Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2003, n. 10177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10177 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
VIVINGINE S N- TIV AVL ISI 'N Aula A 9901/5/98 NOIZYMESIDEN VO FIN REPUBBLICA ITALIANA ESIV IN NOME POPOLO ITALIANO 0177/03 DL CASSAZIONE LA CORTE SUPREM SEZIONE QUINTA IVILL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: G.N.05196/99 Dott. Favara Ugo Consiglier Dott. Oddo Massimo Consigliere 22649 Cron. Dott. Monaci Stefano Dott. Ebner Vittorio Glauco Consigliere Rep. Dott. Marinucci Giuseppe Rel. Consigliere Ud. 05/02/03 ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: LE BE E ON NI S.D.F., in persona del legale rappresentante VA NE elettivamente domiciliato in Roma, Via E. Quirino Visconti 85, presso 10 studio dell'Avv. Giuseppe Todisco che lo rappresenta e difende;
- ricorrente
contro
IL MINISTERO DELLE FINANZE (Ufficio IVA di Frosinone), in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12; intimato - 7 4 3 avversO la sentenza n. 171/30/98 della Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sez. 30, pronunciata il 25 ottobre 1998 e depositata il 2 dicembre 1998, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/02/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito, per il ricorrente, l'Avv. Baldassarini (con delega) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio IVA di Frosinone notificava alla s.d.f. VA NE e RC AN avviso di rettifica relativo all'anno 1974, irrogando pene pecuniarie per lire 25.492.944, soprattasse per lire 4.959.927, oltre all'IVA per lire 9.919.854 ed interessi per lire 744.666. Tale avviso scaturiva a seguito di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza di Frosinone in data 22 novembre 1974 nei confronti della TA D'ES DO di Cassino. Avverso questo atto la società contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado che, in accoglimento delle doglianze avanzate, annullava il 2 predetto avviso. Contro tale decisione l'Ufficio IVA si appellava alla Commissione Tributaria di secondo grado che confermava la decisione dei giudici di prime cure. Avverso detta sentenza l'Ufficio proponeva ricorso alla Commissione Centrale, lamentando, nella decisione impugnata, la carenza di motivazione relativamente alla violazione dell'obbligo di fatturazione di operazioni imponibili per lire 70.665.450, eccezione, contenuta nell'avviso di rettifica, che era stata dedotta come specifico motivo d'appello ma sul quale la Commissione aveva omesso di pronunciarsi. E chiedeva, pertanto, che la controversia fosse rimessa al giudice di primo grado per l'esame in merito al primo e terzo rilievo del suddetto avviso. Resisteva la società contribuente. La Commissione Tributaria Centrale, ritenendo fondato il ricorso dell'Ufficio, rimetteva l'esame della controversia, per la parte relativa alla contestata omessa fatturazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria di secondo grado di Frosinone. La s.d.f. VA e RC faceva rilevare come il contratto d'appalto del 10 gennaio 1974, relativo alla esecuzione delle strutture in c.a. di palazzine, identificate con le lettere "B" e "C", da realizzarsi in Cassino, era stato annullato lo stesso giorno della 3 sottoscrizione e frazionato in due contratti sostitutivi di pari data stipulati con due distinte imprese. Pertanto le strutture del fabbricato "B" erano rimaste aggiudicate all'impresa VA e RC, mentre quelle del fabbricato "C erano state affidate all'impresa "Zaini". Non essendo stato dato corso a quell'unico contratto, non ci sarebbe dunque l'omessa fatturazione presunta dall'Ufficio. Per l'unica opera realizzata, infatti, la società aveva regolarmente emesso fattura per un imponibile di lire 16.000.000 più IVA per lire 980.000. L'Ufficio IVA di Frosinone depositava controdeduzioni ribadendo la legittimità del proprio operato, dacché la TA D'Aliesio non aveva riferito né aveva esibito prova dell'annullamento del primo contratto d'appalto, néanche in sede contenziosa, circostanza in cui la ditta avrebbe avuto ogni interesse а fornire elementi la veridicità di quanto che comprovassero contabilizzato. La Commissione Tributaria Regionale di Roma, competente ex art. 72 del D.Lgs. 546/92, con sentenza 171/30/98 depositata il 2 dicembre 1998, accoglieva l'appello dell'Ufficio. Avverso detta sentenza ricorreva per cassazione la società contribuente con un unico motivo. 4 Non svolgeva attività difensiva 1'intimata Amministrazione.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso, la società ha lamentato "1' omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c."; atteso che la Commissione avrebbe accolto gravami dell'Amministrazione sulla circostanza che non era stata trovata traccia di annullamento dell'unico contratto rinvenuto presso la TA D'Aliesio, né di altri contratti registrati, e stabilendo pertanto che dovessero ritenersi fondate le considerazioni dell'Ufficio che dalla mancata esibizione di tali documenti deduceva la validità del contratto e la conseguente omessa fatturazione. Secondo l'impresa VA e RC tale motivazione sarebbe superficiale e carente giacché non terrebbe in debita considerazione alcuni elementi. In primo luogo la società non ritiene necessario che ci sia esplicito annullamento del contratto rinvenuto presso la ditta D'Aliesio, giacché tale annullamento può essere implicitamente dedotto dallo sdoppiamento del primo contratto in due contratti diversi. Tale sdoppiamento sarebbe, infatti, provato dal fatto che tutti e tre i contratti recano la data del 10 gennaio 1974; che il primo contratto con la ditta VA-RC riguarda l'appalto unico per le palazzine "B" e "C", mentre due contratti sostitutivi sono uno per la palazzina "B" (ditta VA RC") e l'altro per la "C" (impresa Zaini"; che l'effettiva sostituzione dell'appalto iniziale con il secondo sarebbe dimostrabile dalla fattura del 22 aprile 1974 di importo pari al prezzo del contratto e registrata nei libri contabili;
e infine che, anche per il contratto con l'impresa Zaini, vi sarebbe la prova dell'effettiva esecuzione del per eseguire i fabbricato, dal momento che la ditta, lavori, aveva aperto presso 1' INAIL una posizione assicurativa. Quanto poi alla mancata registrazione dei contratti, tale circostanza sarebbe irrilevante, dal momento che la reale esistenza degli stessi sarebbe documentazione relativa alla loro provata dalla esecuzione. Il motivo è infondato. I l ricorrente ritiene che la motivazione si presenti superficiale e carente in quanto non terrebbe conto del fatto che "non è necessario un annullamento esplicito del contratto rinvenuto presso la ditta d'Aliesio, potendosi dedurre l'annullamento anche per implicito contestando lo sdoppiamento del primo contratto in due contratti diversi". Sostiene, inoltre, che l'effettivo 6 sdoppiamento del contratto sia provato dal fatto che contratti recano la data del tutti e tre i successivi 19.1.1974. Siamo in presenza di argomentazioni che esulano dalla competenza del Supremo Collegio, giudice di legittimità. Trattasi infatti di gravami di merito, che non evidenziano vizi di omessa, insufficiente contraddittoria motivazione della sentenza. A riguardo si richiama l'insegnamento di questa Corte secondo cui "Il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza, impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., deve contenere in ottemperanza al disposto dell'art. 366 n.4 cod. proc. civ., che per ogni tipo di motivo pone il requisito della specificità sanzionandone il difetto - la precisa indicazione di carenze ° lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione ° il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d'illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie quindi l'assoluta incompatibilità ragioni esposte, razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi. Ond'è che risulta inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei 7 fatti operata dal giudice del merito all'opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell' "iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame. Diversamente, si risolverebbe il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito;
cui, per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacché ne' l'una ne' l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra la prospettazione delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo (Cass. 8 8 settembre 2000, n. 11854). Il motivo, pertanto, è infondato e il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spose - Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 5 febbraio 2003. Il Presidente Il Relatore ed estensore Giuseppe Marinucci Ugo, Favara Шали IL CANCELLIERE 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 26 Gi azids. IL CANCELLIERE C1 Distante Ascianine