Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
Fra i rapporti di cd. parasubordinazione, le cui controversie sono attribuite dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. alla competenza del giudice del lavoro, sono inclusi i rapporti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ancorché rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi il fatto che il prestatore d'opera svolga la sua attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri, purché caratterizzati dalla continuità, dal loro collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente e dall'esecuzione prevalentemente personale, senza che rilevi la comparazione meramente quantitativa del capitale impiegato (consistente nel valore dei beni utilizzati per l'esecuzione della prestazione) rispetto all'apporto lavorativo in questione, dovendo quest'ultimo essere apprezzato anche in termini qualitativi di esclusività e di continuatività dell'attività prestata in maniera stabile e senza ausilio di collaboratori ed in stretta dipendenza funzionale con le esigenze del committente (nella specie è stata affermata la competenza del Pretore in funzione di giudice del lavoro per la controversia relativa alle prestazioni di un soggetto impegnato con mezzi propri al trasporto ed alla consegna di prodotti di una impresa secondo termini e modalità dalla medesima di volta in volta indicati).
Commentari • 7
- 1. Studio Claudio Scognamiglio Avvocatihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
Con la sentenza del 12 gennaio 2023 il Tribunale di Bologna ha respinto l'opposizione proposta dalla società Deliveroo Italy s.r.l., ai sensi dell'art. 28, co. 3, L. 300/70, contro il decreto di accoglimento del ricorso delle organizzazioni sindacali (Nidil Cgil di Bologna, Filt Cigl di Bologna e Filcams Cgil di Bologna) con cui era stata lamentata l'antisindacalità della condotta della società successivamente alla stipula di un CCNL tra Assodelivery e la sigla sindacale UGL Rider. Il caso è del tutto sovrapponibile a quello affrontato dalla sentenza del Tribunale di Firenze del 24 novembre 2021 oggetto di un nostro precedente commento (v. per approfondimenti “Condotta antisindacale di …
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Alcune organizzazioni sindacali hanno adito il Tribunale di Palermo al fine di accertare la condotta antisindacale tenuta dalla soc. (omissis) s.r.l. nell'ambito del rapporto lavorativo con i rider. Tra le condotte contestate, le O.O.S.S. hanno lamentato il mancato riconoscimento del rappresentante dei lavoratori sui temi della sicurezza eletto dai rider della comunità di rischio di Palermo, la mancata consegna e/o messa a disposizione per la consultazione del D.V.R. e della documentazione richiesta e il rifiuto di un confronto sui temi della salute e sicurezza dei rider. Inoltre, sempre in tema di trasparenza, veniva contestato il diniego da parte della società di comunicare alle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1999, n. 4521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4521 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Vincenzo TRIONE - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
RR RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PETRONI, rappresentato e difeso dagli avvocati GABRIELLO GIUBBIELI, ELIA ROSSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZUST AMBROSETTI TRASPORTI INTERNAZIONALI SPA e AMBROSETTI SERVIZI STRADALI SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistenti -
avverso la sentenza n^.252/97 della Pretura di Torre Annunziata Sezione distaccata di TORRE DEL GRECO, depositata il 19/11/97 R.G.N. 637/96;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 04/03/99 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA che ha concluso per la dichiarazione di competenza del Pretore di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, in funzione di giudice del lavoro, con le ulteriori statuizioni di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.7.1996 CI EL, premesso di essere iscritto alla Camera di commercio di Napoli;
di essere autorizzato al trasporto di cose per conto terzi, con organizzazione propria;
di essere tenuto, per contratto, a lavorare in esclusiva in favore delle società Zust Ambrosetti Trasporti Internazionali e della società Ambrosetti Servizi stradali di Torre del Greco;
di essere stato sempre retribuito in misura inferiore alle "tariffe a forcella" di cui alla legge n. 298 del 1974; di aver diritto alla restituzione di quote di franchigia per i danni prodotti, addebitategli in misura superiore a quella fissata dalla legge n. 450 del 1985, tutto ciò premesso, chiedeva al Pretore di Torre del Greco, previo riconoscimento della natura parasubordinata del rapporto, la condanna delle società in solido al pagamento nei suoi confronti, di L.940.844.350 più interessi e rivalutazione.
Instauratosi il contraddittorio, con la costituzione delle società convenute, il Pretore adito, con sentenza depositata il 19.11.1997, declinava la propria competenza rimettendo le parti davanti al Tribunale di Torino competente per valore e territorio. Osservava il Pretore che, data la decisa preminenza - nella complessiva organizza ione imprenditoriale messa a disposizione delle società convenute - del capitale investito dal EL rispetto all'attività personale dallo stesso svolta, la fattispecie non poteva essere ricondotta all'ambito dei c.d. lavoro parasubordinato, contemplato dall'art. 409, n. 3 c.p.c., doveva declinarsi la propria competenza, quale giudice del lavoro in primo grado. Avverso detta sentenza, il EL ha proposto ricorso per regolamento di competenza affidato a due motivi, cui hanno replicato entrambe le società intimate, con note difensive, seguite da memorie illustrative, ex art. 378 c.p.c. in prossimità della camera di consiglio.
Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 409, n. 3 c.p.c. - lamenta il ricorrente che erroneamente il Pretore ha negato la sussistenza della prevalente personalità della prestazione d'opera eseguita nell'esclusivo interesse delle società intimate. Aggiunge, inoltre, che egli conduceva personalmente l'automezzo di sua proprietà; che, in qualità di artigiano, era ammesso a finanziamenti agevolati per l'attività svolta, e che, pertanto doveva affermarsi la competenza del Pretore del lavoro di Torre del Greco, ai sensi dell'art. 413, c.4 c.p.c., come modificato dalla legge n. 128 del 1992. Col secondo motivo - deducendosi la violazione e falsa applicazione dell'art. 409, n. 3 c.p.c. - il ricorrente contesta la decisione pretorile nella parte in cui ha escluso l'elemento della personalità dell'opera nel rapporto in concreto, confondendo il concetto di "personalità" della prestazione con quello di "infungibilità" della prestazione, estraneo alla volontà della legge.
Comunque, a voler applicare il principio della prevalenza del "capitale" sul "lavoro", resta il fatto che nella specie il primo non è certamente prevalente sul secondo, essendo il ricorrente un trasportatore monoveicolare e guidando sempre direttamente il proprio automezzo.
Del resto - conclude il ricorrente - se si applicasse sempre il criterio della prevalenza del capitale sul lavoro", non sarebbe più configurabile la figura del piccolo artigiano-autotrasportatore; e se si ritenesse sempre rilevante da questo punto di vista la spesa sostenuta per l'acquisto dell'automezzo, si escluderebbe la qualifica del rapporto tra la committente ed un piccolo trasportatore, e non si applicherebbe più il rito del lavoro, stante la mancanza dell'elemento della personalità.
Replicano le società intimate sostenendo la correttezza della decisione pretorile.
Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che nella categoria dei c.d. rapporti di "parasubordinazione" le cui controversie sono attribuite dall'art.409, n. 3 c.p.c. al giudice del lavoro, rientrano tutti quei rapporti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ancorché rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi il fatto che il prestatore d'opera svolga la sua attività in autonomia e con responsabilità e rischio propri, purché caratterizzate dalla continuità, dal loro collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente, e dall'esecuzione prevalentemente personale.
Questa Corte ha già avuto occasione di riconoscere una tale fattispecie in ipotesi in cui una società aveva affidato al titolare di una ditta di autotrasporti il trasporto di merci (Cass. nn. 2459/96, 11581/95, 4152/92, 6053/86). La statuizione del Pretore non è condivisibile in quanto, pur avendo riconosciuto il carattere continuativo e coordinato della prestazione svolta dal EL, ha escluso il requisito della prevalenza personale della prestazione sulla base di una comparazione meramente quantitativa del capitale impiegato, consistente nel valore dell'autotreno utilizzato per il servizio, rispetto all'apporto lavorativo in questione. Senonché, a parte la dubbia esattezza di una tale valutazione, riferita ad un bene utilizzato per più anni, deve rilevarsi che nella comparazione del bene "capitale" rispetto al bene "lavoro", quest'ultimo va apprezzato non solo in termini quantitativi, di "tariffa", o corrispettivi, ma anche in termini qualitativi, di esclusività e di continuatività dell'attività prestata, in maniera stabile, senza ausilio di collaboratori, e in stretta dipendenza funzionale delle esigenze del committente. Nè giova in contrario invocare - come hanno fatto le società resistenti - la sentenza 2.6.1995, n. 6221 di questa Corte la quale, nell'individuare i connotati dell'impresa artigiana, e, in particolare la "funzione preminente" del lavoro sul capitale, ai sensi dell'art.3, c.2 della legge 8.8.1985, n.443, dopo aver affermato che il rapporto tra il fattore lavoro ed il capitale investito va inteso in senso non meramente quantitativo, ma anche funzionale e qualitativo, ha precisato che tale elemento funzionale perde rilievo, e il giudizio di preminenza resta affidato essenzialmente al rapporto quantitativo tra capitale e lavoro, quando l'oggetto dell'attività svolta dall'imprenditore, pur caratterizzata da una qualificazione professionale dello stesso, non è espressione di un'arte o perizia strettamente ricollegabile alla persona che qualitativamente la caratterizza. È agevole osservare che un tale criterio - strettamente orientato alla ricerca dei tratti caratteristici dell'attività artigiana, in cui assume rilievo decisivo piuttosto l'impronta personale e la particolare perizia riversata nella prestazione lavorativa, sicché, mancando questi elementi, riaffiora la centralità della mera preminenza quantitativa del capitale - non può giovare per l'individuazione del giudice competente, ai cui fini assume piuttosto rilievo predominante la personalità, la continuatività e l'esclusività della prestazione posta in diretto collegamento funzionale con le esigenze del committente, tutti elementi che valgono a configurare, in difetto di una vera e propria subordinazione, in senso tecnico, una dipendenza "economica" della attività in questione rispetto alla posizione del committente, quella dipendenza che "storicamente" ha giustificato l'attribuzione, da parte del legislatore del 1973, delle relative controversie al giudice del lavoro, attraverso la previsione del nuovo art. 409, n.3 c.p.c. Da quanto precede, conformemente alle conclusioni del P.G., deve dichiararsi la competenza del Pretore del lavoro di Torre Annunziata sez. distaccata di Torre del Greco.
Le spese di questo giudizio vanno poste, ex art. 91 c.p.c., a carico delle società resistenti, nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Pretore del lavoro di Torre Annunziata. Condanna le società resistenti, in solido, alle spese del presente giudizio che liquida in L. 29.000 oltre a L. 2000.000 (due milioni) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 1999