Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2007, n. 19559
CASS
Sentenza 13 aprile 2007

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Massime1

Sussiste il requisito della "comunicazione con più persone" necessario ad integrare il delitto di diffamazione nel caso in cui le espressioni lesive dell'altrui reputazione siano contenute in un telegramma.

Commentario1

  • 1E’ reato di diffamazione il medico che urla ad un infermiere violentatore? (Cass. pen., n. 39768/2011)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 30 novembre 2011

    1. Premessa La presente pronuncia mette in evidenza che ricorrono gli estremi della ingiusta offesa integrante il reato di diffamazione – art. 595 c.p. – anche quando vi è aggressione alla sfera del decoro professionale e anche quando l'addebito sia espresso in forma tale da ledere o mettere in pericolo la reputazione dei terzi; nella specie, la condotta diffamatoria veniva compiuta a mezzo volantino stampato e, quindi, l'elemento della comunicazione con più persone, che è elemento costitutivo del reato de quo, è da ritenersi in re ipsa per il fatto stesso della diffusione con un mezzo di pubblicità; tuttavia, pur essendosi concretati gli estremi del reato di diffamazione, non sussiste …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2007, n. 19559
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19559
Data del deposito : 13 aprile 2007

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