Sentenza 1 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2003, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REДUBBLICA ITALIANA0 1 5 18 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Corposta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANT Fel. Ё Presidente R.G.N. 23723/01 FWT Consigliere Cron.3434. Dot. L. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLET T Consigliere Ud. 19/11/0 2 ConsigliereDott. Giovanni AMOROSC na pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P. A. già FERROVIE CELLO STATO SOCIETAT DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persora de ega. rappresentante pro tempore, elellivamente domiciliato in ROMA VIA L.G.FARAVELLI N. 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che 10 rappresenta E difende unitamente aqli avvocati FRANCO CARINCI, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO TOSI, GERARDO VESCI, ENZO MORRICO, SALVATOKK TRI FIRO çiusta delega in atti;
ricorrente 2002 contro domiciliato in ROMA VIA 4678 MOR SI CBER, elettivamente --1. OTRANTO 19, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, сле Lo rappresenta C difende unitamente all'avvocato GTOVANNI CAMILLO SIMONETTI giusta delega r in atti;
controricorrente avverso ia senionza r. 155/30 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata 1 05/07/01 R.G.K. 609/00: udita la relazione della causa svolta nella pubblica ucienza cel 19/11/02 dai Consigliera Dozt. F.RMINIO RAVAGNANT;
udito l'Avvocato BOCCIA per delega MARESCA;
udito 'Avvocato SIMONETTI;
udito il F.M. ח - persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il Ligento del ricorso --2 Svolgimento del processo e motivi della decisionc Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Bologna, in controversia relativa a licenziamento intimato dalla S.p.A. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepita da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449, accoglieva l'appello proposto dell'attuale resistente indicato in epigrafe e riformava, quindi, la decisione del giudice di primo grado che aveva disatteso l'assunto sostenuto dalla società dell'inefficacia del licenziamento intimato al signor ER RI, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno;
rilevato altresì che avverso détta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (già Ferrovie dello Statoj e che l'intimato ha resistito con controricorso;
considerato che
con i tre motivi di ricorso ampiamente argomentari e denuncianti, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n.449 e degli artt. 4 5 della legge 23 luglio 1991 П.223- la società deduce (in estrema sintesi): a) che l'art. 59, comma sesto, della legge 1997/n.449, dettando al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato- una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la 3 suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previsto da quest'ultima legge e, in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima;
b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) le procedure configurato nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonce a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali:
ritenuto che
entrambe le tesi suesposte sono state giudicate infondate dalle Sczioni Unite della Corte, le quali -investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza)- hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) il seguente principio di diritto: "Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenzlare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in exubero possano essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non 4 assumendo la contrattazione collettiva- nelle suddette previsioni normative- Und funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art.
2. comma ventoltesimo, legge n. 662 del 1996)"; considerato che tale indirizzo (v. sentenze 18 agosto 2002 n. 12194 e 15 ottobre 2002 n. 14616) merita di essere condiviso, altese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate dalle citate pronunce e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparendone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sede;
considerato, intine, che le peculiarità della controversia e l'anteriorità del ricorso rispetto alla giurisprudenza richiamata consigliano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese, Così deciso, in Roma, il 19 novembre 2002 E L A L L E Il Presidente estensore P МиногиMumin. ParagonRavaquoni Оине IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi - 1 FEB 2003 Tuone hourlCANCELLIE IL CANCELLIERE 5