Sentenza 19 maggio 2003
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1193 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 17/01/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 17/01/2022), n.1193 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1848-2020 proposto da: COOPERATIVA PRODUTTORI SUINI PRO SUS S.C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 11, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIA F. RAPISARDA, che la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7848 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR07848/03 SEZIONE I VORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MERCURIO Presidente R.G.N.10752/99Dott. Ettor e Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Consigliere Cron. 12201 Dott. Camillo FILADORO Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 09/12/02 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: COOPERATIVA S. ANNA s.r.l., in persona del legale rappresentante RA TA, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 39, presso l'avv. Rita della Lena, e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Paleologo, giusta delega in atti;
5288
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 171 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Correra e 1 Fabio Fonzo, giusta delega in atti;
- intimato che ha depositato procura avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 429 depositata il 25 maggio 1998 (R.G. n. 328/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Fabrizio Correra;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 25 maggio 1998 il Tribunale di Palermo ha confermato la decisione, con la quale il Pretore della stessa sede aveva rigettato l'opposizione proposta dalla Cooperativa a r.l. Sant'Anna all'ingiunzione di pagamento in favore dell'Inps degli importi dovuti per parziali omissioni contributive e relative somme aggiuntive. Nel disattendere l'impugnazione della cooperativa, il giudice di appello ha rilevato, per interessa in questa sede, che la quanto ancora previdenziale, a cui era tenuta contribuzione 2 l'appellante, doveva essere calcolata in base al c.d. minimale contributivo, si doveva fare cioè riferimento alla retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati per la categoria di appartenenza del datore di lavoro, individuata in base all'art. 2070 cod. civ. Il giudice del gravame ha poi ritenuto la dimostrazione dell'entità del debito contributivo attraverso i conteggi effettuati dall'ispettore dell'istituto previdenziale, e confermati nel corso del giudizio, in relazione alle retribuzioni previste dal contratto del personale docente e non docente delle scuole parificate. Di questa sentenza la cooperativa soccombente ha richiesto la cassazione, con ricorso articolato in quattro motivi. L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE I primi due motivi di ricorso, così rispettivamente rubricati "sulla manifesta non infondatezza delle eccezioni di costituzionalità sollevate" e "violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. omessa motivazione", criticano la sentenza impugnata per avere considerato privo di fondamento 3 il dedotto contrasto, con i parametri dall'art. 1,costituzionali, della norma dettata primo comma, della legge n. 389 del 1989, che ha applicato riportandosi erroneamente al concetto di inquadramento secondo la disposizione dell'art. 2070 cod. civ. e non a quello stabilito in base all'art. 49 della legge n. 88 del 1989. Non è possibile, ad avviso della ricorrente, delegare a soggetti privati, quali appunto le organizzazioni sindacali, la determinazione del contenuto di obblighi di legge, con riferimento a contratti collettivi vigenti all'epoca della delega e a maggior ragione a quelli ancora da stipulare datore di lavoro non successivamente, di cui il può, in mancanza di idonee pubblicazioni ufficiali, essere obbligato a conoscere. Apodittica è poi l'affermazione del Tribunale secondo cui il criterio adottato in proposito presiede ad un corretto ed equilibrato finanziamento del sistema previdenziale, sussistendo invece, secondo la ricorrente, disparità di trattamento fra le varie categorie di cittadini per la diversità e qualità del lavoro prestato. I due suesposti motivi, per la loro connessione, vanno congiuntamente trattati. 4 Essi, però, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Si deve infatti rilevare che la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che postuli l'applicazione della norma medesima, non può di un'autonoma istanza rispetto formare oggetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, e potendo la questione, ancorché non esaminata dal giudice, essere riproposta in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 18 febbraio 1999 n. 1358, Cass. 6 maggio 1995 n. 4937), come del resto ha fatto la cooperativa ricorrente. La quale nel presente ricorso oltre a dolersi della applicazione della norma di cui all'art. 1, primo comma, legge 7 dicembre 1989 n. 389 (di conversione del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338), ne ha dedotto il contrasto in riferimento agli artt. 3, 38 e 70 Cost. Ma in ordine alla interpretazione della citata norma deve, innanzitutto, richiamarsi il recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, che componendo il contrasto di giurisprudenza determinatosi in seno alla Sezione Lavoro, con la 5 sentenza 29 luglio 2002 n. 11199, hanno affermato il seguente principio di diritto: L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
si tratta del cd. "minimale contributivo" secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dall'art. 1 del DL 9 ottobre 1989 n. convertito nella legge 7 dicembre 1989 n.338, 389>>. Questa norma stata autenticamente interpretata dall'art. 2, venticinquesimo comma, della legge n. 549 del 1995, il quale dispone che L'art. 1 del DL 338/89 convertito con modificazioni in legge 389/89 si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, base per il la retribuzione da assumere come stabilita dai calcolo dei contributi è quella stipulati dalle contratti collettivi organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 6 lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria>> (si tratta del cd. contratto leader). La legge determina quindi un imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore. È pertanto la fonte collettiva che funge da dell'obbligo parametro per la determinazione contributivo minimo e per scelta legislativa questo parametro viene ritenuto il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa, nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione. La retribuzione contributiva stata quindi ancorata ad una nozione di retribuzione "virtuale", poiché la retribuzione stabilita dal contratto collettiva non è sempre e necessariamente quella dovuta al dipendente, quest'ultima infatti ben può essere legittimamente inferiore nel caso in cui non sia obbligatoria l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune. Con la legge del 1989 si è dunque posto un limite minimo "incomprimibile" di retribuzione valevole esclusivamente ai fini previdenziali, al di sotto 7 del quale non si può scendere, con la precisazione che resta ferma la piena operatività degli accordi collettivi diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (ad es. gli accordi aziendali), ovvero gli accordi individuali, quando determinino una retribuzione superiore al minimale. Né il sistema così delineato può dare luogo ai dubbi di violazione dei principi costituzionali prospettati dalla ricorrente, la quale sostiene che con la determinazione, secondo la norma in esame, di un minimale contributivo, da un lato verrebbe delegato alle organizzazioni sindacali un potere perpetuerebbero impositivo, e dall'altro si ingiustificate disparità di trattamento dei cittadini in relazione ai trattamenti pensionistici. È sufficiente osservare, quanto al primo rilievo, che il minimale contributivo di cui si discute costituisce un parametro ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dovuti, e, quanto al secondo, che lo scopo della disposizione di cui all'art. 1 del citato decreto legge n. 338 del 1989 non è quello di incidere sulle prestazioni pensionistiche, per le quali, almeno per i trattamenti pensionistici con il sistema 8 retributivo, manca una corrispondenza fra retribuzione imponibile ai fini contributivi e retribuzione pensionabile, ma piuttosto quello di assicurare attraverso la fissazione di criteri di dell'obbligo contributivo determinazione gestione previdenziale e la l'equilibrio della parità delle condizioni fra le imprese, a prescindere dalla loro adesione alle organizzazioni sindacali più rappresentative (v. in motivazione la già citata Cass. sez. unite n. 11199 del 2002). Inammissibile è poi la censura che la cooperativa ricorrente muove alla sentenza impugnata per il richiamo fatto alla disciplina dettata dall'art. 2070 cod. civ., ai fini della individuazione del contratto collettivo applicabile, richiamo che, ad avviso della ricorrente, svuoterebbe di contenuto la disposizione dettata dall'art. 49 della legge n. 88 del 1989 in ordine all'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali. Osserva infatti il Collegio che qui non è in discussione la classificazione della società ai fini previdenziali e che, se indubbiamente non è operativa la disciplina dell'art. 2070 cod. civ. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune (Cass. 9 sez. un. 26 marzo 1997 n. 2665, Cass. 25 ottobre 1997 n. 10523, Cass. 5 novembre 1999 n. 12345), l'errore di diritto in cui è incorso il Tribunale nel richiamare tale norma ai fini della individuazione del ccnl applicabile, non è però causale rispetto alla decisione adottata, in quanto la ricorrente neppure deduce che nella specie si deve fare riferimento ad un ccnl diverso da quello del personale docente e non docente delle scuole parificate, richiamato dal giudice del merito. Tale errore, essendo il dispositivo della sentenza impugnata conforme a diritto, dà luogo soltanto alla correzione della motivazione nei termini di cui innanzi. Il terzo motivo denuncia violazione, ancora una volta, dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché dell'art. 2697 cod. civ. e vizio di motivazione. Censura il Tribunale per avere applicato l'art. 1, primo comma, della citata legge n. 389 del 1989 anziché la disposizione speciale dettata dall'art. 5, commi 16 e 17, legge n. 863 del 1984, sostenendo che quest'ultima norma sarebbe attinente non al finanziamento del sistema previdenziale, ma alla posizione contributiva del singolo lavoratore e agli obblighi dell'istituto nei confronti del 10 lavoratore. Deduce che erroneamente il giudice del merito ha attribuito efficacia probatoria al verbale di accertamento dell'ispettore dell'istituto, in quanto esso non è assistito da alcuna presunzione di legittimità ex art. 2700 cod. civ. e l'indicazione del credito in base ai conteggi effettuati non ha neppure valore di indizio. Il motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili nei quali è articolato. Riguardo al primo, è da rilevare la sua inconferenza, poiché l'art. 5, comma 16, del n. 726, convertitodecreto legge 30 ottobre 1984 nella legge 10 dicembre 1984 n. 863, concerneva (la disposizione è stata infatti abrogata dall'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61) la determinazione della misura della contribuzione da accreditare al lavoratore impegnato in attività ad orario ridotto non superiore alle quattro ore giornaliere, come risulta dal suo chiaro tenore letterale, che qui si trascrive: "A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984 per i lavoratori occupati nei settori indicati nel successivo comma 17 in attività ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore 11 giornaliere, i quali abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma dei commi precedenti, il limite massimo indicato al comma 1 dell'art. 7 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, è fissato nella misura del 4 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno". Neppure coglie nel segno il secondo profilo di censura, poiché il giudice del merito non ha attribuito fede privilegiata ai verbali dell'ispettore dell'Inps, ma ha valutato le circostanze di fatto in essi riportate unitamente alla deposizione del verbalizzante, dando congrua motivazione del ragionamento seguito per pervenire all'affermazione delle omissioni contributive. E non può di certo ritenersi precluso al giudice del merito di utilizzare i verbali redatti dall'ispettore del lavoro о dell'Inps ai fini dell'accertamento delle violazioni agli obblighi contributivi cui è tenuto il datore di lavoro, ben potendo il giudice scegliere fra il materiale probatorio a sua disposizione gli elementi di prova sui quali fondare il proprio convincimento. La 12 costante giurisprudenza di questa Corte è infatti nel senso che i suddetti verbali hanno efficacia probatoria privilegiata limitatamente alla loro provenienza e ai fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato, costituiscono materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarli prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. fra le tante: Cass. 26 luglio 2000 n. 9827, 18 aprile 1998 n. 3973). violazioneIl quarto motivo denuncia la dell'art. 1, primo comma, legge n. 389 del 1989, come interpretato dall'art. 23 legge n. 116 del 1997, che ha modificato l'art. 6 della legge n. 608 del 1996, e deduce che la retribuzione per determinare il c.d. minimale retributivo è quella giornaliera e non quella su cui l'istituto ha operato i propri calcoli. Neanche questa censura può essere accolta. L'art. 23 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (e non 13 n. 116, come indicato dalla ricorrente) ha modificato l'art. 5 del decreto legge 1° ottobre 1996 n. 510 (convertito nella legge n. 608 del 1996) concernente i contratti di riallineamento retributivo, che al quarto comma, introdotto dalla citata legge di modifica, detta disposizioni per la determinazione della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 del citato art. 5 (cioè, ndr, quelle operanti nelle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera a, del Tratto istitutivo della Comunità -europea e salvo le eccezioni previste per taluni settori di attività imprese che abbiano recepito о recepiscano gli accordi provinciali di retributivo) ed alle condizioni riallineamento indicate al secondo comma del medesimo art. 5; la retribuzione, specifica la norma, è quella fissata dagli accordi di riallineamento nella misura inferiore rispetto a questi e per la durata pure tale agevolazione dell'obbligoindicata. Ma contributivo, prevista per le imprese come sopra individuate, presuppone non solo la inclusione della impresa che intenda avvalersene nell'ambito dei beneficiari indicati dalla norma, ma anche la 14 previste dallacondizioni sussistenza delle l'agevolazione è subordinata, normativa cui accertamenti di fatto questi che non risultano compiuti dal giudice del merito e che la ricorrente non ha neppure dedotto di averli richiesti. Pertanto la questione proposta con il motivo in esame, non trattata dalla sentenza impugnata, ma formulata per la prima volta nel giudizio di cassazione, è inammissibile. conclusione, il ricorso deve essere In rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del presente interamente giudizio. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2002. Il Presidente Il Consigliere est.да см о Антоно вмограли Depositato in Cancelleria 19 MAG. 2003 loggi, elle 15