Sentenza 6 giugno 2000
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, se è vero che per la configurazione dei gravi indizi di colpevolezza non è necessario che la chiamata in correità sia assistita da riscontri individualizzanti, tale principio viene meno se la indicazione del correo sia accompagnata da incertezze e contraddizioni ricadenti proprio sulla posizione di un determinato accusato, dovendo farsi ricorso, in ipotesi siffatte, al tipo di riscontri anzidetti proprio per dirimere quella incertezze e contraddizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2000, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO FULGENZI Presidente del 06/06/2000
1. Dott. GIOVANNI CASO Consigliere SENTENZA
2 " TITO GARRIBBA " N. 2623
3 " NICOLA MILO rel. " REGISTRO GENERALE
4 " GIOVANNI CONTI " N. 26168/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di AN AN, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza 15.5.1999 del Tribunale di Palermo;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Iadecola che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
i difensori avv. Zummo e avv. Traclò non sono comparsi. FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Palermo, con ordinanza 15/5/99, decidendo in sede di riesame, revocava la misura della custodia cautelare in carcere adottata il precedente 12 aprile, dal GIP dello stesso tribunale a carico di AN AN, in relazione al delitto di associazione per delinquere e a diversi reati di rapina aggravata (con connessi sequestri di persona), commessi ai danni di vari uffici postali della Sicilia o del Lazio.
Riteneva il tribunale di accogliere la richiesta di riesame sotto il profilo della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e ha dedotto i vizi della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione: non era stata fatta corretta applicazione dei principi giuridici in tema di valutazione dei gravi indizi di cui all'art. 273 c.p.p. e si era incorso in palese illogicità argomentativa, ritenuto - per un verso - attendibili e riscontrate le dichiarazioni del chiamante in correità e - peraltro verso - non sufficienti le stesse dichiarazioni a integrare i "gravi indizi", perché prive di riscontri individualizzanti. L'ordinanza impugnata non è censurabile nella parte in cui ha incluso l'insussistenza di "gravi indizi" a carico del AN in relazione al reato associativo. La motivazione del giudice del riesame sul punto è adeguata e logica, essendosi evidenziato che le indagini espletate e lo stesso racconto del collaborante LA EP non avevano offerto elementi sintomatici dell'esistenza di una struttura associativa a carattere permanente, finalizzata alla realizzazione di un programma delinquenziale e della quale faceva parte il AN ma solo elementi indicativi del concorso di più persone nelle varie rapine realizzate. Si è di fronte ad una valutazione di merito che sfugge a qualsiasi sindacato di legittimità e lo stesso ricorrente, d'altra parte, non ha articolato doglianza specifica al riguardo.
Non altrettanto può dirsi per quella parte dell'ordinanza che si è occupata dei reati di rapina e connessi sequestri di persona. La pronuncia di riesame, su tale punto, non ha fatto buon governo dei principi che devono regolare la valutazione del quadro indiziario, ai fini cautelari, ed è caratterizzata da evidente contraddizione nel suo percorso argomentativo.
Ed invero, pur essendo partita dalla esatta premessa in diritto che l'operatività dei parametri di cui all'art. 192 c.p.p. deve essere esclusa in materia cautelare e deve trovare spazio solo in sede di giudizio di cognizione sulla responsabilità, non è stata conseguente nella conclusione raggiunta e ha valutato la posizione del AN, senza tenere conto del dinamismo evolutivo che caratterizza la fase delle indagini nella acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, non nella prospettiva, che qui interessa, di una "elevata probabilità di colpevolezza", ma in quella impropria della "certezza" di responsabilità.
Così ragionando, il tribunale è caduto in palese contraddizione, perché, dopo aver espresso il motivato convincimento sull'intrinseca attendibilità complessiva del chiamante in correità LA e sulla sussistenza di numerosi riscontri esterni a tale chiamata, ha disconosciuto la "gravità" di tale quadro indiziario, solo in quanto non completate da riscontri personalizzati, che, nella specie, sarebbero indispensabili a causa di alcune imprecisioni ed incoerenze presenti nel racconto del collaborante.
Il principio da tenere presente è il seguente:
Per assurgere a grave indizio di colpevolezza dell'art. 273 c.p.p., è sufficiente che la chiamata in correità sia corredata da riscontri esterni o quanto meno da un principio di riscontro di tale natura da confortarne la portata accusatoria, restando in ogni caso esclusa, in materia cautelare, l'applicabilità dell'art. 192 s.c.. Non è necessario che detti riscontri siano riferiti in modo specifico alla posizione soggettiva del chiamato, poiché l'assenza di questo ulteriore requisito, nell'ipotesi in cui non risultino elementi contrari al coinvolgimento di costui, non esclude, di per sè, anche per la naturale incompletezza delle indagini, l'attendibilità complessiva della chiamata.
Eventuali imprecisioni, incoerenze od errori della chiamata, se non incidono sulla posizione specifica dell'accusato, sì da renderla confusa e poco chiara, non compromettono la attendibilità della stessa chiamata, con riferimento a tale accusato, e non le tolgono la valenza di gravità indiziaria, da apprezzarsi nei termini innanzi esposti. Solo se le incertezze e le contraddizioni vanno a ricadere sulla posizione personale di un determinato accusato, è necessario che la chiamata, pur in linea generale attendibile, sia corroborata dai riscontri "individualizzanti", che dirimano quelle incertezze e quelle contraddizioni.
Ciò posto, considerato che il tribunale ha ritenuto complessivamente attendibile, sia sotto il profilo intrinseco che sotto quello estrinseco le dichiarazioni accusatorie del collaborante LA, in relazione ai vari episodi di rapina e reati connessi presi in esame, e che non ha rilevato elementi che contraddicano l'asserita partecipazione del AN a tali illeciti, la regola di valutazione da seguire, nell'apprezzamento della chiamata in correità come "grave indizio", deve prescindere dalla necessità di ricercare, in questa fase, riscontri "individualizzanti" alla chiamata medesima, a meno che ragioni particolari, che vanno esplicitate, non impongano in relazione alla specifica posizione del AN, un maggior rigore valutativo.
L'ordinanza di riesame, nella sola parte relativa alla valutazione del quadro indiziario riferibile alla partecipazione dell'indagato alle rapine e ai reati connessi, va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di Palermo, che dovrà osservare i principi innanzi illustrati e, alla luce di essi motivare più adeguatamente la nuova decisione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla sussistenza dei gravi indizi in ordine ai delitti di rapina, e rinvia al tribunale di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2000