Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1999, n. 4521
CASS
Sentenza 5 maggio 1999

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Fra i rapporti di cd. parasubordinazione, le cui controversie sono attribuite dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. alla competenza del giudice del lavoro, sono inclusi i rapporti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ancorché rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi il fatto che il prestatore d'opera svolga la sua attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri, purché caratterizzati dalla continuità, dal loro collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente e dall'esecuzione prevalentemente personale, senza che rilevi la comparazione meramente quantitativa del capitale impiegato (consistente nel valore dei beni utilizzati per l'esecuzione della prestazione) rispetto all'apporto lavorativo in questione, dovendo quest'ultimo essere apprezzato anche in termini qualitativi di esclusività e di continuatività dell'attività prestata in maniera stabile e senza ausilio di collaboratori ed in stretta dipendenza funzionale con le esigenze del committente (nella specie è stata affermata la competenza del Pretore in funzione di giudice del lavoro per la controversia relativa alle prestazioni di un soggetto impegnato con mezzi propri al trasporto ed alla consegna di prodotti di una impresa secondo termini e modalità dalla medesima di volta in volta indicati).

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    Con la sentenza del 12 gennaio 2023 il Tribunale di Bologna ha respinto l'opposizione proposta dalla società Deliveroo Italy s.r.l., ai sensi dell'art. 28, co. 3, L. 300/70, contro il decreto di accoglimento del ricorso delle organizzazioni sindacali (Nidil Cgil di Bologna, Filt Cigl di Bologna e Filcams Cgil di Bologna) con cui era stata lamentata l'antisindacalità della condotta della società successivamente alla stipula di un CCNL tra Assodelivery e la sigla sindacale UGL Rider. Il caso è del tutto sovrapponibile a quello affrontato dalla sentenza del Tribunale di Firenze del 24 novembre 2021 oggetto di un nostro precedente commento (v. per approfondimenti “Condotta antisindacale di …

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    Alcune organizzazioni sindacali hanno adito il Tribunale di Palermo al fine di accertare la condotta antisindacale tenuta dalla soc. (omissis) s.r.l. nell'ambito del rapporto lavorativo con i rider. Tra le condotte contestate, le O.O.S.S. hanno lamentato il mancato riconoscimento del rappresentante dei lavoratori sui temi della sicurezza eletto dai rider della comunità di rischio di Palermo, la mancata consegna e/o messa a disposizione per la consultazione del D.V.R. e della documentazione richiesta e il rifiuto di un confronto sui temi della salute e sicurezza dei rider. Inoltre, sempre in tema di trasparenza, veniva contestato il diniego da parte della società di comunicare alle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1999, n. 4521
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4521
Data del deposito : 5 maggio 1999

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