Sentenza 13 aprile 2007
Massime • 1
Sussiste il requisito della "comunicazione con più persone" necessario ad integrare il delitto di diffamazione nel caso in cui le espressioni lesive dell'altrui reputazione siano contenute in un telegramma.
Commentario • 1
- 1. E’ reato di diffamazione il medico che urla ad un infermiere violentatore? (Cass. pen., n. 39768/2011)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 30 novembre 2011
1. Premessa La presente pronuncia mette in evidenza che ricorrono gli estremi della ingiusta offesa integrante il reato di diffamazione – art. 595 c.p. – anche quando vi è aggressione alla sfera del decoro professionale e anche quando l'addebito sia espresso in forma tale da ledere o mettere in pericolo la reputazione dei terzi; nella specie, la condotta diffamatoria veniva compiuta a mezzo volantino stampato e, quindi, l'elemento della comunicazione con più persone, che è elemento costitutivo del reato de quo, è da ritenersi in re ipsa per il fatto stesso della diffusione con un mezzo di pubblicità; tuttavia, pur essendosi concretati gli estremi del reato di diffamazione, non sussiste …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2007, n. 19559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19559 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 13/04/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 947
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 006682/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) D'CE TO TT N. IL 12/11/1963;
avverso SENTENZA del 24/10/2005 TRIBUNALE di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Mura Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Alle ore 7,47 del 7 ottobre 2002 dalla utenza telefonica intestata a D'CE TO OR veniva dettato un telegramma diretto a OR TO, marito non convivente della D'CE, e contenente frasi offensive nei confronti di OL RL ed NG. Tratta a giudizio su richiesta delle due parti lese, costituitesi poi parti civili, per rispondere del delitto di diffamazione, la D'CE veniva assolta dal Giudice di pace di Milano con sentenza emessa in data 6 maggio 2004 per non aver commesso il fatto, non essendovi la prova certa che avesse l'imputata spedito il telegramma. Il Tribunale di Milano, quale giudice di appello, in accoglimento della impugnazione delle parti civili, condannava, invece, la D'CE alle pene di giustizia nonché al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili.
Con il ricorso per cassazione OR TO D'CE ha dedotto due infondati, per quel che si dirà, motivi di impugnazione. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell'articolo 530 c.p.p. non potendosi affermare con certezza che la D'CE fosse l'autrice materiale del reato.
Il ricorso è ai limiti della ammissibilità perché la ricorrente più che contestare la violazione di legge o il vizio di motivazione, ha in realtà censurato la valutazione delle prove compiuta dal giudice di secondo grado. In effetti la motivazione che sorregge la valutazione delle prove è esente da critiche sotto il profilo della legittimità perché il giudice di secondo grado ha chiarito che il telegramma era stato dettato alle ore 7,47 del mattino e che a quell'ora la casa era frequentata soltanto dalla D'CE, la quale a sua discolpa aveva fornito indicazioni generiche - non aveva nemmeno indicato le generalità della donna che si occupava delle pulizie in casa sua - e non veritiere, non avendo chiarito che all'epoca dei fatti il marito OR, che aveva ricevuto il telegramma nella mattinata del 7 ottobre 2002, non conviveva più con lei. La conclusione di affermazione di responsabilità della ricorrente in siffatto contesto probatorio non appare affatto una forzatura, come erroneamente sostenuto dalla D'CE.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente ha sostenuto la mancanza nel caso di specie del requisito della comunicazione con più persone. Ebbene, premesso che anche a mezzo telegramma è possibile commettere il reato in discussione come stabilito dalla Suprema Corte, va detto che il giudice di appello ha chiarito che il telegramma venne dettato ad un operatore telefonico, che, sebbene tenuto al segreto, venne comunque a conoscenza delle frasi offensive, e venne letto dal OR, destinatario dello stesso;
in tal modo, e indipendentemente, quindi, dalla successiva comunicazione alle parti lese del contenuto offensivo del telegramma, resta integrato il requisito della comunicazione con più persone richiesto dall'articolo 595 c.p.. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2007