Sentenza 8 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2003, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 0 19 08/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE: Oggetto : SEZIONE LAVORO Lavoro Compouta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente - R.G.N. 15817/ Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Cron.4434- Consigliere Dott. Alberto SPANO' Rep- : Dott. Fernando LUPI Consigliere Ud.06/11/02 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere ha pronunciato la sequente 228 SENT ENZA sul ricorso proposto da: I FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRAS PORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato : in ROMA VIA GERMANICO 172 presso lo studio : dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NE SA, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato, SALVATORE CABIBBO, che 10 rappresenta e difende. 2002 i ! giusta delega in alti, e da ultimo d'ufficio presso la 4423 -1- CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- resistente con mandato - avversO la sentenza n. 16/00 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 18/03/00 R.G.N. 126/97;- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO udico il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso pej : 1'accoglimento del ricorso. ! : ⠀ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Reggio Calabria depositato il 24 aprile 1992, il signor AN ON conveniva in giudizio l'Ente Ferrovie dello Stato, alle cui dipendenze lavorava come operaio qualificato, esponendo di avere subito infortunio sul lavoro in data 8 ottobre 1981 per il quale 1'Ente aveva, in sede di revisione, confermato il precedente grado di inabilità permanente pari al 23 per cento, e chiedeva, assumendo di essere invece portatore di postumi di maggiore gravità, la declaratoria della sussistenza di una inabilità pari al 32 per cento la condanna dell'Ente convenuto alla liquidazione della rendita corrispondente. Costituitasi la Ferrovie dello Stato s.p.a., che resisteva alla domanda, ed espletata consulenza Tecnica d'ufficio, il Pretore pronunciava sentenza dopo depositata il 13 febbraio 1997 con la quale avere esaminato la sopravvenuta normativa legale introdotta con decreto legge del dicembre 1995, successivamente rinnovato, che prevedeva a decor- rere dal 1° gennaio 1996 1'assicurazione presso 1'INAIL del personale ferroviario in servizio e la assunzione a carico dell' INAIL delle rendite e delle prestazioni relative ad inforturi e malattie professionali verificatisi entrc 11 31 dicembre 1995 - affermava che il giudizio doveva comunque proseguire, in base al disposto dell'art. 11 delle preleggi, nei confronti delle Ferrovie dello Stato, avendo il ricorrente maturato il diritto ad agire in giudizio nei riguardi delle Ferrovie ancora prima della vigenza della nuova normativa. Nel aderendo al pareremerito il primo giudice, espresso dal consulente tecnico d'ufficio, dichiarava che il ON era portatore, in conseguenza del detto infortunio, di una invalidità ! pari al 30 per cento a decorrere dal 7 marzo 1994 e la società Ferrovie dello Stato a condannava pagare in favore del predetto ia liquidare a corrispondente rendita. La società Ferrovie dello Stato proponeva appello, con ricorso depositato il 4 aprile 1997, censurando la decisione pretorile sul punto sanitario e deducendo l'accertamento riguardante risultanze della consulenza l'erroneità delle tecnica d'ufficio. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza depositata 11 18 marzo 2000 ha rigettato l'appello delle Ferrovie, dopo avere rinnovato la consulenza tecnica d'ufficio, ed ha aderito alla valutazione del consulente d'appello concordante con quella del consulente nominato dal Pretore. Le Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per azioni chiede la cassazione di tale scntenza con ricorso a questa Corte affidato a due motivi, ed illustrato da memoria. L'intimato ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1)- Deve essere esaminato, anzitutto, il secondo motivo di impugnazione, attinente a questione logicamente prioritaria rispetto a quella posta dall'altro motivo, denunziando con esso la società ricorrente "omessa motivazione su punto decisivo della controversia;
violazione e falsa applicazione dell'art. 4, Comma 14° del D.L. 515/95 definitivamente convertito in L. 608/1996*, е lamentando che il Tribunale abbia totalmente omesso di pronunciarsi sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata daile Ferrovie dello Stato per essere passivamente legittimato 1' INAIL a seguito dell'entrata in vigore della sopra citata normativa di legge. Il motivo è inammissibile, posto che sulla questione con esso introdotta si è già formato 5 giudicato interno. Infatti il Pretore {come già cennato nella parte presente sentenza) hanarrativa della trattato ed esaminato specificamente, nella sentenza del 13 febbraio 1997, 1'anzidetta questione avente ad oggetto la disposizione dell'art. 2, commi 13 2 seguenti, della legge 28 novembre 1996, di conversione del D.L. 1 ottobre 1996 n. 510, ed ha affermato la sussistenza, nel caso di specie, della legittimazione passiva della allora Ente Ferrovie dello Stato. Ed a fronte di tale precisa statuizione, la società Ferrovie dello Stato, nell'atto d' appello ΠΟΠ ha impugnato né censurato questa pronuncia, ma si è limitato a formulare motivi di gravame esclusivamente sulla questionc del grado di inabilità permanente residuato all'infortunio sul lavoro. Sicchè, essendo stata dunque la questione definitivamente decisa con la sentenza di primo grado, la impugnazione nella presente sede è, sul punto, preclusa ed inammissibile. 2) Con il primo motivo di ricorso la società Ferrovie dello Stato (ora Rete ferroviaria Italiana s.p.a.) denunzia "violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.; insufficiente е contraddit- mr 6 toria motivazione in ordine alla percentuale di invalidità riconosciuta in capo al dipendente ed alla Sula riferibilità al sinistro avvenuto nel 1981", е rileva che il consulente tecnico di secondo grado non aveva spiegato se il riscontrato grado di invalidità fosse totalmente riconducibile all'infortunio anzidetto o fosse invece la Somma di vari deficit non necessariamente dipendenti da tenuto anche conto dell'età del predetto al esso, momento della consulenza d'appello, e del fatto che il ginocchio sinistro, pur colpito da deficit da artrosi, non era stato interessato dal trauma. Anche questo motivo è da disattendere perché si essenzialmente, in una critica attinenterisolve, al merito della causa, vale a dire alla valutazione in punto di fatto effectuata dal Tribunale in adesione all'accertamento tecnico operato dallo ausiliare. Dalla cui relazione risulta invero, in maniera sufficientemente congrua ed adeguata, tenuto anche conto delle risultanze dell'anamnesi (secondo cui i postumi del trauma a carico del ginocchio destro determinarono un maggior carico e aggravamento dell'artrosi dell'altro quindi חנן ginocchio), nonché avuto riguardo alle esplicita del consulente, che lo Ээж affermazioni conclusive T accertato grado di invalidità, in misura pari al 30 per cento del totale, era interamente riferibile all'infortunio del]'8 ottobre 1981. Oltre а ciò avanzate al deve rilevarsi come le critiche riguardo in ricorso neppure paiono correttamente 1 riconducibili ai vizi motivazionali previsti dallo art. 360 n. 5 c.p.c. risolvendosi in obbiezioni e rilievi privi del requisito della decisività, in quanto non attengonc a circostanze che, оте esaminate е valutate nella maniera adeguata e sufficiente che il ricorrente assume essere mancata, avrebbero condotto con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. Cass. 13 gennaio 1995 n. 391). 3) - Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. Poiché parte intimata non ha svolto attività difensiva, non v'ha luogo per una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il 6 novembre 2002. بز 8 0 1 . A I S T S R D , A A ' T O , L L L A L E S O D E B P I S I D N ' A G T O S O A P D M I A S E T N E S E E R E I L L E C N A C L I B E S . 3 0 2 B E F A n c a f e r l a e n e D / E R E L L Z Z M A C J : e r o s n é t s e . s n o C l I z i c r i o : r e M e t n e d i s e r P ! I