Sentenza 12 dicembre 2008
Massime • 1
Il terzo rimasto estraneo al processo non è legittimato all'impugnazione della sentenza con cui è stata ordinata la confisca di somme di denaro e può far valere i propri diritti su detta somma per mezzo dell'incidente di esecuzione. (Fattispecie relativa all'istanza di una persona esercente l'attività di prostituzione che rivendicava la proprietà della somma di denaro confiscata al condannato per reato inerente lo sfruttamento della prostituzione).
Commentario • 1
- 1. Ubriachezza: sì alla confisca del veicolo in ipotesi di decreto penale di condannaAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 1 dicembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2008, n. 12117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12117 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/12/2008
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 01516
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 022429/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JO RA EL, N. il 13/07/1986;
avverso la SENTENZA del 03/04/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA;
nei confronti di:
OV RU EMANUEL, N. il 18/10/1971;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
DA AM NI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 3 aprile 2008 ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con la quale il Tribunale di Verona aveva applicato la pena concordata di anni due di reclusione ed Euro 400,00 di multa a GL PE Emanuele, imputato del delitto di cui alla L. 20 febbraio 1958, n.75, art. 3, nn. 4 e 8, art. 4, n. 7 perché sfruttava, agevolava e comunque favoriva la prostituzione della suddetta DA AM NI e di altra persona ed aveva ordinato la confisca delle somme sequestrate.
DA AM NI ha impugnato la sentenza limitatamente alla confisca, deducendo che la somma sequestrata era nella esclusiva sua disponibilità e non in quella comune con l'imputato, sicché avrebbe dovuto esserle restituita.
Tanto premesso il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile in quanto la DA non è legittimata, non essendo parte del procedimento conclusosi con la sentenza impugnata. La ricorrente potrà far valere le proprie istanze e rivendicare la proprietà denaro sequestrato esclusivamente nelle forme dell'incidente di esecuzione disciplinato dall'art. 666 c.p.p., e ss..
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente DA AM NI al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nella misura che si reputa congrua di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009