazione alla predetta misura cautelare, richiesta dal primo e disposta dal secondo, al di fuori dei casi consentiti dalla legge doveva ritenersi doloso o quantomeno colposo. A seguito di dichiarazione d'incompetenza del. tribunale, confermata dalla corte d'appello di Reggio Calabria, il giudizio è stato riassunto davanti al tribunale di Messina che, con decreto del 1^ febbraio 1999 ha dichiarato inammissibile la domanda perché proposta oltre il termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento emessa nel procedimento penale nell'ambito del quale era stata pronunciata l'ordinanza di custodia cautelare.
Il provvedimento è stato dichiarato inesistente dalla corte d'appello di Messina, per la mancata sottoscrizione da parte del presidente, ma l'inammissibilità della domanda di risarcimento è stata nuovamente dichiarata con decreto del tribunale di Messina del 3 aprile 2000, confermato dalla corte d'appello, che ha anche condannato il BA al pagamento delle spese del giudizio. La corte territoriale ha dichiarato irrilevante e, comunque manifestamente infondata, la questione d'illegittimità costituzionale delle norme che non prevedono che, nel caso di dichiarazione d'inesistenza della decisione, il giudice che l'ha pronunciata debba astenersi, in quanto l'attore non aveva ricusato quei giudici che, pur avendo pronunciato il precedente decreto, dichiarato inesistente, avevano emesso il provvedimento oggetto del reclamo.
Irrilevante e manifestamente infondata è stata anche dichiarata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art 4, secondo comma della legge n. 117 del 1988, nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza dall'azione risarcitoria dalla data del passaggio in giudicato della pronuncia conclusiva del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto dannoso, invece che, per l'ipotesi in cui lo stesso danneggiato sia imputato in altri procedimenti pendenti davanti allo stesso ufficio, da quella della definizione di tutti tali procedimenti, perché la responsabilità che il danneggiato fa valere è connessa al fatto pregiudizievole lamentato e non a fatti diversi e legittimi.
Nel merito la corte territoriale ha confermato la correttezza della dichiarazione di decadenza dall'azione proposta con atto di citazione notificato il 12 novembre 1996, rilevando che i fatti dannosi (richiesta del p.m. e ordinanza di custodia cautelate) erano avvenuti, rispettivamente il 27 aprile e il 18 giugno 1993, che l'ordinanza di annullamento del provvedimento cautelare era del 30 luglio successivo e che il proscioglimento era stato pronunciato con ordinanza del 7 luglio, divenuta irrevocabile il 28 settembre 1994. Avverso il decreto della corte d'appello di Messina il BA ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico articolato motivo, illustrato con memoria. La Presidenza del Consiglio dei Ministri resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente deduce la falsa applicazione dell'art. 4, 2^ comma e dell'art. 2, 1^ e 3^ comma lettere a), b), c) e d) della legge n. 117/1988, vizio di motivazione e travisamento dei fatti.
Premesso che la fattispecie rientra nella previsione di cui agli articoli 2 e 13 della legge n. 117 del 1988, per avere il p.m. e il g.i.p. agito, nel richiedere e concedere il provvedimento cautelare nei suoi confronti, con inescusabile negligenza, affermando fatti la cui esistenza era incontestabilmente esclusa dagli atti e negandone altri che risultavano incontestabilmente esistenti, provocando pregiudizi alla libertà e ai diritti all'immagine sociale, al lavoro, alla salute e alla famiglia, il ricorrente sostiene che l'azione esperita sarebbe ammissibile perché nella determinazione del biennio entro il quale la domanda deve essere esperita dovrebbe tenersi conto della sospensione dei termini per il periodo feriale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969. In via subordinata il ricorrente ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 2^ e 3^ comma della legge n. 117 del 1988, nella parte in cui la norma non prevedrebbe che il termine biennale per l'esperibilità dell'azione risarcitoria decorra anche dal momento in cui i magistrati che posero in essere i comportamenti pregiudizievoli si siano definitivamente spogliati del processo. Con la memoria il ricorrente prospetta la questione di costituzionalità anche sotto il profilo della diversità di trattamento rispetto all'ordinaria azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale, soggetta a termine di prescrizione quinquennale.
Infine il ricorrente lamenta che, non ostante che la novità delle questioni avesse costituito giusto motivo per la compensazione, è stato condannato alle spese di giudizio.
2. Il ricorso è infondato.
Poiché il provvedimento impugnato non ha esaminato il merito della domanda risarcitoria, ma si è limitato a dichiararla inammissibile, le uniche censure da esaminare sono quelle dirette nei confronti di tale pronuncia.
L'art. 4 della legge n. 117 del 1988 dispone che l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno e che la domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile.
L'orientamento di questa Corte è nel senso che, quando l'azione risarcitoria è fondata sull'adozione di un provvedimento per il quale sia previsto specifico rimedio (come nel caso di provvedimento di custodia cautelare) il termine biennale di decadenza decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti e comunque non siano più possibili la revoca o la modifica del provvedimento, e non dall'esaurimento del grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il danno, che costituisce presupposto dell'azione solo nei casi di provvedimenti per i quali non siano previsti rimedi (Cass. n. 76/2001, 8260/1999, 13496/1999, 13919/1999, 2186/1997). Non ignora la Corte che parte autorevole della dottrina è di contrario avviso, ritenendo che il termine biennale decorra dalla conclusione del grado di giudizio nel corso del quale si è verificato il fatto dannoso, ma non ritiene che siano prospettati o prospettabili argomenti decisivi che inducano a mutare un orientamento su questione processuale che è ormai affermato da tempo significativo.
In applicazione della richiamata giurisprudenza il dies a quo del termine biennale, tra le diverse date indicate dal giudice del merito, deve essere posto al 30 luglio 1993, data in cui il tribunale per il riesame ha annullato il provvedimento di custodia cautelare posto dal ricorrente a fondamento dell'azione risarcitoria. Alla stregua di tale conclusione e tenendo presente che la domanda risarcitoria è stata proposta con atto di citazione notificato il 12 novembre 1996, è irrilevante la questione della applicabilità al predetto termine biennale della sospensione per il periodo feriale previsto dalla legge n. 742 del 1969, perché, anche ad accogliere la tesi del ricorrente e quindi applicando la sospensione, il termine biennale sarebbe comunque già maturato.
Quanto, invece, all'eccezione d'illegittimità costituzionale della disciplina del termine per la proposizione della domanda risarcitoria, come è stato già rilevato (Cass., 13 dicembre 1999, n. 13919), è manifestamente infondata la norma secondo la quale, nel caso in cui il fatto generatore del preteso danno ingiusto è costituito da un provvedimento cautelare, l'azione risarcitoria è proponibile quando siano stati esperiti, ove previsti, tutti i rimedi processuali astrattamente idonei a provocarne la revoca o la modifica, ovvero quando la sua rimozione o modificazione non sia più, in ogni caso, giuridicamente possibile, e pertanto da tale momento decorre il termine biennale di decadenza dal diritto a proporre l'azione risarcitoria, invece che rimanere "sospeso" per tutto il tempo in cui la titolarità del processo sia attribuita agli stessi magistrati che, nel suo ambito, hanno chiesto e disposto la misura cautelare, giacché, anche ove fosse ipotizzabile una durata della fase delle indagini preliminari che superi il biennio dalla emissione della misura cautelare, nessuna norma impedirebbe al presunto danneggiato di esperire l'azione risarcitoria nel termine prescritto e l'eventuale timore di parzialità o persecutorietà da parte del magistrato ritenuto responsabile del preteso danno ingiusto troverebbe adeguato rimedio negli istituti dell'astensione e della revocazione.
Del pari manifestamente infondata è la stessa questione, sotto il profilo di una pretesa disparità di trattamento rispetto alla disciplina della prescrizione dell'ordinaria azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale, perché nel caso dell'azione di cui alla legge n. 117/1988 il termine è di decadenza e non di prescrizione e quindi risponde ad esigenze diverse da quelle tutelate con la disciplina di cui all'art. 2947 c.c. È infine inammissibile, come è stato è costantemente rilevato, la censura relativa al mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2002