Cass. civ., sez. I, sentenza 24/12/2002, n. 18329
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Sentenza 24 dicembre 2002

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In tema di responsabilità civile dei magistrati, quando l'azione risarcitoria è fondata sull'adozione di un provvedimento (nella specie, provvedimento di custodia cautelare) per il quale sia previsto specifico rimedio, il termine biennale di decadenza decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione, o gli altri rimedi previsti, e comunque non siano più possibili la revoca o la modifica del provvedimento, e non decorre, invece, dall'esaurimento del grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il danno, che costituisce il presupposto dell'azione solo nei casi di provvedimenti per i quali non siano previsti rimedi.

In tema di responsabilità civile dei magistrati, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui prevede il termine biennale di decadenza dall'azione, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto all'ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale, che è soggetta a termine di prescrizione quinquennale, perché nel caso dell'azione di cui alla legge cit. il termine è di decadenza, non di prescrizione, e quindi risponde ad esigenze diverse da quelle tutelate con con la disciplina di cui all'art. 2947 cod. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/12/2002, n. 18329
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18329
    Data del deposito : 24 dicembre 2002

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