Sentenza 28 ottobre 1986
Massime • 2
L'importazione di eroina attuata fuori dei casi previsti dalla legge integra il reato di contrabbando doganale oltre a quello previsto dall'art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685, relativo alle attività illecite in materia di stupefacenti. ( Conf mass n 154989; ( Conf mass n 153285).*
È inammissibile il ricorso per Cassazione, proposto dall'estraneo al processo, avverso la sentenza con cui sia stato mantenuto, illegittimamente il sequestro su cosa - nella specie un automezzo - che gli appartiene - egli, infatti, ha certamente interesse alla restituzione, ma esso è tutelabile in Sede esecutiva, mediante la proposizione di incidente di esecuzione, non subordinata ad alcun termine di decadenza, e mediante eventuale ricorso per Cassazione avverso la relativa decisione.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/1986, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1986 |
Testo completo
☐ 1 3 0 7
Udienza pubblica REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 28.10.1986
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI^ PENALE SENTENZA
N. 1848 Composta dagli ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. Dattilo Bruno
Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott. Lombardi Marco
->>> N. 6404/86 2. >>> Di Mauro Giuseppe
3.
Tonini Paolo MA
4. >>>>
->>
SI Federico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IR ST nato a [...] il 1° ottobre 1949.
ZG SA nato a [...] il [...].
RS AN nato a [...] il 1° gennaio 1950
Ditta Nal Tur di Bolu(Turchia), in persona del suo procuratore speciale Avv. Giorgio Borean di Trieste, proprietaria dell'autoarticolato
AVVAIG‡esenten targato 14 DR 908-14 DR 909, in rela= zione all'istanza di dissequestro e resti- tuzione del predetto autoarticolato.
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trie=
ste del 3 dicembre 1985.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dite ушкураi Di MAURO Mod. 82 A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Gianfranco Ciani
che ha concluso per annullamente vei riguard's st il RS limitatamente al dinugo delle atte Inuant genericle;
annullars, witte wis re
- quard di AY e del ZG, con rinvio ed altre Sezione delle Corte di Ap-безіош pelle di ES Udit ildifensore Avv.Raffaele Esti per SA ZG о
e per la ditta Nal Tur
Svolgimento del processo
Su segnalazione della D.E.A., un organismo specializ=
zato nella lotta al traffico internazionale della droga, che aveva preannunciato la spedizione -capeg=
giata dal cittadino turco OR RS, attraverso la direttrice Turchia-Bulgaria-Jugoslavia-Trieste,
per la distribuzione sul territorio italiano- di oltre cinquanta chilogrammi di eroina, agenti della
Guardia di Finanza in servizio al valico doganale di Fernetti,nella tarda serata del 6 giugno 1984,
fermarono due autoarticolati con targa turca: 34 H.
3546/67 AR 515,guidato da ST IR, e 14 DR.
908/14 DR 909, con a bordo SA ZG e AN Dur=
sun; il secondo sopraggiunto proco do po il primo.
In successivo controllo dei due veicoli -che aveva±
no carico(magnesite), destinazione (Francia) e docum mentazione di viaggio identici- consenti di rinve=
nire,accuratamente occultati in un doppiofondo del'
l'automezzo guidato dal IR, oltre cinquantaquat'
tro chilogrammi di una sostanza che all'indagine peritale risultò essere eroina, pura al 96,48%.
Il IR protestò la sua innocenza dichiarandosi all'oscuro della circostanza che sull'autoarticola to da lui guidato si trovasse dell'eroina; affermò:
che il proprietario del veicolo -tale CD KO-
lo aveva informato all'ultimo momento che sarebbe stato accompagnato dal RS, il quale si recava in
Italia per turismo;
che alla frontiera con la Bulga=
ria avevano incontrato il ZG il quale si era unito a loro con il suo Tir.In un successivo inter=
rogatorio cambiò versione, sostenendo che aveva co=
nosciuto il ZG a Edirne e che,su ordine del RS, Cessi, all'atto di attraversare le frontiere, fermav ano i rispettivi automezzi per consentire al RS di trasbordare in quello del ZG;
ciò che era avvenu+
to tre volte, in occasione dell'attraversamento del'
le frontiere turco-bulgara, bulgaro-jugoslava e jugo=
slavo-italiana.
Anche il ZG, conducente del secondo autoarticola=
: to(sul quale la perquisizione aveva dato esito ne=
gativo),si disse estraneo al traffico di droga,as'
sumendo di avere incontrato occasionalmente a Capo-
distria i connazionali a bordo dell'altro autoarti=
colato e di essersi accodato a loro;
aggiunse che il
RS, a EZ (Jugoslavia), gli aveva chiesto di ospitarlo nel suo Tir per potere riposare. Interro=
gato successivamente, cambiò versione circa l'incon'
¡tro :con i coimputati,collocandolo non più nei pressi di Capodistria ma a duecento chilometri da Zagabria
e aggiungendo che i due connazionali erano fermi per=
chè il loro automezzo aveva forato per cui egli si era fermato per aiutarli.
Il RS si dichiarò estraneo al traffico di stupe=
facenti sostenendo di avere ricevuto incarico dal proprietario dell'autoarticolato il già menzionato
KO- di accompagnare il IR in Francia.
Per i fatti suddetti i tre - oltre al KO, lstitante- furono tratti al giudizio del Tribunale di Trie= ste per rispondere dei reati di cui agli artt.110
C.p.,71 co.1°,74 co.1° n.2 e cpv.legge 22 dicembre
1975 n.685 e dagli artt.110 C.p.,282 lett.c) D.P.R.
23 gennaio 1973 n.43,accertati in Trieste il 7 giu=
gno 1984.Si imputava loro:a)di avere introdotto nel territorio dello Stato kg.54,666 di eroina pura,so=
stanza stupefacente di cui alla tabella I annessa alla legge citata, che detenevano occultati all'inter=
no di un autoarticolato Tir;
con le aggravanti di e avere commesso il fatto in più di tre persone in con-
corso tra loro e per quantità ingente di sostanza stupefacente;
b)di avere introdotto nel territorio dello Stato, in concorso tra loro,kg.54,666 di eroi=
na occultati all'interno di un autoarticolato Tir
al fine di sottrarsi al pagamento dei diritti doga=
nali.
Nelle more del giudizio pervenne una comunicazione del 20 settembre 1984 con la quale la polizia tede=
sca dava notizia, fra altro, di collegamenti fra il
ZG e due cittadini turchi residenti in [...]
inquisiti in quello Stato per traffico di droga non'
chè del sequestro operato il 22 giugno 1984 di un quantitativo di eroina importato dall'Olanda ove'era stato introdotto dal cittadino turco RS IR,
parente dell'imputato AF IR. Risultava del' la nota che il trasporto era stato effettuato per mezzo di un Tir con caratteristiche analoghe -per merce tras portata e documentazione di viaggio- a quelli sequestrati nel presente procedimento.
Il Tribunale di Trieste respinse pregiudizialmente due richieste: quella della riunione del procedimento ad altro pendente in Roma, dove in quel tempo il giu=
dice istruttore presso il tribunale aveva emesso mandato di cattura contro i tre, detenuti per il pre=
sente procedimento, e numerose altre persone per il
Creato di associazione per delinquere di cui all'art. 75 legge n.685/1975; quella dell'audizione per roga=
toria di tre camionisti turchi, non ancora identificati,
circa lo svolgimento del viaggio compiuto dal ZG.
In dibattimento costui forni altre e nuove versioni circa il suo incontro con il RS, sostenendo dap=
prima di averlo incontrato a EZ, mentre questi faceva l'autostop, poi di averlo incontrato in un parcheggio in Bulgaria.
Il IR confermò che il KO gli aveva intima=
to di prendere gli ordini dal RS e di fare capo a lui in qualsiasi evenienza, quale responsabile del viaggio e della spedizione, e ribadi che ad ogni attraversamento di frontiera il RS scendeva dal suo automezzo e trasbordava in quello del ZG;
riconobbe infine di avere scritto una lettera alla moglie nella quale esortava quest'ultima ad in'
92 vitare lo "zio" a toglierlo dai guai(soprannome, que=
sto dello "zio", secondo altra versione dello stesso imputato,di un trafficante di droga molto amico del
KO e del RS).
Il RS infine con riferimento a quanto risulta=
va accertato in altre indagini di polizia eseguite
.J มา..
a Roma, in ordine a traffico di droga e segnatamente
C في
a contatti con tale All DU, emissario dell'orga=
nizzazione- dichiarò che il DU teléfonava a lui
F 7 per parlare con il KO dato che costui aveva 11 telefono telefono guasto;
spiegò il passaggio sull'automezzo del ZG con la circostanza che questo era prov=
visto di due cuccette.
Con sentenza dell'8 gennaio 1985 il Tribunale assol'
: : se i quattro imputati dal reato di cui al capo b)
con la formula del fatto non costituisce reato;
li ritenne responsabili dell'altro reato e condannò: 1
il IR e il ZG alla pena di sedici anni di reclusione e cinquanta milioni di lire di multa cia= scuno, il RS e il KO a quella di ventun anni di reclusione e duecentocinquanta milioni di lire di milta ciascuno;
ne ordinò l'espulsione, a pena espia=
ta, dal territorio dello Stato;
ordinò la confisca dell'autoveicolo targato 34 H 3546/67 AR 515, sul quale era stata rinvenuta l'eroina; mantenne il se=
questro sull'altro Tir -non potendosene ordinare la confisca perchè di proprietà di persona estranea al reato per le esigenze istruttorie del presente procedimento e di quello pendente a Roma in fase di istruzione formale.
Avverso la decisione proposero appello tutti gli imputati nonchè il Proguratore Generale di Trieste,
il quale chiese la condanna anche per il delitto di contrabbando.
Con sentenza del 3 dicembre 1985 la Corte d'Appello av.
di Trieste ritenne gli imputati colpevoli anche di quest'ultimo delitto e determinò le pene nella mi=
sura seguente: per il IR e il ZG sedici an'
ni di reclusione e settanta milioni di lire di mul'
ta ciascuno;
per gli altri due, ventun anni di reclu=
sione e trecento milioni di lire di multa ciascuno.
Confermò nel resto la decisione impugnata respingen'
o l'istanza di dissequestro dell'autoarticolato guidato dal ZG.
!
Hanno proposto ricorso gli imputati ST IR, 9 :
AN RS e SA ZG(la sentenza in data 13
dicembre 1985 è divenuta irrevocabile per CD t
KO) nonchè la ditta Nal Tur di Bolu in persona del suo procuratore speciale Avv. Giorgio Borean in
₹
ordine al rigetto dell'istanza di dissequestro e re= stituzione dell'autoarticolato targato 14 DR 908/
14 DR 909.
Si deduce, per il IR, erronea applicazione del la legge penale in relazione alle risultanze dibat-
timentali.La Corte d'Appello avrebbe ignorato la confessione del RS il quale avrebbe scagionato il coimputato "ammettendo finalmente che questi nul'
la sapeva del carico reale del camion, cioè della dro=
ga nascosta nel sottofondo del pianale" di carico.
Per il RS si denunzia la violazione dell'art. 524 C.p.p.in relazione agli artt.62 n.6 e 62 bis C.
(p. per eccessività della pena inflitta e mancata congrua riduzione della stessa.La Corte non avrebbe tenuto conto della confessione resa dall'imputato,
sia al giudice istruttore presso il tribunale di Ro=
Ima che alla stessa Corte, valida ai fini dell'appli cazione dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 secon'
da parte C.p. perchè efficace e spontanea;
avrebbe erroneamente negato le attenuanti generiche.
Per il ZG si chiede l'annullamento della senten'
za impugnata per i seguenti motivi: 1°) Violazione
dell'art.524 n.3 C.p.p.in relazione all'art.475 n.3
stesso codice per inosservanza delle norme del C.p.p.
stabilite a pena di nullità, segnatamente per travi=
samento dei fatti di causa.2° e 3°) Violazione del' l'art.524 n.3 in relazione all'art.475 n.3 C.p
.p.
per inosservanza di norme del C.p.p.stabilite a pe=
ina di nullità; segnatamente, per mancanza e contraddit'
torietà della motivazione in ordine all'estraneità
lai fatti dell'imputato, scagionato dai documenti prodotti dalla difesa, alle subordinate richieste di riduzione della pena e di applicazione delle atte=
nuanti generiche e di quella di cui all'art.ll4C.p.
4°) Violazione dell'art.524 n.1 C.p.p.in relazione al D.P.R.23.1.1973 n.43 per erronea applicazione della legge penale e mancato riconoscimento della insussistenza del reato di contrabbando di eroina,
posto che l'art.36 del citato T.U.prevede, perchè si possa verificare l'evasione dell'obbligazione tribu=
taria, che le merci soggette ai diritti di confine siano destinate al consumo entro il territorio doga=
nale mentre l'eroina non può circolare in Italia, medic. neppure in confezioni ozginali.
Per la ditta Nal Tur - "a sostegno dell'impugnazione
(proposta dal procuratore speciale avverso il provve=
dimento contenuto nella sentenza n.783/85 dd.3.12.1985
della Corte d'Appello di Trieste, con il quale,deli=
(berando sull'incidente di esecuzione proposto dal procuratore e difensore della ditta Nal Tur(nonchè
difensore dell'imputato ZG), si respingeva l'i= Istanza di dissequestro e restituzione dell'autoarti= colato targato 14 DR 908/14 DR 909 di proprietà di essa società Nal Tur"- vengono formulati i seguenti moti=
vi:1°) Violazione dell'art.524 n.1 C.p.p.in relazion ne agli artt.36,295 e 301 D.P.R.23.1.1973 n.43,79.
legge n.685/1975 e 240 C.p.per inosservanza ed erro=
nea applicazione di norme penali.Premesso che dalla sentenza impugnata non sarebbe possibile desumere se il sequestro dell'autoarticolato guidato dal ZG
trovi fondamento normativo nell'art.301 del T.U.del'
le disposizioni legislative in materia doganale o nell'art.79 della legge sugli stupefacenti o nello art.240 C.p.,si deduce:l'esclusione dell'applicazio=
ne dell'art.301 citato, perchè l'art.36 del T.U.pre=
vede, perchè si possa verificare l'evasione dell'ob bligazione tributaria, che le merci soggette ai dirit'
ti di confine siano destinate al consumo entro il territorio doganale mentre l'eroina non può assolu tamente circolare sul territorio dello Stato;
l'esclu=
sione dell'applicazione dell'art.79 della legge sus gli stupefacenti, dato che esso è applicabile esclus sivamente in ipotesi di appartenenza del bene a per=
sona penalmente responsabile di illecito di tale na=
tura,e del resto il tribunale di Trieste aveva cons cluso in tal senso;
l'esclusione dell'applicazione dell'art.240 C.p., perchè l'autoarticolato non servi
[nè fu destinato a commettere il reato, dato che l'eroi= na trovavasi occultata nella ralla del rimorchio,
in luogo dunque inaccessibile all'esterno,e il pre=
lievo della droga sarebbe stato possibile solo dopo la rimozione dei duecento quintali di magnesite e dei pannelli del pianale e perchè i proprietari del rimorchio erano completamente estranei al reato, come risultava dalla sentenza 8 gennaio 1985 del Tribu=
nale di Trieste,dall'ordinanza 22 febbraio 1985 del'
lo stesso tribunale e dalla sentenza 23 novembre
1985 del giudice istruttore presso il Tribunale di
Roma.
2°) Violazione dell'art.524 n.l in relazione all'art. 240 C.p. e dell'art.524 n.3 in relazione agli artt.
1631 e 622 C.p.p.per erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale.Sull'estraneità dei titolari della società Nal Tur,si sostiene,si sareb=
be formato il giudicato, avendola il Tribunale di
Trieste riconosciuta per l'autoarticolato "pulito"
Je non avendo il Procuratore Generale impugnato sul
(punto
3°)Violazione dell'art.524 n.3 C.p.p. in relazione
Jagli artt.148 e 475 n.3 stesso codice per inosservan'
za di norme del C.p.p.stabilite a pena di nullità;
segnatamente, per travisamento del fatto e carenza assoluta di motivazione: travisamento del fatto sul' le modalità di viaggio dei due automezzi e mancanza di motivazione in ordine alla circostanza che la staffetta tra i due Tir sussistesse fin dalla partenza.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo formulato a sostegno del ricorso,
il IR si duole che la Corte d'Appello abbia trascurato la confessione del RS con la quale costui lo avrebbe scagionato ammettendo finalmente che fegli ignorava l'esistenza della droga,nascosta sotto il pianale di carico dell'autoarticolato,e che avrebbe dovuto esserne messo a conoscenza,se neces sario,solo all'arrivo del carico a Milano.
La doglianza è infondata.
E' ben vero che la sentenza impugnata, trattando la posizione processuale dell'imputato, non fa cenno,se non indirettamente,della menzionata confessione,ma innegabile che il mancato esame di un tale elemen'
to non comporta nullità.
Il giudice non è tenuto a prendere in considerazio-
ne tutte le risultanze processuali ma soltanto quel'
le che gli appaiono utili per la decisione.Unica
condizione, per l'applicazione di tale principio,è
quella che dal processo logico seguito dal deciden te nella formazione del proprio convincimento,l'ele=
mento prospettato resti escluso a causa del contra- sto insanabile con tutte le altre risultanze proces'
suali poste a base dell'affermazione di responsabi=
lità e che del suddetto processo logico,fedelmente ancorato ai fatti,sia data adeguata e corretta moti=
vazione.In tal caso l'esclusione della rilevanza.
dell'elemento prospettato è implicita e non importa che la motivazione non contenga espresse considera zioni sull'argomento.
Tale condizione, nel caso in esame,si è verificata poichè la pretesa inconsapevolezza della presenza dell'eroina sull'automezzo, che l'imputato ha sempre addotto a propria discolma e che nel giudizio d'ape pello sembrerebbe avvalorata dalla confessione del
RS, è recisamente smentita da una serie di ele=
menti -seri, univoci e convergenti- convenientemente utilizzati nella loro concatenazione logica dai giu=
dici di merito di primo e di secondo grado.
Tali elementi possono così riassumersi:a)E' fuori di ogni logica e di ogni esperienza che merce del valore di miliardi di lire sia affidata ad un incon'
sapevole autista il quale, per un incidente o un gua=
sto o altro banale motivo,potrebbe disperdere il prezioso carico.b) Poichè il carico di eroina era de=
stinato al mercato italiano e l'imputato doveva tra=
(sportare la magnesite in Francia,costui non poteva non essere consapevole della presenza della droga,
non foss'altro per la necessità di sapere dove e a chi avrebbe dovuto consegnarla;
senza dire che il nascondiglio dell'eroina era raggiungibile soltanto attraverso il pianale del bilico,proprio nella par-
te in cui questo è collegato alla motrice, per cui il prelevamento di essa avrebbe dovuto essere prece=
duto dallo scarico del bilico e dall'asportazione delle assi del pianale, nè il RS avrebbe potuto
[compiere siffatte operazioni in assenza dell'autista dell'automezzo.c)L'imputato ha ammesso di essere a conoscenza dell'amicizia che legava il KO ed il
RS ad un grosso trafficante di droga di naziona=
lità turca.Di conseguenza,il ruolo assegnato al Dur=
sun nella spedizione avrebbe dovuto rendere edotto l'imputato della vera natura del carico.d) Sintomati=
ca poi è la circostanza -e da sola sarebbe bastata per mettere sull'avviso il IR, qualora veramen te gli fosse stato ignoto il carico della droga-
che il RS, indicato dalla polizia di molti Paesi
come trafficante di droga,ad ogni passaggio di from tiera,tiera, lasciava l'autoarticolato guidato dal Bayindir nel quale si trovava l'eroina e trasbordava in quel-
lo guidato dal ZG.e) Le dichiarazioni rese dal
IR -per le loro rilevanti contraddizioni- so- no inattendibili. Aveva dichiaratoȧ infatti nell'in'
terrogatorio del 7 giugno 1984 reso al Procuratore
della Repubblica di Trieste che solo poco prima del'
la partenza era stato informato dal proprietario dell'automazzo,il KO, della presenza del RS,
il quale si recava in Italia per turismo e avrebbe dovuto fermarsi a Milano non avendo un visto d'in'
(gresso per la Francia;
che soltanto alla frontiera bulgara avevano incontrato il connazionale ZG
il quale, procedendo nella stessa direzione,si era unito a loro.In un successivo interrogatorio reso
(a magistrato diverso della stessa Procura, aveva pre=
cisato: che al momento della partenza il KO lo aveva invitato a rivolgersi per qualsiasi evenienza al RS che lo rappresentava e lo sostituiva du=
rante il viaggio a tutti gli effetti;
che aveva cos nosciuto il ZG non già in territorio bulgaro ma a Edirne, in Turchia;
che conosceva l'esistenza di
The autocarri in viaggio con carico identico e de=
stinazione identica a quello da lui guidato (del ter=
zo automezzo non seppe fornire alcuna indicazione);
che, all'attraversamento delle frontiere, egli ed il
ZG, per ordine del RS, fermavano i rispettivi automezzi per consentire a quest'ultimo di scende=
re da quello da lui guidato e trasbordare nell'al' tro guidato dal ZG. Nell'interrogatorio del 20 giugno 1984 infine, a proposito di due guasti mec'
canici subiti dall'automezzo, uno nella provincia di
Edirne ed uno a Trieste, riferì di un precedente viag=
gio con lo stesso automezzo compiuto con il KO.
Dal complesso delle risultanze processuali, da quest'ul'
timo episodio e dall'esistenza di un parallelo pro=
cedimento -a carico, fra altri, del RS e del Bayin'
dir, rinviati a giudizio dal giudice istruttore pres'
so il Tribunale di Roma,la oui ordinanza era stata acquisita agli atti, per rispondere del reato di as'
sociazione per delinquere finalizzata alla commissio=
ne di più delitti di importazione, detenzione e ven'
dita di sostanze stupefacenti(art.75 della legge ci=
tata)- ritenne la Corte di Trieste: che l'episodio di cui al presente procedimento si dovesse inserire in un più ampio disegno criminoso attribuibile ad una organizzazione internazionale dedita al traffi co della droga;
segnatamente, che l'operazione, median'
te la quale avrebbe dovuto essere introdotta in Ita=
lia l'ingente quantitativo di oltre cinquanta chilo=
grammi di eroina pura, era stata progettata secondo uno schema che prevedeva con tutta evidenza:l'occul'
tamento dell'eroina in un sottofondo praticato nel pianale dell'autoarticolato guidato dal IR,u=
tilizzato per il trasporto della magnesite in Fran' Icia;
il viaggio in tandem di altro autoarticolato guidato dal ZG con identico carico di magnesite e identica destinazione;
l'incarico al RS di se=
guire il convoglio con funzioni di direzione, sorve=
glianza e assistenza, fra le quali rientrava l'accor=
gimento di spostarsi opportunamente dall'uno all'al'
tro automezzo al valico delle varie frontiere, sicchè
eventuali perquisizioni da parte degli organi di controllo sit indirizzassero all'automezzo del Sez=
gin, privo del carico di droga, sul quale egli, indi= 5.
ziato come trafficante di droga, si trovava.
Alla luce delle suddette risultanze,le argomentazio=
mi svolte dai giudici di merito -secondo le quali il IR era certamente a conoscenza, sin dalla
☐ partenza, della presenza dell'eroina sul suo auto=
mezzo e costituiva egli stesso, per i suoi compiti di autista e per la sua attività durante il viaggio,
uno dei cardini del progetto di introduzione della droga in Italia- appaiono del tutto logiche e sorret'
te da precisi e inequivocabili elementi, per nulla incrinati dalla confessione del RS che, pertanto,
si presenta priva di incidenza probatoria.
La stessa confessione che dal IR, per la par=
te che lo riguarda, è addotta al fine di provare la propria inconsapevolezza circa il trasporto della droga- viene invocata dall'interessato per censura=
re la mancata applicazione, da parte del giudice d'ap=
pello, dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 seconda parte,C.p.,sostenendosi che essa è stata non solo efficace, anche se "resa a notevole distanza di tempo dalla commissione del reato", ma anche "spontanea -sep=
pur tardiva, per quanto riguarda il procedimento de quo, ma tempestiva in quello del procedimento penale pendente avanti la VIˆ Sez.pen.di Roma- e quindi in-
dicativa di uno stato di resipiscenza"
La tesi non può trovare accoglimento.
Essa invero pretende anzitutto di ritenere applica bile al reato che forma oggetto del presente giudi zio una circostanza attenuante le cui condizioni di applicabilità si sarebbero verificate in altro prom cedimento.E ciò non è consentito, perchè la circostan'
za - per la sua stessa natura di elemento eventuale ed accessorio presupponente il principale, costitui=>
to dal reato nella sua forma semplice, perfetto nel'
la sua struttura- non può che essere riferita al reato cui accede e non ad altro reato che forma og#
getto di altro procedimento.Se la confessione del
RS, oltre che nel giudizio d'appello del presen te procedimento, è intervenuta nella fase istruttoria del procedimento in attesa di giudizio dinanzi al' la VI Sezione penale del Tribunale di Roma spette=
rà ai giudici di quel procedimento valutare se ris corrono le condizioni per l'applicazione dell'atte=
nuante ma esse, se sussistenti, non possono valere an'
che per il reato per cui si procede.
Qui l'attenuante invocata non poteva trovare ingresso.
Le condizioni che la legge pone per l'applicabili=.
tà di essa sono due:l'efficacia dell'opera svolta dal reo per elidere o attenuare le conseguenze dan'
nose o pericolose del reato e la spontaneità di es'
sa.Il significato è palese.Se il rea,dopo la commis'
sione del reato, pone in essere un tale comportamen'
to da ciò la conseguenza che l'attenuante è eccezio=
nalmente operativa per una condotta successiva alla consumazione del reato- è segno che vi è in atto un ravvedimento, il che deriva da una minore capacità
a delinquere.
Orbene la confessione resa dal RS nel dibattimen to di secondo grado non può certo servire allo scopo:
nè sotto il profilo dell'efficacia, perchè estrema=
mente tardiva e priva di quelle concrete indicazio=
ni e specificazioni valevoli a rendere possibile l'e= ::
lisione o l'attenuazione di tutte quelle conseguen'
ze dannose o pericolose del reato che non siano economicamente risarcibili e inoltre perchè fuor= viante ai fini dell'accertamento delle responsabili=
tà, com'è dimostrato dall 'affermazione dell'estranei= soths it popolo tella tà del IR;
nè, tanto meno, potendo éon forv spontanes non essendo dettata da effettivo ravvedim mento e da un'intima esigenza di riscatto ma ispira=
ed unicamente, come si desume dal conte=ta viceversa,
nuto di essa,a fattori esterni di pressione ed a cal'
coli utilitaristici di riduzione di pena e di con cessione di benefici.
Alla stessa confessione è legata la doglianza per la mancata concessione delle attenuanti generiche,
deducendosi che essa costituisce un fatto oggettivo e soggettivo tale da giustificare una particolare clemenza.Ma il diniego opposto dalla Corte all'invo=
cato beneficio, anche se basato sul richiamo delle ragioni esposte allo stesso fine dal Tribunale, deve ritenersi congruamente motivato. Con tale richiamo infatti il giudice dell'appello ha dimostrato di avere preso in esame l'argomentazione addotta in quella sede - che il RS "non abbia detto coscien'
temente il falso, pur di salvarsi"- e di avere con'
ferito preponderante e decisivo rilievo agli elemen'
ti che caratterizzano la posizione dell'imputato,
cioè la condotta processuale tesa a fuorviare il corso della giustizia, anche nei confronti dei coim= putati,l'estrema gravità del reato - per la quanti❤
tà della droga importata e per le modalità tutte dell'azione- e,soprattutto, l'inserimento del preve=
nuto con mansioni di rilevante incidenza in un'asso=
ciazione criminale dedita allo spaccio di sosta me stupefacenti.
In sintesi,il ZG formula le seguenti censure:
travisamento dei fatti;
mancanza e/o contraddittorie=
tà della motivazione;
mancata assoluzione per insuf=
ficienza di prove;
diniego delle circostanze atte=
nuanti di cui agli artt. 62 bis e 114 C.p. e di ridu=
zione della pena;
erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza del rea=
to di contrabbando.
Il lamentato travisamento dei fatti dovrebbe risul-
tare da una serie di puntigliose e specifiche indi=
cazioni con le quali vengono messe in evidenza le contraddizioni nelle quali sono incorsi i vari per=
sonaggi della vicenda, nelle loro successive dichia razioni e con le dichiarazioni degli altri, circa:
il luogo e il tempo dell'incontro tra il ZG da una parte e il IR e il RS dall'altra; l'oc'
casionalità o meno di tale incontro;
l'effettività
e il numero dei trasbordi del RS da un automez=
zo all'altro,il percorso dei due autoarticolati -se in coppia,a poca distanza o addirittura indipenden'
temente l'uno dall'altro-; il significato da attribui=
re ai documenti concernenti il viaggio prodotti dal ricorrente;
l'esistenza o meno di un'organizzazione,
la cui efficienza viene messa in dubbio con la consi=
derazione "che questa organizzazione era stata in'
capace di trovare un autista e aveva tra i suoi ass sociati due delatori che avevano preavvisato il viag=
gio in tutti i particolari, tanto da porre in essere una situazione da reato impossibile"; infine,"l'asso=
luta mancanza di contatti e addirittura di conoscen za, prima del viaggio" tra i vari membri dell'organiz=
zazione(IR, RS, KO) e il ZG, che "si era posto alla guida del camion già carico e sdoga=
nato".
Commista alle numerose doglianze con le quali è sta=
ta postillata la sentenza impugnata viene pr›posta la censura per la mancata rinnovazione del dibatti mento,chiesta dal ricorrente al fine di consentire l'escussione di due testi.Ma la censura non merita accoglimento.
La Corte di Trieste ha rigettato l'invocato mezzo istruttorio spiegando che i fatti e le circostanze,
sui quali era stato chiesto l'esame dei testimoni,
essendo parziali e marginali, rendevano irrilevanti le deposizioni.Uns tale decisione, emessa nell'ambi=
to dell'esercizio della facoltà discrezionale attri=
buita al giudice dall'art.520 C.p.p. risulta, sia pu=
re concisamente, motivata per cui si sottrae al sin- dacato di questa Corte;
e ciò sul rilievo che la rin'
novazione del dibattimento, nel vigente ordinamento processuale, è prevista quale mezzo per l'integrazio=
ne degli elementi probatori acquisiti nelle preceden'
ti fasi del processo,la cui valutazione è sempre dee voluta al discrezionale e prudente apprezzamento del giudice di merito, con la sola condizione, assolta nel caso in esame,che egli ne fornisca logica e ade=
guata motivazione.
Quanto al preteso travisamento dei fatti, osserva anzitutto la Corte che un tale vizio logico-giuridi=
co della motivazione è ammissibile come mezzo di ricorso per cassazione solo quando il ragionamento del giudice di merito sia basato su risultanze pro=
cessuali manifestamente diverse da quelle acquisite e l'ammissione o l'esclusione di esse,dal giudice rispettivamente escluse o ammesse, avrebbero potuto portare a decisione diversa.Il vizio non sussiste invece quando il giudice abbia apprezzato le risul'
tanze processuali legittimamente acquisite ed il ri=
corrente, apprezzando le stesse risultanze in modo diverso, pervenga a diversa conclusione;
ciò che nel'
la specie si è verificato.
La ricostruzione dei fatti risultante dalla senten'
za impugnata appare fedelmente ancorata alle risul tanze processuali -anche se, fra tante versioni cons traddittorie date dai personaggi della vicenda,i giudici di merito hanno dovuto necessariamente ope=
+
rare una scelta, naturalmente coordinata in linea lo=
gica e cronologica con tutti gli elementi di prova-
e la motivazione della sentenza è sorretta da un ra=
gionamento logico e coerente.
Contro la tesi difensiva, intesa a sostenere d'esse=
re stato il ZG una pedina inconsapevole nel com=
plesso giuoco posto in essere e condotto da altri,
la Corte triestina, al di là delle numerose versioni date dallo stesso ZG circa le modalità del viag=
gio ed il luogo e il momento dell'incontro con il
IR e il RS, ha considerato: che gli agenti
Cella Guardia di Finanza si mostravano interessati al nome del RS, e il ZG, per sua stessa ammis' sione, ne era consapevole;
che sistematicamente, I in
occasione di ogni passaggio di confine, il RS
trasbordava nell'automezzo da lui guidato scendendo da quello del IR%; che i due automezzi effet'
tuarono un percorso identico, con identico carico e identica destinazione e attraverso gli stessi vali=
chi di frontiera negli stessi giorni, com'è stato possibile desumere dai timbri apposti sui passapor=
ti degli imputati,a nulla rilevando che tali passag=
igi siano stati attuati dai due automezzi contempora=
Ineamente o, talvolta, a poca distanza l'uno dall'al'
tro; che dalla Bulgaria in poi i due automezzi viag=
giarono sicuramente in coppia, come si evince dalle'
varie ricevute -autostradali, di transito di frontie=
ra e di cambio di valuta- che presentano numeri im=
medistamente progressivi tra di loro;
che, in defini=
tiva, può fondatamente ritenersi come il RS abbia approfittato dell'automezzo privo di droga condotto dal ZG per oltrepassare i tre valichi di fron'
tiera, con il duplice scopo di non essere coinvolto nell'eventuale rinvenimento dell'eroina trasportata dal IR e di attirare su di sè l'attenzione delle polizie di frontiera, dalle quali era conosciu=
to, per consentire all'altro automezzo di passare ol'
tre sfuggendo alla perquisizione;
infine, che, stando alle informazioni della polizia tedesca, erano stati accertati collegamenti tra il ZG e Que cittadini turchi residenti in [...], inquisiti in quello Sta=
to per traffici di droga.
La valutazione dei suddetti elementi, sia pure indi= ziari ma gravi, precisi e concordanti;
le risultanze obiettive costituite dai passaporti e dalle documen' :
tazioni del viaggio;
le mendaci, contraddittorie e,
al postutto, incredibili versioni fornite nelle di=
verse sedi dall'imputato legittimano l'affermazione di responsabilità da parte dei giudici di merito, i quali pertanto correttamente hanno escluso ogni dub=
bio che potesse giustificare la richiesta di ass0=
1
luzione con formula dubitativa.
:
Una tale situazione, dalla quale in sede di merito
è stata desunta la rilevanza della partecipazione del ZG all'impresa criminosa,legittima altresì
il rigetto della tesi fondata su una pretesa minima importanza dell'opera del ZG nell'esecuzione del reato con conseguente richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art.114 C.p.
0
Al riguardo la motivazione, sia pure accennata, può
ritenersi adeguata."Le contraddizioni dell'imputato
ZG", afferma la Corte di Trieste, "possono trova=
re spiegazione solo nel maldestro tentativo dello stesso di sminuire l'importanza del suo comportamen'
to in tutta la serie di operazioni in cui si è con'
cretizzato il trasporto dell'eroina dalla località italiano di provenienza fino al territorio nationale (locali=
#1 tà di destinazione effettiva della droga)". Con altro motivo è stato denunziato dalla difesa del
ZG in difetto di motivazione in ordine alle ri=
chieste di riduzione della pena e di attenuanti ge=
neriche, deducendosi:quanto alla prima, che la senten'
÷
za impugnata si è riferita genericamente, "per rela=
tionem", alla sentenza di primo grado, omettendo ogni esame dei motivi d'appello; quanto alla seconda, che
è stata data "una spiegazione solo di stile, priva c.
¡di un proprio contenuto, pur a fronte di un'articola=
ta e diffusa doglianza sul punto".
In verità la Corte triestina, nella disamina delle
こ
due richieste, non si è limitata a richiamare la mo=
tivazione in proposito della sentenza di primo gra do e ciò sarebbe stato sufficiente, data l'assenza nei motivi d'appello di validi rilievi rispetto a=
gli argomenti addotti dal Tribunale- ma ha partita= :
mente esaminato i due motivi, privilegiando, nella valutazione delle risultanze, eseguita sulla base delle indicazioni di cui all'art.133 C.p.: ai fini
1. della misura della sanzione, la gravità veramente eccezionale del traffico di droga determinata dal'
l'ingente quantitativo di eroina sequestrato e dal' i le modalità dell'azione, sintomatiche di una comples sa ed efficiente organizzazione;
ai fini del diniego
(delle attenuanti generiche, l'atteggiamento process18= le del ZG, quale si evince dalle sue stesse die chiarazioni, in ognuna delle quali risulta una diver=
sa versione dei fatti o di particolari circostanze,
sicura espressione di spiccata capacità a delinquere.
Il procedimento logico seguito dalla Corte è corret'
to e merita consenso.
Deve ritenersi sufficiente la motivazione riguardan'
te la determinazione della pena quando il giudice d'appello, confermando la sanzione fissata in primo grado, dimostri di avere valutato sul punto la sen'
tenza impugnata tenendo conto dei rilievi mossi al riguardo con i motivi d'appello e seguendo i crite=
ri di cui all'art.133 C.p.Poichè l'adeguamento del'
la pena nella sua concretezza è il risultato di un processo logico di sintesi, ben può il giudice in tale operazione trarre argomento da una o più circo=
stanze di fatto per ritenere la prevalenza di uno o più elementi sugli altri.E' legittimo dunque che la Corte triestina abbia ritenuto la maggiore inci=
denza della gravità del reato in considerazione del'
la natura dello stupefacente, della quantità di esso e delle modalità dell'azione criminosa.
Analogo discorso va fatto per le attenuanti generi=
che la cui concessione fu invocata nei motivi d'ap=
pello con riguardo all'età ed all'incensuratezza del ZG.
La Corte, affermando che costui, come gli altri, non jera meritevole delle attenuanti generiche, "come già
motivato dal Tribunale", ha dimostrato di avere pre=
so in esame le circostanze addotte (età e incensura=
tezza) ma di avere privilegiato, nella valutazione complessiva della vicenda, il comportamento proces'
Buale del ZG ed il sicuro inserimento dello stesso sia pure per quel trasporto di eroina dal'
la Turchia a Milano per cui è processo- in un orga=
nizzato traffico di droga su scala internazionale.
Nè la Corte medesima era tenuta ad attribuire mag=
giore rilevanza alle circostanze relative all'età
ed alla incensuratezza. Aveva invece il dovere di va= पच=
(lutare, come ha fatto,i suddetti elementi prospetta=
ti nei motivi d'appello,libera tuttavia, giustifi=
cando l'uso del potere discrezionale conferitole dalla legge, di ritenere ostativo alla concessione del beneficio l'elemento di preponderante rilievo che caratterizzava la situazione.
Con l'ultimo motivo di ricorso il ZG si duole di essere stato ritenuto responsabile del reato di contrabbando di eroina ascrittogli ai sensi dell'art. 282 lett.c) della legge 23 gennaio 1973 n. 43,11 qua=
le prevede il caso di colui che "è sorpreso con mer= (ci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sott trarle alla visita doganale".
L'argomento che viene addotto a sostegno dell'impu gnazione, basata sull'erronea applicazione della leg=
ge, è il seguente: presupposto del reato di contrab=
bando è la sussistenza di un'obbligazione tributa=
ria;l'art.36 del T.U.in oggetto prevede, perchè si
(possa verificare l'evasione di una tale obbligazio= T
ne, che le merci soggette ai diritti di confine siano destinate al consumo entro il territorio doganale;
poichè l'eroina non può circolare in Italia neppure in confezioni medicinali, trattandosi di prodotto in nessun caso cedibile privatamente, va escluso il reato per la mancanza dell'evasione di un'obbliga=
zione tributaria.
La sentenza impugnata -in linea con l'insegnamento di questa Corte (Sez.I^ 8 marzo 1982, ric. Piccirillo;
Sez.III^ 2 febbraio 1982 ric.Kassis)- ha ritenuto,
sulla base della normativa vigente e segnatamente degli artt.15 e 50 della legge n. .685/1975,la sussi=
stenza del reato di contrabbando doganale e di evas sione I.V.A. e il concorso di tale reato con quello di cui all'art. 71 della legge n.685/1975. Ed a ragione.
Il momento generativo dell'imposta, che per la vecchia legge doganale si identificava con il passaggio del'
la linea doganale, è costituito invece per la nuova normativa, relativamente alle merci estere, dalla lo=
ro destinazione al consumo entro il territorio doga=
nale. E fin qui la tesi del ricorrente è esatta e da condividersi.Non è condivisibile invece la con'
seguenza che egli ne trae quando afferma che, sulla
(base di questo nuovo presupposto dell'obbligazione tributaria, non è configurabile il delitto di contrab=
bando di eroina trattandosi di sostanza stupefacen'
te che non può circolare nel territorio nazionale neppure in confezioni medicinali nè può essere ce=
duta privatamente.
L'art.15 della legge n.685/1975, nel consentire a
"Chiunque"(l'art.50 precisa poi che per quanto ri=
guarda l'importazione, l'esportazione e il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope deve trattar=
si degli"enti e delle imprese autorizzati alla col'
tivazione delle piante, alla produzione, alla fabbri=
cazione, all'impiego e al commercio di sostanze stu=
pefacenti o psicotrope, nonchè all'impiego delle pre=
dette sostanze, ai fini di ricerca scientifica e di sperimentazione") di "coltivare, produrre, fabbricare, impiegare,importare, esportare, ricevere per transito,
commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per 11 commercio sostanze stupefacenti o psicotro=
pe" si riferisce espressamente a tutte le suddette sostanze comprese nelle tabelle di cui al preceden'
二丁 te art.12 e quindi anche all'eroina.
Se dunque l'importazione di tale sostanza è consen'
tita, sia pure nelle forme e nei casi previsti dalla legge ad enti e imprese autorizzate dal Ministero
1
della sanità, con autorizzazione di durata biennale
(art.15), tramite le dogane di prima categoria, su '' 9 V permesso per ogni singola operazione della validità
di sei mesi, ai fini previsti dall'art. 50yquindi in ogni caso con destinazione al consumo- non si vede
1
come il caso d'importazione di eroina attuata fuori dei casi previsti dalla legge pissa sfuggire al rea=
to contestato di contrabbando doganale.
Il ricorso dell'Avv. Giorgio Borean, come procuratore speciale della ditta Nal Tur di Bolu(Turchia) va esaminato anzitutto -con riferimento al secondo mo+
(tivo, nel quale si sostiene la qualità di estranei
- al processo dei titolari della ditta- sotto il pro filo, pregiudiziale e assorbente, dell'ammissibilità.
All'uopo occorre premettere qualche cenno sulla po=
sizione processuale della predetta società, proprie= taria secondo gli atti del Tir targato 14 DR 908/
14 DR 909.
1
Il predetto automezzo, guidato da SA ZG e sul quale si trovava in quel momento AN RS, fu sequestrato 11 6 giugno 1984 allorchè si presentò 15
in entrata all'autoporto di Fernetti. Nel corso del dibattimento di primo grado ne fu chiesta la resti= F '
tuzione ma il Tribunale di Trieste, con la sentenza cives
+ dell'8 gennaio 1985, ritenne di mantenere il seque=
19 stro "per le esigenze istruttorie di questo proce=
dimento e di quello pendente a Roma, in fase di istru=
zione formale" sul rilievo che non ricorrevano i pre=
supposti di cui all'art. 79 della legge n.685/1975 碧
T in quanto -pur essendo stato usato in forma mediata
10 - per il trasporto dell'eroina, cioè facendo da coper=
tura all'automezzo guidato dal IR- trattavasi di automezzo"pulito" e appartenente a persona estra nea al reato, cioè alla ditta Nal Tur.Con i motivi d'appello, per tale punto della decisione, non fu mos'
sa doglianza nè da alcuno degli imputati nè dalla 02
predetta società. Soltanto in prossimità del dibatti= I S
mento di secondo grado il procuratore speciale del'
-
la ditta, Avv. Giorgio Borean, ne chiese la restituzio=
ne ma la Corte d'Appello, con ordinanza del 3 luglio
1985, rinviò ogni decisione al dibattimento e, con la sentenza del 3 dicembre 1985, rigettò l'istanza,
così motivando: "Sulla base di tale ricostruzione,
non v'è dubbio sulla responsabilità anche dei dato=
ri di lavoro del ZG(e tale osservazione induce questa Corte a non accogliere la domanda di restitu=
zione dell'autotreno condogto dal predetto imputato che avrebbe dovuto essere confiscato;
l'omessa impu=
gnazione, tuttavia, da parte del Pubblico Ministero
impedisce a questa Corte di pronunziare una confisca in grado d'appello.La questione pertanto dev'essere rimessa alla sede esecutiva)".
La decisione presta il fianco alle critiche mosse dalla ditta ricorrente con il secondo motivo di ri=
corso perchè non ha considerato che trattasi:di co=
sa appartenente a persona estranea al reato, come ac'
certato, con insindacabile apprezzamento, dagli stes'
si giudici di merito;
di cosa non pertinente al rea=
to: gli accertamenti sulla funzione di copertura del traffico svolto con l'altro automezzo non hanno avu=
to lo sviluppo necessario ai fini di un'eventuale confisca, costituito dalla prova certa della circo=
stanza che il veicolo in questione sarebbe stato ne=
cessario alla commissione del reato%;B di cosa, infine,
per cui è venuto meno l'interesse per il procedimen'
to in corso: dell'interesse per l'altro giudizio in corso dinanzi al Tribunale di Roma non può tenersi conto, posto che il sequestro può essere operato e mantenuto, per espressa disposizione dell'art.622 C.
p.p., con riferimento al reato per cui si procede e non ad altro reato che viene perseguito in altro pro=
\cedimento. Il sequestro penale infatti, quale estrin'
secazione del potere di disposizione sul corpo del reato o su cosa pertinente al reato, è un atto di coercizione reale funzionalmente diretto a coadiuva=
re concretamente l'esercizio della potestà di giu=
stizia;in definitiva, è un elemento posto ad esclusi=
vo esercizio del processo.
Avverso la decisione della Corte di Trieste l'Avv.
Giorgio Borean, nella qualità spiegata, con dichiara=
zione del 4 dicembre 1985, ha proposto ricorso per cassazione ai fini della restituzione del veicolo e il difensore, in data 14 febbraio 1986, ha presenta=
to i motivi.
Orbene, alla luce delle risultanze fin qui richiama=
te e al di là di qualsiasi dei motivi di merito e=
sposti in ricorso, questo dev'essere dichiarato inam=
missibile. Proprio per l'accertata condizione di estranea al processo la ditta non era legittimata a proporre ricorso. Essa ha certamente un interesse alla restituzione dell'automezzo ma non tutelabile in questa sede bensì in sede esecutiva mediante la proposizione di incidente di esecuzione, non subordi=
nata ad [...] termine di decadenza, e mediante even tuale ricorso per cassazione avverso la relativa de=
cisione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 209,537 C.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla ditta Nal Tur di Bolu in persona del suo procurato=
re speciale Avv. Giorgio Borean avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 3 dicembre
1985.
Rigetta i ricorsi proposti avverso la stessa senten'
za da ST IR, SA ZG e AN RS.
Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e inoltre il IR, il
ZG e il RS al versamento alla Cassa delle ammende di lire 500.000 ciascuno e la ditta Nal Tur
al versamento alla Cassa anzidetta della somma di lire 200.000.
Così deciso in Roma il 28 ottobre 1986.
Il Presidente
Bruno DelВш Il Consigliere estensore Depositato in Cancelleria. вталло IL DIRETTORE DI CANCELLERIA. Oggi 15 FE3 37 Dott Umberto Giordano
CANCELLIERE