Sentenza 15 aprile 2002
Massime • 1
La prevista reclamabilità dell'ordinanza messa all'esito della fase sommaria del giudizio possessorio non incide sulla struttura del suddetto procedimento, che resta caratterizzato da una duplice fase, la prima, di natura sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati, e la seconda, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, da concludersi con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie, fase che deve sempre svolgersi, vi sia stato o meno reclamo avverso il provvedimento interdittale di accoglimento o di rigetto, atteso che tale reclamabilità è stata prevista per garantire una maggiore tutela dei contendenti e non influisce sul giudizio di merito, da esperirsi con un'istruttoria più approfondita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5426 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
M 054 26 / 0 2 Reg. gen. N° 18881/2000 Oggetto: azione possessoria. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE from 15322. Sep. 1212 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Presidente Dott. MARIO SPADONE Richiesta copia studio Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO dal Sig. per diritti € Dott. CARLO CIOFFI Consigliere ARB 2002 Dott. AN SETTIMJ Consigliere CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copla studio dal Sig. BNN SENTENZA per diritti € ASS 15 APR. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE PA PE, anche quale esercente la potestà sulla figlia minore PA FORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LEZIA, PA AN e PA CE, elettivamente domiciliati in Richiesta copia studio Roma, via Ġ. Ferrari n. 4, presso l'avv. Salvatore Coronas, difesi dagli avdal Sig. per diritti €1.55 Stefano Cavallo e Nicolangelo Zurlo in forza di mandato in atti;
5 APR. 2002 IL CANCELLIERE
- ricorrenti -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI UFFICIO COPIE PETRACHI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Roma, via L. Richiesta copia studic copia Montegazza n. 24, presso GI RD, difeso dagli avv. Gaetano De Mauro GE dal Sig.
1.55 per diritti AR AC in forza di mandato in atti;
|| 15. APR. 2002 CANCELLIERE 18881/2000 AC TR. Udienza del 10 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 32/02 2 controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 13 marzo 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Nicolangelo Zurlo e l'avv. Gaetano De Mauro. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Brindisi del 17 gennaio 1995 SS TR esponeva di essere proprietario di un fondo rustico in agro di Ostuni, al quale si accedeva attraverso un tratturo costituito da una striscia di terreno, della quale i coniugi PE AC e AR RR avevano operato il parziale sbancamento, impedendogli l'accesso. Chiedeva quindi di essere integrato nel possesso del tratturo, sul quale assumeva di avere esercitato il possesso ininterrottamente dal momento dell'acquisto del fondo, avvenuto nel 1965. Gli intimati, costituitisi, sostenevano di non avere avuto notizia dal loro dante causa del tratturo in questione, che non era nemmeno individuabile, stante la particolare conformazione del terreno, per cui resistevano alla domanda. Il pretore, con ordinanza del 28 febbraio 1995, ordinava ai resistenti di reintegrare il TR nel possesso del tratturo e, con sentenza del 9 gennaio 1999, confermava tale provvedimento, sebbene a seguito di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. il Tribunale di Brindisi avesse revocato il suddetto provvedimento interdittale. 18881/2000 AC TR. Udienza del 10 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 3 Avendo i coniugi AC RR proposto impugnazione in via principale, mentre il TR, oltre a resistere al gravame, proponeva impugnazione incidentale relativamente alla parte della sentenza con la quale era stata disposta la compensazione delle spese giudiziali, il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 13 marzo 2000, rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannava i coniugi AC - RR al pagamento delle spese di primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata. Il tribunale rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non potevano esserci equivoci sulla individuazione del passaggio in questione, sia perché con il ricorso introduttivo il tratturo veniva chiaramente indicato come una striscia di terreno sopraelevata rispetto al fondo, sia perché lo stesso era facilmente individuabile mediante le fotografie prodotte, e gli stessi AC e RR, pur sostenendo che il passaggio avveniva per mera tolleranza, nella comparsa di costituzione avevano fatto riferimento ad un incerto camminamento realizzato utilizzando le pietre di uno spesso muro a secco a confine dei fondi, con ciò riferendosi proprio al tratturo in questione, situato su un muro a secco, in posizione sopraelevata. Il tribunale rilevava poi che, sebbene il TR sostenesse di esercitare il passaggio in virtù del suo diritto di proprietà del fondo, tale diritto non poteva assolutamente estendersi anche alla proprietà del tratturo in questione, che pertanto doveva ritenersi cosa diversa rispetto al fondo, sul quale il TR esercitava solo di fatto una servitù di passaggio, avendone il possesso. Detto tratturo si snodava lungo un muraglione situato al confine tra la proprietà dei coniugi AC/RR e la proprietà di terzi, trovandosi in posizione sopraelevata 18881/2000 AC TR. Udienza del 10 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. rispetto al terreno di loro proprietà e, partendo da una strada interpoderale, terminava all'interno del fondo di proprietà TR. Tali conclusioni trovavano conferma anche negli atti pubblici del 1955 e del 1906 prodotti in giudizio, e nella ispezione giudiziale dei luoghi compiuta in corso di causa. In base a tali considerazioni dovevano ritenersi inattendibili quei testimoni (AN ed NI RE, LÒ e LA) che avevano parlato di inesistenza del tratturo in questione, e certamente attendibili, invece, quelli (laia, AS, TI) che ne avevano affermato l'esistenza ed il suo utilizzo per accedere al fondo TR. Infine il tribunale rilevava l'infondatezza della tesi degli appellanti. secondo cui la domanda proposta dal TR per il giudizio di merito possessorio da instaurare dopo l'ordinanza interdittale sarebbe stata improponibile o improcedibile, avendo il tribunale del reclamo rigettato la domanda di tutela cautelare possessoria. Infatti il rigetto della domanda di tutela cautelare non preclude in alcun modo la possibilità di proporre il giudizio di merito possessorio, stante la diversa natura ed i diversi presupposti della tutela cautelare rispetto alla tutela di merito. Hanno chiesto la cassazione di detta sentenza PE AC, in proprio e quale erede di AR RR, intanto deceduta, ed anche quale esercente la potestà sulla figlia minore LE, nonché IO e RA AC, quali eredi della madre AR RR, in base a cinque motivi di ricorso. Il TR resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione, falsa applicazione ed interpretazione erronea degli artt. 112 e 669 terdecies c.p.c. i ricorrenti sostengono che il tribunale 18881/2000 AC / TR. Udienza del 10 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 5 avrebbe dovuto accogliere la loro l'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità della domanda proposta dal TR con l'atto di citazione per il c.d. merito possessorio, per essere nel frattempo sopravvenuto il provvedimento del tribunale del reclamo che aveva revocato l'ordinanza interdittale pretorile e rigettato la domanda, statuendo sulle spese. Pur essendo vero che tale provvedimento, avendo la stessa natura giuridica di quello impugnato, di regola non è suscettibile di passare in giudicato, né può essere impugnato per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., deve tuttavia ritenersi, secondo i ricorrenti, che quando -come nel caso di specie - abbia dichiarato l'inesistenza di un possesso lo stesso tutelabile e provveduto sulle spese del procedimento, costituisce, sia per il contenuto che per la veste formale, una vera e propria sentenza, suscettibile di passare in cosa giudicata, qualora non venga impugnato nei termini con ricorso per cassazione. Il tribunale avrebbe quindi dovuto prendere atto di ciò e della mancata impugnazione di tale sentenza, e dichiarare l'improponibilità o l'improcedibilità della domanda di merito possessorio proposta dal TR dinanzi al pretore. Il motivo non è fondato. La decisione resa dal tribunale in sede di reclamo, infatti, non poteva essere una sentenza, avendo necessariamente la stessa natura del provvedimento interdittale impugnato. Peraltro, il fatto che il tribunale con tale provvedimento abbia liquidato le spese del giudizio è irrilevante ai fini della determinazione della natura della decisione. Infatti le spese andavano in ogni caso liquidate poiché l'ordinanza concludeva il procedimento dinanzi al tribunale. 18881/2000 AC TR. Udienza del 10 gennaio 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio. La questione relativa alle modalità di svolgimento del giudizio possessorio, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 353/1990, ed alla ammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza del pretore emessa all'esito della fase sommaria di detto giudizio è stata di recente affrontata e risolta da questa Corte a sezioni unite nella sentenza n. 1984 del 24 febbraio 1998, con la quale è stato affermato il principio secondo cui la struttura del procedimento possessorio resta caratterizzata da una duplice fase: la prima, di natura sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati;
la seconda, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, da concludersi con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie, che deve comunque svolgersi, vi sia stato o meno il reclamo avverso il provvedimento interdittale di accoglimento o di rigetto. Tale reclamabilità è stata infatti prevista per una maggiore tutela dei contendenti e non influisce sul giudizio di merito da concludersi a seguito di esame ben più approfondito e complesso di tutte le prove raccolte durante l'intero processo. Denunziando poi il vizio di difetto di motivazione, o di motivazione perplessa e pretestuosa, e la violazione e falsa applicazione di norme di legge, i ricorrenti sostengono che il tribunale avrebbe desunto l'esistenza del tratturo dalla semplice produzione di fotografie e dal fatto che all'atto della costituzione i coniugi AC avevano parlato di un incerto camminamento effettuato sulla sommità di uno spesso muro a secco a confine tra i due fondi, senza considerare che di otto testimoni escussi sul punto ben cinque avevano escluso l'esistenza del tratturo. Inoltre il tribunale in sede di appello non avrebbe tenuto alcun conto delle considerazioni svolte nel provvedimento dello stesso tribunale in sede di reclamo, 18881/2000 AC TR. Udienza del 10 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. ! 7 né del fatto che il TR aveva ammesso di aver dovuto aprire una breccia nel muro di confine, con il consenso tacito del precedente proprietario del fondo poi acquistato dai coniugi AC, per effettuare trasporti di legna. Neppure questo motivo può avere accoglimento. Pur denunziando vizi di motivazione e violazione di leggi, infatti, in realtà i ricorrenti censurano l'interpretazione data dal tribunale alle risultanze processuali, con motivazione esauriente e priva di vizi logici, avendo fatto riferimento anche alla ispezione dei luoghi ed agli atti pubblici prodotti in giudizio, oltre che alle deposizioni rese dai testi maggiormente attendibili. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano la violazione, falsa applicazione ed interpretazione aberrante degli artt. 1168 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché la nullità della sentenza e del procedimento, rilevando che mentre il TR aveva sempre sostenuto di esercitare il diritto di passaggio sul tratturo ininterrottamente e pubblicamente animo domini e iure proprietatis, il tribunale ha ritenuto una diversa qualificazione del possesso, collegandolo all'esercizio di una servitù di passaggio, dando valore alla esistenza di opere visibili e permanenti, che potevano essere utili ai fini della usucapione di una servitù, ma non della tutela possessoria, per la quale occorre dare la prova dell'esercizio della servitù sul suolo altrui, e senza alcuna indagine relativa alla sussistenza da parte dei coniugi AC dell'animus spoliandi. Il motivo non è fondato. Il giudice, infatti, sulla base delle risultanze processuali può dare all'azione proposta una qualificazione diversa da quella sostenuta dall'attore, e quindi ravvisare, in materia possessoria, un diverso titolo in base al quale venga esercitato il possesso controverso. Ciò che rileva è il fatto 18881/2000 AC TR. Udienza del 10 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. materiale, cioè il comportamento costituente esercizio del possesso, che il ricorrente ha l'onere di provare, mentre la sua qualificazione spetta al giudice, indipendentemente dalla prospettazione della parte. Quanto poi all'esistenza di opere visibili e permanenti, sebbene si tratti di concetti che solitamente vengono utilizzati per qualificare le servitù suscettibili di essere acquistate per usucapione o destinazione del padre di famiglia ( c.d. servitù apparenti), ciò non esclude affatto che la presenza di tali opere possa essere utilizzata quale elemento indiziario per dimostrare l'esercizio di una servitù di questo tipo. Infine, per quanto riguarda la presenza dell'animus spoliandi da parte dei coniugi AC nell'operare lo sbancamento del tratturo, si tratta di un elemento solitamente insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il suo possessore contro la sua volontà, ш л espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto, mentre la volontà contraria allo spoglio da parte del possessore può essere esclusa soltanto da circostanze univoche ed incompatibili con l'intento di contrastare il fatto illecito come il suo consenso, l'onere della cui prova grava sul soggetto autore dello spoglio stesso. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione, falsa applicazione degli artt. 1066 c.c., 115, 116 e 112 c.p.c. e la motivazione carente, perplessa e lacunosa della sentenza, censurando l'interpretazione data dal giudice di appello agli atti prodotti in giudizio dalla controparte ed alle testimonianze assunte. Inoltre, secondo i ricorrenti, il giudice di merito non avrebbe potuto disporre la reintegrazione del TR nel possesso di una servitù di passaggio, poiché costui con il ricorso introduttivo del giudizio aveva invece sostenuto di essere proprietario della striscia di terreno in questione. 18881/2000 AC TR. Udienza del 10 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. Il motivo consiste in una sostanziale riproposizione degli argomenti di cui ai due motivi precedenti, per cui si rinvia a quanto detto a proposito degli stessi. Infine, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. ed il difetto di motivazione della sentenza i ricorrenti lamentano che il tribunale, accogliendo l'appello incidentale del TR, abbia posto a loro carico le spese del giudizio di primo grado, sia della fase cautelare che di quella di merito. Il motivo risulta inammissibile, essendo la regolamentazione delle spese rimessa al potere discrezionale del giudice, con l'unico limite della impossibilità di porle a carico della parte che risulti totalmente -anche solo parzialmente - vittoriosa. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 159,00 oltre a €. 1.700,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2002. Ugo Mriggin est.Идо 109T 129.11 Правни IL CANCELLIERE C1 456T 30,99 Dott.ssa Donatella D'Anna TOT.160,10 DEPOSITATO IN CANCELLER 15 APR. 2002 $ IL CANCELLIERE C1 18881/2000 AC TR. Roma Udienza del 10 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 4 06.S.F.
1.2002rieat Registrato 4 160.10 versate C... al no CENTOSESSANTA/10 (euro p. 1 Dirigente Aku Pervizi (Dott.ssa Maria zia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. MACCICHINI) 34 0934 L